Corte di Cassazione Penale sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880 (c.c. 19 novembre 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 GENNAIO 2016, N. 1880
(C.C. 19 NOVEMBRE 2015)
PRES. IZZO – EST. MONTAGNI – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. GRECO
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
y Omicidio colposo y Revoca della patente di guida
y Simultanea applicazione delle sanzioni ammini-
strative accessorie previste dagli artt. 187, comma
primo bis, e 222 c.s.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Patteggiamento y Applicazione erronea da parte
del giudice della sospensione anzichè della revoca
y Impugnazione specif‌ica del P.M. y Correzione da
parte della Cassazione y Ammissibilità y Modalità.
. In caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente
stradale e l’omicidio colposo, trovano simultanea appli-
cazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt.
187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedo-
no la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che
chiude l’art. 187, comma primo bis, cod. strada. (nuovo
c.s., art. 187; nuovo c.s., art. 222; c.p., art. 589) (1)
. In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio
colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacen-
ti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora
il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente, anziché quella della revoca, che consegue per
legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello
specif‌ico motivo di gravame presentato dal P.M., può
essere corretto dalla Corte di cassazione con l’annulla-
mento senza rinvio della sentenza impugnata e con la
diretta applicazione della revoca della patente. (c.p.p.,
art. 444; c.p.p., art. 620; nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s.,
art. 187; c.p., art. 589) (2)
(1) Principio coerente con il consolidato orientamento della S.C. in
base al quale sussiste il concorso materiale tra l’omicidio colposo
qualif‌icato dalla circostanza aggravante della violazione di norme
sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé
luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di gui-
da sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti. In tal senso, si veda-
no Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441, in questa Rivista
2013, 522 e Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559, ivi 2010, 613.
Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3824, ivi 2015,
423, nel senso che l’art. 186, comma 2 bis, e l’art. 222 c.s. nella par-
te in cui prevedono entrambi la revoca della patente di guida per il
conducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a
1,5 g/l che abbia, rispettivamente, provocato un incidente stradale o
cagionato lesioni gravissime o un omicidio, si pongono in rapporto di
specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di
volta in volta, debba qualif‌icarsi speciale nella concreta fattispecie
sottoposta all’esame del giudice.
(2) Conformi alla pronuncia in epigrafe si sono espresse: Cass. pen.,
sez. IV, 12 luglio 2012, n. 27989, in questa Rivista 2013, 283 e Cass.
pen., sez. III, 6 luglio 2004, n. 29210, ivi 2005, 1105, entrambe per l’i-
potesi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, che consegue di diritto, in misu-
ra inferiore al minimo consentito dalla legge. Si ricordi, inoltre, che
le SS.UU. con sentenza 21 luglio 1998, n. 8488, ivi 1999, 231, hanno
affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. de-
vono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie
che ne conseguono di diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza
resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 14 novembre 2014
applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di
Greco Giusy Emanuela, in ordine ai reati di cui agli artt.
589 c.p., 186 comma 2, lett. b) e 187, comma 1 e 1 bis,
c.d.s.. Il giudicante ha pure applicato la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, per la durata di un anno.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di
Brescia, denunciando la violazione della legge penale, lad-
dove il giudicante ha applicato la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, in luo-
go della revoca del medesimo titolo abilitativo, sanzione
espressamente prevista dall’art. 187, comma 1-bis, c.d.s.,
per il caso in cui il conducente, in stato di alterazione psi-
cof‌isica dopo aver assunto sostanze stupefacenti provochi
un incidente stradale. Al riguardo, il ricorrente osserva
che tale disposizione fa comunque salva l’applicazione
dell’art. 222, comma 2, c.d.s., ove pure è prevista la revoca
della patente nel caso in cui il fatto lesivo sia commesso da
soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema
Corte voglia annullare senza rinvio la sentenza impugna-
ta, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, disponendo quel-
la della revoca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Come noto, le Sezioni unite di questa Suprema Corte
hanno da tempo chiarito che con la sentenza applicativa
di pena concordata dalle parti, resa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative
accessorie previste dalla legge come conseguenza del re-
ato (Cass. sez. un., sentenza n. 8488 del 27 maggio 1998,
dep. 21 luglio 1998, Bosio, Rv. 210981).
E bene, l’art. 187, comma 1-bis, c.d.s., disciplina -
nell’ambito della fattispecie della guida in stato di altera-
zione psicof‌isica per uso di sostanze stupefacenti - la circo-
stanza aggravante di aver provocato un incidente stradale.
La norma stabilisce che, nel caso in cui “il conducente in
stato di alterazione psico f‌isica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale”,
le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 187, c.d.s., sono
raddoppiate e che “la patente di guida è sempre revocata”.
La norma si conclude con la clausola in base alla quale “È
fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 222”.
Si osserva poi che l’art. 222 c.d.s. regola l’applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie, in conseguenza

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