Corte di Cassazione Penale sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4321 (ud. 27 ottobre 2015)

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
quale in caso di investimento pedonale, la circostanza che
il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio
regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere
la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta ano-
mala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di
luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza
e in particolare una minore velocità ragionevolmente pre-
vedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno
centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in
una giornata piovosa) (v. Cass. n. 3964 del 2014).
La presenza di una vettura ferma sulla corsia di sorpas-
so di una autostrada non può ritenersi quindi circostanza
del tutto imprevedibile, né può ritenersi circostanza as-
solutamente imprevedibile (e quindi atta ad integrare il
caso fortuito e ad esimere il conducente del veicolo inve-
stitore dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il pos-
sibile per evitare il danno), a fronte della esistenza sulla
sede stradale della vettura incidentata, la presenza di un
pedone in prossimità della vettura stessa.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa
va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa com-
posizione che rinnoverà la motivazione, decidendo anche
sulle spese ed attenendosi al seguente principio di diritto:
“La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede
stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungen-
ti di moderare la velocità e di tenere un comportamento
improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi
circostanza assolutamente imprevedibile ed al contrario
rientrando nella ragionevole prevedibilità la presenza de-
gli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale
in prossimità della vettura stessa”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 FEBBRAIO 2016, N. 4321
(UD. 27 OTTOBRE 2015)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. FEDELE
Guida in stato di ebbrezza y Art. 186, comma se-
condo e art. 222, comma secondo bis, c.s. y Contra-
sto con gli artt. 3 e 27 Cost. y Questione manife-
stamente infondata di legittimità costituzionale y
Ragioni.
. È manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 222, comma 2-bis cod. strada,
in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non
estende ai reati di cui all’art. 186, comma secondo cod.
strada, nel caso di patteggiamento, la riduzione f‌ino ad
un terzo della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, prevista esclusivamente per
il caso di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione strada-
le, atteso che non appare irragionevole la scelta del
legislatore di limitare l’estensione di detta riduzione
di pena, essendo essa volta ad incentivare il ricorso al
rito alternativo, esigenza maggiormente ravvisabile in
presenza di reati quali l’omicidio colposo rispetto alla
guida in stato di ebbrezza. (nuovo c.s. art. 186; nuovo
c.s. art. 222) (1)
(1) Analoga questione era già stata affrontata dalla Sezione IV della
S.C. con sentenza 6 settembre 2012, n. 34222, in questa Rivista 2013,
749 e risolta nel senso dell’illegittimità della riduzione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato
di guida in stato di ebbrezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Fedele Diego ricorre avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Milano, giudicando a
seguito di annullamento con rinvio di precedente provve-
dimento, ha determinato in due anni la durata della so-
spensione della patente di guida, disposta quale sanzione
amministrativa accessoria al reato di guida in stato di
ebbrezza aggravata, per la quale egli aveva riportato con-
danna alla pena ritenuta equa.
2. Con il ricorso il Fedele si duole del vizio motivaziona-
le nel quale il Tribunale sarebbe incorso rideterminando
la sanzione in parola in misura doppia rispetto a quanto
fatto con la sentenza poi annullata, senza spiegare per
quale motivo ci si sia discostati dalla precedente valuta-
zione. Lamenta, inoltre, che non siano state valutate in
concreto le modalità della condotta, l’entità del danno e
del pericolo causato, essendo stato fatto riferimento al
comportamento post delictum, oggetto di separato giudi-
zio (si allude a reato di resistenza a p.u.).
Con un secondo motivo l’imputato avanza il sospetto
di illegittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e
222, comma 2-bis c.d.s. per contrasto con gli artt. 3 e 27
Cost., ritenendo irragionevole che la riduzione prevista
dall’art. 444 c.p.p. possa essere applicata alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida in caso di lesioni colpose o di omicidio colposo e
non nel caso di guida in stato di ebbrezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giu-
dice che applichi la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida non deve fornire
una motivazione sul punto allorchè la misura si attesti non
oltre la media edittale e non constino specif‌ici elementi di
meritevolezza in favore dell’imputato (sez. IV, n. 21574 del
29 gennaio 2014 - dep. 27 maggio 2014, Armanetti ed altro,
Rv. 259211, a riguardo della sentenza di patteggiamento,
ma con più ampia valenza).
Nel caso di specie il Tribunale ha reso adeguata mo-
tivazione, avendo esplicitato le ragioni per le quali la
durata della sospensione della patente di guida è stata
determinata nella misura f‌issata: la gravità del fatto e la
personalità dell’imputato. Per vero, la gravità del fatto è
stata erroneamente dedotta dal comportamento post de-
lictum; ma è già suff‌iciente a sostenere il giudizio quanto
specif‌icato a riguardo della personalità dell’imputato, che
si rammenta esser stato condannato tre anni prima ancora
per guida in stato di ebbrezza e non aver mostrato segni di

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