Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 8 Febbraio 2016, N. 4961 (C.C. 26 Gennaio 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2016
LEGITTIMITÀ
dalla pedita di eff‌icacia di una misura cautelare oggetto di
conferma. Tale ultimo aspetto, radicalmente innovativo,
non può che rafforzare - per la sua natura di norma san-
zionatoria regolatrice del momento della decisione, tale
da condizionare la stessa eff‌icacia della misura cautelare
oggetto di conferma - la considerazione sin qui espressa,
posto che l’introduzione di una sanzione processuale non
può realizzare i suoi effetti in rapporto a segmenti del pro-
cedimento temporalmente antecedenti alla vigenza della
norma che la contiene.
Non può pertanto ritenersi che l’esistenza prasseolo-
gica di una scissione - anche consistente - tra il deposito
del dispositivo e quello della motivazione dell’ordinanza
realizzi una condizione di radicale «autonomia» del mo-
mento puramente espressivo della motivazione rispetto a
quello della decisione, il che porta ad escludere la possi-
bile «attrazione» di tale attività, se non ancora realizzata,
nell’ambito applicativo della nuova previsione di legge.
In tal senso va rielaborata la motivazione della ordinan-
za impugnata, affermandosi, per tali ragioni, che l’art. 11
comma 5 della legge n. 47 del 16 aprile 2015 va ritenuto
applicabile alle decisioni emesse nelle procedure inciden-
tali di riesame personale solo dal momento della entrata
in vigore della legge medesima. AI rigetto dei ricorsi con-
segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 8 FEBBRAIO 2016, N. 4961
(C.C. 26 GENNAIO 2016)
PRES. FIANDANESE – EST. RAGO – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. GENTILE
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Ri-
esame y Deposito della motivazione dell’ordinan-
za di cui all’art. 309, comma 10, c.p.p. y Termine di
trenta o quarantacinque giorni y Decorrenza y Data
dell’avvenuta deliberazione in camera di consiglio.
. In tema di riesame, il termine di trenta o quarantacin-
que giorni entro il quale, ai sensi del novellato comma
10 dell’art. 309 c.p.p., deve essere depositata la motiva-
zione dell’ordinanza (quando essa non sia contestuale)
decorre dalla data della decisione, per tale dovendosi
intendere quella nella quale il tribunale attesti, nel
dispositivo (per il cui deposito dev’essere osservato il
termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti), es-
sere avvenuta la deliberazione in camera di consiglio.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 309) (1)
(1) Sul mancato tempestivo deposito della motivazione dell’ordi-
nanza che dispone una misura coercitiva si veda Cass. pen., sez. I,
1 dicembre 2015, n. 47483, in questa Rivista 2016, 123. Per utili rife-
rimenti sull’argomento si veda, inoltre, Cass. pen., sez. V, 7 ottobre
2015, n. 40342, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 30 luglio 2015 (il cui dispositivo
risulta depositato il 3 agosto 2015 e la motivazione depo-
sitata il 16 settembre 2015), il Tribunale del Riesame di
Catanzaro confermava l’ordinanza con la quale, in data 2
luglio 2015, il giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale della medesima città aveva applicato a Gentile Ri-
naldo la misura della custodia cautelare in carcere perchè
indagato per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. per essere
“capo” nell’ambito della cosca “Ruà-Lanzino”.
2. Contro la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione de-
ducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell’art. 309/10 c.p.p. per essere stata la
motivazione depositata oltre il quarantacinquesimo gior-
no f‌issato nello stesso dispositivo;
2.2. violazione dell’art. 273 c.p.p.: la difesa, in punto di
fatto, ha premesso che il ricorrente era stato in carcere,
per lunghi anni, f‌ino al 2006. Non poteva, quindi, avere
partecipato alla ricostituzione dei gruppi delinquenziali
cosentini che, secondo le dichiarazioni di Dedato Vicenzo,
era avvenuta nell’anno 1999 all’atto della scarcerazione di
buona parte degli imputati del procedimento “Garden”.
Le dichiarazioni rese dal Galdi non poteva essere prese
in considerazione perchè si riferivano a vicende pregresse
per le quali il ricorrente era già stato condannato e co-
munque erano generiche.
Quanto alle intercettazioni del Gencarelli Angelo, si
tratta di conversazioni fra terzi senza alcun collegamento
con la persona dell’indagato.
Quanto alle dichiarazioni di Calabrese Violetta Rober-
to, il medesimo aveva fatto riferimento ad un episodio in
cui aveva fatto da pacif‌icatore ma che si riferiva temporal-
mente all’assoluzione riportata nel procedimento “Squar-
cio”: anche le suddette dichiarazioni, erano, tuttavia ca-
ratterizzate da genericità e, comunque il collaboratore
era stato dichiarato inaff‌idabile dalla Corte di assise di
Cosenza.
Quanto alle dichiarazioni di Pulicanò, la difesa obietta
che sarebbero generiche perchè non aveva indicato mai
elementi specif‌ici della condotta tenuta dal ricorrente.
Inf‌ine, anche le dichiarazioni di Montemurro Giuseppe
non sarebbero attendibili perchè su di esse il Tribunale
non aveva esercitato il vaglio richiesto dalla giurispruden-
za di legittimità.
In altri termini, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe
dovuto tener conto solo della condotta «che andava dal 8
novembre 2012 sin a tutto il 2013, che è la data riportata
dell’imputazione provvisoria come cessazione della per-
manenza nell’associazione di appartenenza. Tutte le con-
dotte precedenti sono coperte dal giudicato penale [...]»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Violazione dell’art. 309/10 c.p.p.: la censura è fondata
per le ragioni di seguito indicate.
Risulta dalla documentazione in atti che:
- la decisione (rectius: il dispositivo) venne assunta
«nella camera di consiglio del 30 luglio 2015»;
- nel suddetto dispositivo è scritto testualmente che il
tribunale si «riserva il deposito dei motivi in quarantacin-
que giorni a decorrere dalla decisione»;

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