Corte di Cassazione Penale sez. IV, 22 dicembre 2015, n. 50243 (ud. 9 settembre 2015)

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
mune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di
questo ultimo, egli è pur sempre tenuto a provare di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno” (sez. III, sen-
tenza n. 3939 del 25 novembre 1975, Rv. 378210). Ove, poi,
col motivo in esame si volesse adombrare un errore nel ri-
parto della misura della responsabilità tra i due conducen-
ti (come parrebbe a pp. 8-9), esso da un lato investirebbe
una tipica valutazione di merito, non sindacabile in questa
sede; e dall’altro sarebbe altresì inammissibile, poiché non
viene in alcun modo spiegato per quali ragioni il giudice di
merito, nel ripartire le colpe, avrebbe violato le norme che
disciplinano tale riparto, ovvero l’art. 1227, comma 1, c.c..
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di
violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2054,
2727, 2729 c.c.; 143 c.d.s.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale, là dove ha ritenu-
to sussistere un concorso di colpa della vittima, ha violato
le norme del codice della strada, quelle sul riparto dell’o-
nere della prova e quelle sulle presunzioni semplici: infatti
l’accertata invasione, da parte del convenuto, dell’opposta
corsia di marcia era circostanza di fatto di per sé idonea a
ritenere dimostrata la sua colpa esclusiva.
3.2. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che a causa delle dimensioni
della strada, una velocità moderata avrebbe consentito
all’attore di evitare l’ostacolo: e questo è un accertamento
di fatto non sindacabile in questa sede.
4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che
la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di viola-
zione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 31 c.p.c.. Si lamenta,
in particolare, la violazione degli artt. 2059, 2727 e 2729 c.c..
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale, dopo avere
accertato che il mezzo danneggiato aveva un valore com-
merciale inferiore al costo delle riparazioni, ha liquidato il
danno in misura pari al valore commerciale, e non al costo
delle riparazioni. Questa decisione - sostiene il ricorrente
- violerebbe l’art. 2058 c.c., perchè il risarcimento del dan-
no consistito nell’avaria d’un veicolo a motore deve “ripri-
stinare l’identica capacità di produrre utilità di trasporto
preesistente all’evento dannoso”.
Si soggiunge che una diversa soluzione violerebbe i
princìpi costituzionali di tutela della salute (in conside-
razione delle condizioni soggettive dell’attore) e di ugua-
glianza sostanziale.
4.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già
ripetutamente affermato che “la domanda di risarcimen-
to del danno subìto da un veicolo a seguito di incidente
stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria
per effettuare la riparazione dei danni, deve considerar-
si come richiesta di risarcimento in forma specif‌ica, con
conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, se-
condo comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il
danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla
corresponsione di un somma pari alla differenza di valo-
re del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo
delle riparazioni superi notevolmente il valore di merca-
to del veicolo” (sez. III, sentenza n. 21012 del 12 ottobre
2010, Rv. 614575; nello stesso senso sez. VI - 3, ordinanza
n. 24718 del 4 novembre 2013, Rv. 628749).
5. Il quarto motivo di ricorso.
5.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta
che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo an-
teriore alle modif‌iche introdotte dall’art. 54 D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe rigetta-
to la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico
senza motivazione.
5.2. Il motivo è infondato.
La motivazione non manca affatto nella sentenza impu-
gnata, ove si afferma che il danno da fermo tecnico va al-
legato e provato, sia pure in via presuntiva, ed è conforme
all’orientamento prevalente di questa Corte, secondo cui:
(a) l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo
necessario per le riparazioni è un danno che deve essere
allegato e dimostrato;
(b) la prova del danno non può consistere nella dimo-
strazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve
consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per
procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostra-
zione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai
proventi ricavati dall’uso del mezzo (sez. III, sentenza n.
20620 del 14 ottobre 2015).
6. Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefen-
sio degli intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 DICEMBRE 2015, N. 50243
(UD. 9 SETTEMBRE 2015)
PRES. ED EST. BRUSCO – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. SPECOGNA
Guida in stato di ebbrezza y Non punibilità per
particolare tenuità del fatto y Compatibilità con la
previsione di soglie di rilevanza penale del fatto y
Sussistenza.
. La causa di non punibilità della particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile
anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essen-
do, in astratto, incompatibile con il giudizio di partico-
lare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza
penale all’interno della fattispecie tipica. (nuovo c.s.,
art. 186; c.p., art. 131 bis) (1)
(1) La questione oggetto della sentenza in epigrafe è stata sottoposta
alle SS.UU. che con la decisione 6 aprile 2016, n. 13681, pubblicata in
questo stesso fascicolo, nella sezione "Contrasti", l’hanno risolta nel stes-
so senso della massima de qua. In termini si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. IV, 10 dicembre 2015, n. 48843, in questa Rivista 2016, 295 e Cass.
pen., sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132, ivi 2015, 110. In dottrina, v. G.
AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, ivi 2015, 796.

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