Corte di Cassazione Penale sez. un., 5 febbraio 2015, n. 5396 (*) (ud. 29 gennaio 2015)

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CONTRASTI
Interessa qui considerare che il parametro oggettivo,
nella sua vaghezza legata all’evocazione della natura dei
fatti, chiama in causa diversi fattori. Da un lato la natu-
ra dei beni giuridici protetti dalle diverse incriminazioni
che, con tutta evidenza, costituisce il più sicuro e tangibi-
le “collante” tra i reati; dall’altro le connotazioni delle di-
verse condotte concrete, che pure possono ben esprimere
le sostanziali connessioni tra gli illeciti rilevanti ai f‌ini del
giudizio aff‌idato al giudice.
Già in passato la Corte di cassazione ha colto, non
sempre organicamente, la indicata varietà di parametri
che, alternativamente, valgono a def‌inire la stessa indo-
le dei reati, ponendo l’accento sul bene giuridico e sulle
modalità esecutive (da ultimo, sez. VI, n. 53590 del 20
novembre 2014, Genchi, Rv. 261869; sez. I, n. 44255, del
17 settembre 2014, Durdev, Rv. 260800; sez. I, n. 27906
del 15 aprile 20/14, Stocco, Rv. 260500). Si è in partico-
lare fatto riferimento, tra l’altro, alle circostanze ogget-
tive, alle condizioni di ambiente e di persona nelle quali
le azioni sono state compiute, ad aspetti che in qualche
guisa rendano evidente l’inclinazione verso un’identica
tipologia criminosa, a modalità di esecuzione che rive-
lino una propensione verso la medesima tecnica delit-
tuosa (sez. III, n. 3362 del 4 ottobre 1996, Barrese, Rv.
206531).
Tale varietà dei parametri rende chiaro che il criterio
classif‌icatorio prescinde dalla distinzione tra delitti e con-
travvenzioni, reati dolosi e colposi.
D’altra parte va rimarcato, per l’interesse che la que-
stione presenta nel presente giudizio, che il ripetuto,
condiviso riferimento all’importante criterio dell’identità
o aff‌inità del bene giuridico proietta la valutazione di cui
si discute in una dimensione categoriale; e la allontana
dall’ambito delle contingenti vicende giuridiche. Ciò con-
duce a ritenere che si tratta di valutazione afferente alla
sfera legale e quindi non estranea al giudizio di legitti-
mità.
Orbene, il criterio oggettivo del bene giuridico accomu-
na i reati di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S. e art. 189,
commi 6 e 7, C.d.S..
Infatti, come si è sopra accennato, le indicate incrimi-
nazioni vietano comportamenti posti in essere nell’ambito
della circolazione stradale che rischiano di determinare o
aggravare conseguenze lesive nei confronti delle persone
e quindi, sia pure in modo mediato, colgono i beni giuridici
della vita e dell’integrità personale.
Dunque, conclusivamente, essendosi in presenza di
comportamento abituale desunto dalla serialità dei reati,
non vi sono le condizioni per l’applicazione al caso in esa-
me dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p..
17. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono privi di
pregio. La pronunzia impugnata considera che l’imputato
ha riportato numerose condanne anche per reati analoghi
ed ha già fruito della sospensione condizionale della pena.
Se ne inferisce che la prognosi è assolutamente negativa;
e quindi, con implicita evidenza, che non vi sono le condi-
zioni per la concessione del richiesto benef‌icio della so-
spensione condizionale della pena.
Pur in presenza di tale negativo prof‌ilo di personalità,
la pena è stata comunque diminuita per effetto dell’esclu-
sione dell’aggravante.
Si tratta di valutazioni basate su signif‌icativi elementi
di giudizio ed immuni da vizi logici o giuridici; e quindi
non sindacabili nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Se-
gue per legge la condanna al pagamento delle spese pro-
cessuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 5 FEBBRAIO 2015, N. 5396 (*)
(UD. 29 GENNAIO 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. CONTI – RIC. M.B.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Facoltà di farsi assistere dal di-
fensore y Avviso y Omissione y Eccezione di nullità y
Termine y Determinazione.
Nullità nel processo penale y Concernenti l’im-
putato o la difesa y Fatta valere dalla “parte” sulla
quale grava l’onere di eccepire l’eccezione y Indivi-
duazione y Nella persona dell’imputato o dell’inda-
gato y Esclusione y Nella persona del difensore o del
pubblico ministero y Legittimità.
. La nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente da sottoporre all’alcoltest della facoltà di
farsi assistere da un difensore di f‌iducia può essere
tempestivamente dedotta f‌ino al momento della de-
liberazione della sentenza di primo grado. (Mass. Re-
daz.) (att. c.p.p., art. 114; c.p.p., art. 180; c.p.p., art.
182; c.p.p., art. 354; c.p.p., art. 356; nuovo c.s., art. 186)
. In relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo,
c.p.p., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire
la nullità di un atto nel caso in cui vi assista, non può
intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difen-
sore (o il pubblico ministero). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 97; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 182)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista 2015,
225. Se ne ripubblicano solamente le massime con nota di M. RAMPIONI

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