Corte di Cassazione Penale sez. VI, 10 novembre 2015, n. 45082 (ud. 1 ottobre 2015)

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di quest’ultimo ... che dovevano essere liquidate separata-
mente ed integralmente rispetto agli altri contraddittori a
favore di Proia e della Gentile e per essi al suo procuratore
che si era dichiarato antistatario".
Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza rela-
tiva alla mancata condanna autonoma di Fabio Cafarelli
non risulta prospettata correttamente in relazione all’art.
93 c.p.c. e, per altro verso, in quanto l’omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese non può essere de-
dotta come motivo di ricorso per cassazione, ma soltanto
con lo strumento del procedimento di correzione degli er-
rori materiali (cfr. Cass., S.U. n. 16037/2010).
6. La reciproca soccombenza giustif‌ica l’integrale com-
pensazione delle spese di lite. (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 10 NOVEMBRE 2015, N. 45082
(UD. 1 OTTOBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. DE AMICIS – P.M. CORASANITI (CONF.) – RIC. MARROCCO
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Gestore di
fatto di agenzia di pratiche automobilistiche au-
torizzate alla riscossione delle tasse y Qualif‌ica y
È tale y Fattispecie in tema di delitto di peculato
commesso dal gestore di un’agenzia per le pratiche
automobilistiche che si era appropriato di somme
destinate all’Erario.
Peculato y Elemento oggettivo y Appartenenza alla
pubblica amministrazione y Denaro riscosso da sog-
getto autorizzato alla riscossione delle tasse auto-
mobilistiche y Natura di denaro pubblico y Omesso
versamento delle somme ricevute y Conf‌igurabilità
del reato.
. Il gestore di un’agenzia di pratiche automobilistiche
autorizzata alla riscossione delle tasse regionali rive-
ste la qualif‌ica di incaricato di pubblico servizio, atteso
che la riscossione integra un’attività o una funzione di
natura pubblica ed egli, per le incombenze a lui aff‌i-
date, subentra nella posizione della P.A., svolgendo
mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgi-
mento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui
la Corte ha ritenuto conf‌igurabile il delitto di peculato
nei confronti di un gestore di un’agenzia per le prati-
che automobilistiche che si era appropriato di somme
destinate all’Erario). (c.p., art. 314; c.p., art. 357; c.p.,
art. 358) (1)
. Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto
autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di
versare le somme di denaro ricevute nell’adempimento
della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel
denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento
stesso della consegna all’incaricato dell’esazione. (Fat-
tispecie relativa all’appropriazione di somme di denaro
da parte di un gestore di un’agenzia di pratiche auto-
mobilistiche autorizzato alla riscossione delle tasse
regionali). (c.p., art. 314) (2)
(1) Sulla qualif‌ica di incaricati di pubblico servizio in capo ai ri-
venditori autorizzati di valori bollati, svolgendo essi un’attività di
interesse pubblico consistente nella riscossione di imposte di bollo
destinate allo Stato, fra cui anche le tasse automobilistiche, v. Cass.
pen., sez. VI, 10 settembre 2015, n. 36656, in Riv. pen. 2015, 979; Cass.
pen., sez. VI, 8 luglio 2013, n. 28974, in questa Rivista 2013, 1026 e
Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17109, ivi 2011, 684.
(2) Negli stessi termini, pur riferendosi a diversa fattispecie, v. Cass.
pen., sez. VI, 30 aprile 2008, n. 17616, in Riv. pen. 2009, 364. Si veda,
inoltre, nello stesso senso, Cass. pen. sez. VI, 21 febbraio 1997, n.
1631, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 13 ottobre 2014 la Corte
d’appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal
G.u.p. presso il Tribunale di Lecce in data 12 novembre
2012 - che all’esito di giudizio abbreviato condannava
Marco Mario Marrocco, in qualità di persona incaricata
di un pubblico servizio perchè materialmente preposta,
all’interno di un’agenzia di pratiche automobilistiche,
alla ricezione di somme di denaro versate dai contribuen-
ti per il pagamento delle tasse automobilistiche per via
telematica, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre
alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei dan-
ni subiti dalle costituite parti civili, per i reati di cui ai
capi sub A) [artt. 81, 314, 640, comma 2, n. 1, c.p.], sub
B) [artt. 61, n. 2 e n. 11, 640 c.p.] e sub C) [artt. 61, n.
11, 646 c.], commessi in Taviano sino all’agosto 2008 - lo
ha assolto dal reato di truffa aggravata in danno della Re-
gione Puglia perchè il fatto non sussiste e ha dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato
di cui all’art. 640 c.p. in danno di Chetta Enzo, Cavalera
Antonella, Tunno Giuseppe Antonio, Pastore Bovio Mari-
na e Nobile Antonio, perchè estinto per prescrizione, e in
danno delle rimanenti persone offese (fatta eccezione per
Chetta Marcello Enzo, De Nuzzo Immacolata, Previato Sil-
vio, Gatto Cosimo Luigi e Nobile Patrizio), perchè l’azione
penale è improcedibile per mancanza di querela.
Con la medesima pronuncia, inoltre, la su indicata Cor-
te d’appello ha rideterminato la pena in anni tre, mesi otto
e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto l’im-
pugnata sentenza e condannando l’imputato alla rifusione
delle spese del grado in favore delle parti civili.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di f‌iducia dell’imputato, dedu-
cendo violazioni di legge e vizi motivazionali, per carenza,
contraddittorietà ed illogicità, relativamente alle disposi-
zioni di cui agli artt. 314, 358, 640, 646 c.p. e 521 c.p.p..
Si evidenzia, in particolare, che l’imputato era un la-
voratore dipendente, con mere mansioni d’ordine, di un’a-
genzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare Por-
taccio Antonio Carmine e che l’intermediario autorizzato
dalla Regione Puglia alla riscossione delle tasse automo-
bilistiche era quest’ultimo. L’imputato, infatti, si limitava
ad inserire in un programma già impostato, ed installato
nei computers dell’agenzia, i dati dell’autovettura, ovve-

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