Corte di Cassazione Penale Sez. un., 6 Aprile 2016, n. 13681 (ud. 25 Febbraio 2016)

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CONTRASTI
12. Alla luce dei principi sin qui posti è inf‌ine possibile
rispondere alla richiesta, posta dal ricorso, di applicazione
del nuovo istituto.
Si tratta di prendere in esame i fatti e le valutazioni
espresse nella pronunzia di merito e di verif‌icare se possa
ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenu-
ità.
Orbene, dalla sentenza emerge che l’imputato, fermato
dai Carabinieri, mostrò immediatamente i sintomi di un
grave stato di alterazione alcoolica: forte alito vinoso, dif-
f‌icoltà di espressione, eloquio sconnesso, diff‌icoltà di co-
ordinamento dei movimenti, stato confusionale, equilibrio
precario, andatura barcollante. Egli venne sottoposto al
test qualitativo preliminare che ebbe esito positivo e rif‌iu-
tò di sottoporsi all’alcoltest.
Tali dati, valutati alla stregua dei criteri previsti dalla
legge, consentono di escludere che sia ravvisabile un fatto
specialmente tenue: il rif‌iuto è stato deliberato e motivato
dall’esito dell’indagine preliminare; e d’altra parte lo stato
d’alterazione era tanto marcato da consentire agevoli de-
duzioni sulla pericolosità della condotta di guida.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Se-
gue per legge la condanna al pagamento delle spese pro-
cessuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 6 APRILE 2016, N. 13681
(UD. 25 FEBBRAIO 2016)
PRES. CANZIO – EST. BLAIOTTA – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. T.P.
Guida in stato di ebbrezza y Cause di non puni-
bilità y Particolare tenuità del fatto y Applicabilità
y Soglie di rilevanza penale del fatto y Rilevanza y
Esclusione.
. La causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con
il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato
dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della
fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcole-
mici accertati. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis; nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) La questione sottoposta alle SS.UU. dalla Quarta sezione penale
della S.C. ha già trovato risposta positiva nella sentenza, citata in
parte motiva, Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132, pub-
blicata in questa Rivista 2016, 110 a cui si aggiunga Cass. civ. 22
dicembre 2015, n. 50243, pubblicata in questo stesso fascicolo nella
rubrica "Legittimità". In dottrina, si vedano gli autorevoli commenti
di C. TAORMINA, Archiviazione per particolare tenuità del fatto, in
Riv. pen. 2015, 715 e G. AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità
del fatto, in questa Rivista 2015, 796.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Monza ha affermato la responsabilità
dell’imputato indicato in epigrafe in ordine al reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, C.d.S. com-
messo il 15 marzo.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte
di appello di Milano che ha escluso l’aggravante di cui al
richiamato comma 2 bis ed ha rideterminato la pena.
2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, de-
ducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge
e vizio della motivazione in ordine alla mancata conces-
sione della sospensione condizionale della pena. L’impu-
tato, contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia
impugnata, non ha subito condanne per reati analoghi; e
la precedente concessione del benef‌icio non è ostativa alla
sua reiterazione.
2.2. Con il secondo motivo s’invoca l’applicazione della
causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis
c.p..
2.3. Inf‌ine, si denunzia mancanza di motivazione in
ordine alla richiesta di riduzione della pena.
2.4. Ha fatto seguito la presentazione di una memoria
difensiva.
3. La Quarta Sezione penale, cui il ricorso era stato
assegnato, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione re-
lativa alla compatibilità della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. con
i reati previsti dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S. e
più in generale con gli illeciti caratterizzati dalla presenza
di soglie di punibilità.
L’ordinanza richiama la pronunzia di legittimità che ha
ritenuto la compatibilità tra il nuovo istituto ed i reati di
cui all’art. 186, comma 2, c.d.s. (sez. IV, n. 44132 del 9 set-
tembre 2015, Longoni, Rv. 264829) e propone argomenti
critici.
Si rammenta che l’art. 186, comma 2, lett. a), prevede
un illecito amministrativo costituito dalla guida in stato
di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 g/l; mentre le successive lett. b) e c) dello
stesso comma disciplinano distinti illeciti penali def‌initi
da valori crescenti.
Si considera che il legislatore ha già compiuto a mon-
te una valutazione di maggiore o minore pericolosità,
rapportata ad un preciso dato tecnico costituito dal tas-
so alcoolemico. Pertanto il giudice, applicando la nuova
normativa, si sostituirebbe al legislatore, non disponendo
di altri parametri cui ancorare il giudizio di tenuità; ed es-
sendo irrilevanti le modalità della condotta di guida, che
ben possono variare da caso a caso.
Si aggiunge che si tratta di reati di pericolo intesi a
proteggere i beni della regolarità della circolazione e della
sicurezza stradale, distinti da quelli della vita o della in-
columità dei singoli, protetti dai reati di lesioni colpose
ed omicidio colposo. Se ne inferisce che nessun rilievo
possono avere, ai f‌ini della punibilità, le modalità della
condotta di guida. Infatti, in relazione ai beni protetti, non
è possibile ipotizzare una gradualità dell’offesa, atteso che
lo stesso legislatore ha previsto circostanze aggravanti
connesse a contingenze di particolare allarme e maggiore
pericolo per la sicurezza: la guida in ora notturna e la cau-
sazione di incidente stradale.

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