Corte di Cassazione Penale sez. II, 22 dicembre 2015, n. 50315 (c.c. 16 settembre 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
n. 1128 Cass. 7 giugno 2002 n. 8625, Cass. 28 giugno 2001
n. 8852).
Le doglianze mosse avverso la sentenza di appello sono
infondate, dovendosi rilevare da un lato che il ricorrente
non può dolersi dell’omessa pronuncia su una questione
non dedotta con i motivi di opposizione, e dall’altro che la
denuncia di insuff‌iciente motivazione appare generica e,
comunque, priva di fondamento, a fronte delle argomen-
tazioni poste a base della decisione impugnata, con cui è
stato dato atto, in particolare, che lo stesso appellante ha
ammesso di avere oltrepassato in parte la striscia conti-
nua.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigetta-
to, con conseguente condanna del ricorrente al pagamen-
to delle spese sostenute dal resistente nel presente giudi-
zio di legittimità, liquidate come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 22 DICEMBRE 2015, N. 50315
(C.C. 16 SETTEMBRE 2015)
PRES. GENTILE – EST. DIOTALLEVI – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. MOKCHANE
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Richiesta y Sequestro preventivo di ciclomotore y
Indagato non titolare del bene in sequestro y Legit-
timazione y Sussistenza y Condizioni.
. L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro
preventivo è legittimato a presentare richiesta di rie-
same del titolo cautelare purché vanti un interesse
concreto ed attuale alla proposizione del gravame che,
dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordi-
namento per lo specif‌ico schema procedimentale, va
individuato in quello alla restituzione della cosa come
effetto del dissequestro. (Nella specie, la S.C. ha annul-
lato con rinvio la decisione del tribunale del riesame
che aveva ritenuto inammissibile, per carenza di inte-
resse, l’istanza avanzata dal f‌iglio del proprietario di un
ciclomotore sottoposto a sequestro, nella cui disponibi-
lità materiale si trovava il veicolo). (c.p., art. 321; c.p.,
art. 322; c.p., art. 568) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2015, n. 20118, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 14 febbraio
2014, n. 7292, ibidem. Contra, nel senso che l’interesse alla propo-
sizione della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro
preventivo sussiste sempre in capo all’imputato (e all’indagato) pur
quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché
l’interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere
dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni, si veda Cass.
pen., sez. II, 1 settembre 2011, n. 32977, in Arch. nuova proc. pen.
2013, 238; Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2005, n. 21724, ivi 2016, 229 e
Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2005, n. 10049, ivi 2006, 337.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mokchane Khalid ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza, in data 31 marzo 2015, del Tribunale
di Perugia, sez. Riesame con la quale è stato dichiarato
inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro
del 6 febbraio 2015, integrato in data 23 febbraio 2015,
della Procura di Perugia e del relativo verbale di seque-
stro probatorio del ciclomotore tg. X5MM7P nei confronti
di Mokchane Khalid.
A sostegno dell’impugnazione deduce:
a) Violazione di legge in relazione alla erronea dichia-
razione di inammissibilità per insussistenza della condi-
zione di intempestività.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 253, 257
c.p.p. in relazione agli artt. 324, 582, 583 comma 1, e 2
c.p.p.
La decisione del Tribunale avrebbe erroneamente rite-
nuto la tardività della presentazione dell’istanza di riesa-
me, che in realtà è stata spedita il 17 marzo 2015, quindi
nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art.
324 c.p.p., dall’esecuzione del sequestro; erroneamente,
in questo caso il tribunale, per calcolare la tempestività
dell’impugnazione, ha fatto riferimento alla data del 19
marzo 2015, giorno in cui la raccomandata è pervenuta
presso la cancelleria del Riesame.
b) Violazione dell’art. 606, lett. b) e c) in relazione
all’art. 253 e all’art. 257 c.p.p. in relazione alla ritenuta
carenza di interesse.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il ricorso
sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quan-
to proposto dall’indagato e non dal titolare del diritto di
proprietà del ciclomotore; in realtà il ricorrente aveva in
uso il ciclomotore, e quindi era titolare di una situazione
di fatto, tutelabile sotto il prof‌ilo del legittimo possesso
del mezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo osserva la Corte
che nel caso di specie deve trovare applicazione il prin-
cipio di diritto già affermato in epoca risalente e poi ri-
badito dalle Sezioni Unite, e più recentemente dalle se-
zioni semplici della Corte di cassazione in base al quale
in tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio
contenuto nell’art. 324, comma secondo, c.p.p. alle forme
previste dall’art. 582, comma secondo, c.p.p., secondo cui
le parti private e i difensori possono presentare l’atto di
impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del
giudice del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso
da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica
che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di
riesame in tali uff‌ici entro il termine di dieci giorni dalla
data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante,
ai f‌ini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga
o meno entro lo stesso termine al tribunale competente
del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’uff‌icio che
ha emesso il provvedimento impugnato. (sez. III, n. 47264
del 25 settembre 2014 dep. 17 novembre 2014, Tucci, Rv.
261214; sez. un., n. 10 del 22 marzo 2000 - dep. 2 maggio
2000, Solfrizzi, Rv. 215827; sez. I, n. 1741 del 12 giugno
1989 - dep. 4 luglio 1989, Simoncini, Rv. 181731). La for-
mulazione letterale dell’art. 324 c.p.p. è analoga a quella
del richiamato art. 309 c.p.p., in quanto al primo comma

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