Corte di Cassazione Penale sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1814 (c.c. 26 ottobre 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
analogica alla diversa fattispecie della sanzione ammini-
strativa della conf‌isca del veicolo.
La correttezza di tali conclusioni trova conferma nel
testo dell’art. 224 ter, introdotto dalla legge 29 luglio 2010
n. 120, il quale, al n. 6, ha previsto, anche in relazione
alle sanzioni amministrative della conf‌isca e del fermo in
conseguenza di ipotesi di reato, il potere del Prefetto, in
caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte
dell’imputato, di verif‌icare la sussistenza delle condizioni
di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria. Trattasi, invero, di una norma innovativa, non
applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in
base al principio tempus regit actum.
2) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere riget-
tato, con conseguente condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese sostenute dal resistente nel presente
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 GENNAIO 2016, N. 1814
(C.C. 26 OTTOBRE 2015)
PRES. LOMBARDI – EST. DE MARZO – P.M. D’AMBROSIO (CONF.) – RIC. KORAJ
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Convalida y Controllo del giudice y Ambito di
operatività y Contenuto y Fattispecie relativa a sog-
getto arrestato per essere stato trovato in posses-
so di una carta di identità valida per l’espatrio e di
una patente contraffatte.
. In tema di arresto facoltativo in f‌lagranza, il giudice
della convalida deve operare un controllo di mera ra-
gionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi
ha operato l’arresto, per verif‌icare, sulla base degli ele-
menti al momento conosciuti, se la valutazione di pro-
cedere all’arresto rimanga nei limiti della discreziona-
lità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole
motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità
del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla
verif‌ica dei presupposti per l’affermazione di responsa-
bilità. (In applicazione di tali principi la S.C. ha annul-
lato senza rinvio l’ordinanza di non convalida dell’arre-
sto di un soggetto accusato di condotte di cui agli artt.
497 bis e 477-482 cod. pen., per essere stato trovato in
possesso di una carta di identità valida per l’espatrio e
di una patente contraffatte, motivata solo in relazione
all’incensuratezza dell’arrestato nonchè alla possibili-
tà di concedere la sospensione condizionale). (c.p.p.,
art. 381; c.p.p., art. 390; c.p.p., art. 391) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2012, n. 10916,
in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Conformemente, v. Cass.
pen., sez. I, 3 maggio 2006, n. 15296, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo, lamentando violazione di legge, propone ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribuna-
le di Bergamo non ha convalidato l’arresto di Dino Koraj,
cui erano attribuiti i reati di cui agli artt. 497-bis, comma
primo e secondo, c.p. (capo a) e di cui agli artt. 477 e 482
c.p., per essere stato trovato in possesso rispettivamente
di una carta di identità valida per l’espatrio e di una pa-
tente contraffatte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
In tema di arresto facoltativo in f‌lagranza, infatti, il
giudice della convalida deve operare un controllo di mera
ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha
operato l’arresto per verif‌icare, sulla base degli elementi al
momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’ar-
resto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia
giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fat-
to o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente,
estendere il predetto controllo alla verif‌ica dei presuppo-
sti per l’affermazione di responsabilità (sez. V, n. 10916 del
12 gennaio 2012 Hraich, Rv. 252949).
In tale prospettiva, la valutazione del Tribunale di Ber-
gamo, trascurando del tutto le considerazioni svolte nel
verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto, desunta,
nella sostanza, dal possesso di due documenti falsi e dal
conseguente ipotizzato collegamento con ambienti crimi-
nosi, si concentra sull’incensuratezza dell’imputato (prof‌i-
lo privo di pertinenza rispetto alla ritenuta gravità del rea-
to: ed infatti, ai f‌ini della legittimità dell’arresto facoltativo
in f‌lagranza, non è necessaria la presenza congiunta della
gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo
suff‌iciente che ricorra almeno uno dei due parametri: sez.
V, n. 10916 del 12 gennaio 2012 cit.) e sul dato - assolu-
tamente privo di rilievo - della concedibilità della sospen-
sione condizionale della pena, sull’assenza di collegamenti
con “settori criminali”, che, tuttavia, nella specif‌ica pro-
spettiva del controllo di Iegittimità dell’arresto, richiede-
rebbe la dimostrazione dell’irragionevolezza della opposta
valutazione operata dalla polizia giudiziaria, al contrario,
logicamente fondata sul possesso di due documenti falsi.
2. Va, da ultimo, ribadito, che l’annullamento da parte
della Corte di Cassazione dell’ordinanza di non convalida
dell’arresto in f‌lagranza va disposto con la formula senza
rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione
di una fase ormai def‌initivamente perenta, è f‌inalizzato
esclusivamente alla def‌inizione della correttezza dell’o-
perato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del
provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una
pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di
effetti giuridici (v., ad es., sez. III, n. 26207 del 12 maggio
2010, Camara, Rv. 247706). (Omissis)

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