Corte di Cassazione Penale sez. un., 6 aprile 2016, n. 13682 (ud. 25 febbraio 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 6 APRILE 2016, N. 13682
(UD. 25 FEBBRAIO 2016)
PRES. CANZIO – EST. BLAIOTTA – P.M. STABILE – RIC. C.P.
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici y Cause di non puni-
bilità y Particolare tenuità del fatto y Nuova disci-
plina y Applicabilità.
. La causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con
il reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento alcoli-
metrico, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 7. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p. art. 131 bis,) (1)
(1) La questione sottoposta alle SS.UU. dalla Quarta sezione penale
della S.C. ha già trovato risposta affermativa nella pronunzia Cass.
pen., sez. IV, 1 luglio 2015, n. 33821, pubblicata in questa Rivista
2015, 817, nella quale, la S.C. aveva annullato con rinvio una senten-
za di condanna relativa al reato di cui all’art. 186, comma settimo,
cod. strada, valorizzando la circostanza che questa aveva dato atto
del "mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pe-
ricolosa". In dottrina, si vedano gli autorevoli commenti di C. TAOR-
MINA, Archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Riv. pen.
2015, 715 e G. AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità del fatto,
in questa Rivista 2015, 796.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Cosenza ha affermato la responsabi-
lità dell’imputato indicato in epigrafe in ordine al reato di
cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. commesso il 7 agosto 2011.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte di appello di
Catanzaro.
2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione,
chiedendo che sia ritenuta la non punibilità per partico-
lare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 13-bis c.p. introdotto
in epoca successiva alla sentenza d’appello.
3. La Quarta Sezione penale, cui il giudizio era stato
assegnato, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione re-
lativa alla compatibilità della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. con
il reato previsto dall’art. 186, comma 7, c.d.s..
L’ordinanza rammenta che il quesito ha trovato rispo-
sta affermativa in una pronunzia di legittimità (Sez. IV, n.
33821 del 1 luglio 2015, Pasolini, Rv. 264357); ma ritiene
non condivisibile tale soluzione.
Si considera che l’illecito in questione, costituito dal
rif‌iuto di sottoporsi all’esame alcoolimetrico da parte del
conducente di un veicolo, si risolve in una condotta di dis-
senso che è sempre uguale a se stessa e delinea un reato
istantaneo; sicché sarebbe impossibile una graduazione
dell’offensività nel senso richiesto dall’art. 131-bis c.p..
D’altra parte, il nuovo istituto richiede di valutare la
sola condotta e non consente di apprezzare se essa abbia
dato luogo ad una situazione concretamente pericolosa.
Conseguentemente, non è condivisibile l’approccio al pro-
blema proposto dalla citata sentenza Pasolini, che ha ri-
tenuto la possibilità di ritenere la particolare tenuità del
fatto proprio in considerazione del mancato riscontro di
concreta pericolosità.
A ciò si aggiunge che il bene tutelato dalla norma incri-
minatrice è costituito dal regolare andamento dei controlli
di polizia attinenti alla sicurezza della circolazione; e che
al riguardo non può ipotizzarsi la graduazione dell’offesa.
4. Con decreto del 21 dicembre 2015 il Primo Presiden-
te ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite e ne ha dispo-
sto la trattazione nell’udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Uni-
te attiene al seguente quesito:
“Se la causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia compatibile
con il reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento alcoo-
limetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, C.d.S..
2. Occorre considerare che l’art. 131-bis cod. pen. è sta-
to introdotto con l’art. art. 1, comma 2, D.L.vo 16 marzo
2015, n. 28, e quindi in epoca successiva alla pronunzia
d’appello emessa il 10 febbraio 2015 e relativa a fatto com-
messo il 15 marzo 2011.
Questa Corte ha in numerose occasioni condivisibil-
mente ritenuto che, se non è stato possibile proporlo in
grado di appello, il tema afferente all’applicazione del
nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di
cassazione e può essere altresì rilevato d’uff‌icio ai sensi
dell’art. 609, comma 2, c.p.p. (da ultimo sez. III, n. 24358
del 14 maggio 2015, Ferretti, Rv. 264109; sez. IV, n. 22381
del 17 aprile 2015, Mauri, Rv. 263496; sez. III, n. 15449 del
8 aprile 2015, Mazzarotto, Rv. 263308).
Si è infatti in presenza, come sarà meglio esposto nel
prosieguo, di innovazione di diritto penale sostanziale che
disciplina l’esclusione della punibilità e che reca senza
dubbio una disciplina più favorevole. Il novum trova quin-
di applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2 c.p., comma
4. L’elevato rango del principio espresso da tale ultima
norma impone la sua applicazione ex off‌icio, anche in caso
di ricorso inammissibile, come ritenuto recentemente dal-
le Sezioni Unite. Si è infatti condivisibilmente affermato
il diritto dell’imputato, desumibile dal principio in que-

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