Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 marzo 2016, n. 11013 (ud. 2 marzo 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
C.G. e C.G. e le assicurazioni F.A.T.A. e Fondiaria SAI aven-
do dette parti in ogni caso conosciuto l’atto depositato in
cancelleria (Cass. 17187 del 2014, 3971 del 2015).
2. - Con un unico motivo i C. deducono: “Art. 360 n. 3
c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme e principi
di diritto in riferimento agli artt. 2043 e 2059 c.c., art. 2
Costit., art.11 - 62 della Costituzione Europea (ratif‌icata
dall’Italia con legge 57/2005) - Motivazione insuff‌iciente
e contraddittoria - Art. 360 n. 5 c.p.c.” per avere errone-
amente la Corte di merito riformato la sentenza di primo
grado disconoscendo la risarcibilità della perdita della
vita in sé, bene tutelato dalla Costituzione Italiana ed Eu-
ropea, sia come individuazione di una posizione soggettiva
del defunto, trasmissibile agli eredi, sia come danno bio-
logico conducente alla morte, sia come danno tanatologi-
co in quanto tale, e conclude con il seguente quesito di
diritto (art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile):
“Va riconosciuta o meno nel nostro ordinamento, nel si-
stema della responsabilità civile, l’esistenza di una fonte
di danno autonoma derivante dalla morte dell’individuo
(distinta dal danno morale, biologico ed esistenziale), il
c.d. danno tanatologico, quale perdita dell’integrità e delle
speranze di vita biologica, come danno ingiusto da illecito
ex art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del diritto in-
violabile della vita, tutelato dall’art. 2 della Costituzione
ed ora anche dall’art. 62 della Costituzione Europea (art.
16) che integra e completa la fonte italiana sul diritto alla
vita (art. 2 e 3 secondo comma Cost., tra loro correlati,
essendo la vita condizione esistenziale della espansione
della vita umana); considerato poi che la morte a prova
scientif‌ica attiene alla distruzione delle cellule cerebrali
e la morte cerebrale in genere, pertanto, non è mai imme-
diata (senza che, perciò, rilevi la distinzione tra evento
di morte mediata e immediata ai f‌ini della sussistenza di
una titolarità di un credito risarcitorio) ed è quindi conf‌i-
gurabile un credito risarcitorio, determinato dalla lesione
come momento costitutivo e che entra istantaneamente
come corrispettivo del danno ingiusto al momento della
lesione mortale, il suddetto danno c.d. tanatologico è tra-
sferibile mortis causa, facendo così parte del credito del
defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali, venendo
per questa via anche ottemperata la presunta funzione
riparatoria - satisfattoria del risarcimento da illecito aqui-
liano da liquidarsi, nel caso di specie, ricorrendo al crite-
rio equitativo personalizzato?”.
La censura va respinta.
Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con sen-
tenza n. 15350 del 2015 emessa in sede istituzionale di
risoluzione di contrasto, dopo aver esaminato tutte le
questioni rappresentate in ricorso, hanno affermato il
seguente principio di diritto: “In materia di danno non
patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il
pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita,
bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo
in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato
per equivalente, sicché, ove il decesso si verif‌ichi imme-
diatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni perso-
nali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di
tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza
del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e
nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo cre-
dito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di
utilità di uno spazio di vita brevissimo”.
A questo principio, risalente a costante orientamento
di legittimità - ribadito anche nella sentenza a Sezioni
Unite del 2008 n. 26972 - non in contrasto con la Costi-
tuzione (Corte cost. n. 372 del 1994), si è conformata la
sentenza impugnata, e pertanto il ricorso va rigettato.
3. - Sussistono giusti motivi per compensare le spese
del giudizio di cassazione tra tutte le parti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 MARZO 2016, N. 11013
(UD. 2 MARZO 2016)
PRES. GENTILE – EST. DAVIGO – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. P.S.
Falsità in atti y In scrittura privata y Contrasse-
gno assicurativo r.c.a. y Falsif‌icazione commessa da
un soggetto privato y Reato di cui all’art. 485 c.p.
y Conf‌igurabilità y Ricettazione y Conf‌igurabilità y
Condizioni.
. La falsif‌icazione materiale del contrassegno assicura-
tivo relativo alla responsabilità civile autoveicoli com-
messa da un soggetto privato integra gli estremi del re-
ato di cui all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata),
ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo
contrattuale e relativo contrassegno non provengano a
loro volta da altro reato. (sulla base di questo principio
la S.C. ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugna-
ta in ordine al delitto di ricettazione) (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 485) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento tracciato da Cass.
pen., sez. II, 17 aprile 2009, n. 16566, in questa Rivista 2010, 810 e
Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2006, n. 1021, ivi 2007, 92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2010 il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto dichiarò P.S. responsabile di ri-
cettazione di un contrassegno assicurativo compendio del
delitto di falso e - riconosciute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva contestata - lo condan-
nò alla pena di anni 2 di reclusione ed 516,00 di multa.
2. L’imputato propose gravame e la Corte d’appello di
Messina, con sentenza del 14 marzo 2014, in parziale rifor-
ma della pronunzia di primo grado, ritenute le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ridetermi-
nò la pena in anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00
di multa.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso-
re, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto
la Corte territoriale si è limitata a richiamare la pronunzia
di primo grado; manca l’elemento soggettivo del reato in
quanto Pellegrino fu raggirato e comunque difetta il re-

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