Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 23 Novembre 2015, N. 46348 (Ud. 5 Novembre 2015)

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giur
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
544 codice penale di rito e l’art. 585 stesso codice, che non
rientrano tra le esclusioni espressamente previste.
5. In via subordinata si denunciano i vizi di cui alle lett.
b) e c) art. 606 c.p.p. in relazione al citato art. 32 e mani-
festa illogicità della motivazione per essersi fatto decor-
rere il termine di trenta giorni per l’impugnazione dalla
scadenza del termine per il deposito della sentenza rite-
nuto impropriamente f‌issato dal giudice di pace, anziché
adeguarsi all’indirizzo giurisprudenziale espresso nella
sentenza 11652/2012, Muto di questa Corte, condiviso nel-
la decisione impugnata, secondo cui nel caso di f‌issazione
da parte del giudice di pace di un termine superiore ai
quindici giorni, quello per l’impugnazione decorre, verten-
dosi in caso di deposito fuori termine della sentenza, dalla
notif‌icazione o comunicazione dell’avviso di deposito in
cancelleria del provvedimento ex art. 548 comma 2 c.p.p.,
nella specie non effettuate, con conseguente tempestività
dell’appello presentato prima ancora dell’inizio della de-
correnza del relativo termine di presentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
2. Il primo è invece privo di fondamento alla stregua
della prevalente giurisprudenza, cui si ritiene di aderire,
secondo la quale in tema di impugnazioni, la previsione di
cui all’art. 32 D.L.vo n. 274 del 2000 - per la quale, il giu-
dice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni
qualora non la detti a verbale - implica che quest’ultimo
non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore,
non consentito dalla predetta norma, che riveste carattere
derogatorio rispetto all’art. 544 c.p.p., con la conseguenza
che non può trovare applicazione l’art. 2 del decreto legi-
slativo citato il quale prevede l’estensione delle norme del
codice di rito ai procedimenti innanzi al giudice di pace, a
meno che non sia diversamente stabilito.
3. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quin-
dicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine
e che il termine per impugnare è esclusivamente quello
di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui sia avvenu-
ta la notif‌icazione ai sensi dell’art. 548, comma secondo,
c.p.p. (sez. V, n. 11656 del 24 febbraio 2012 dep. 27 marzo
2012, Muto, Rv. 252963, e successive conformi 15697/2015,
10057/2015, 43493/2014, 21243/2014, 9832/2014).
4. Non si ritiene infatti condivisibile la pronuncia
40037/2014 che, dopo aver dato atto che il D.L.vo n. 274 del
2000, art. 32, non contempla un potere del giudice di pace
di f‌issare un periodo più lungo per il deposito della senten-
za nei casi di particolare complessità del processo - il che,
con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace
è presumibile non dovrebbe capitare - ma che tuttavia non
lo vieta e che, comunque, non detta alcuna disciplina per
l’ipotesi che il giudice si auto-assegni un termine, osserva
che non è sempre vero che le motivazioni di competenza
del giudice di pace siano particolarmente “semplici”, non
potendo quindi dirsi che la f‌issazione di un termine sia
sempre contrastante con i principi regolatori della mate-
ria e con la voluntas legis.
5. Pronuncia secondo cui l’art. 32 cit. rappresentereb-
be dunque un’indicazione di massima, espressione della
volontà acceleratoria del legislatore, a cui il giudice di
pace deve in via di principio attenersi, a pena di sanzioni
incidenti sul suo status professionale, ma non una prescri-
zione assoluta, preclusiva dell’applicazione dell’art. 544,
comma 3, c.p.p., e, di conseguenza, dell’art. 585, comma 1,
lett. c), stesso codice.
6. Tali assunti appaiono in contrasto, oltre che con
il tenore letterale della norma, con la previsione che la
motivazione della sentenza del giudice di pace è redatta
in forma abbreviata, a conferma dell’inapplicabilità della
norma sulla f‌issazione di un termine di deposito superiore
ai quindici giorni.
7. È invece fondato il secondo motivo, come già prean-
nunciato.
8. Invero il tribunale, dopo essersi correttamente unifor-
mato al principio appena ricordato e cioè che il termine di
deposito della sentenza del giudice di pace è esclusivamen-
te quello di quindici giorni con le ovvie conseguenze sul ter-
mine per impugnare, che è sempre quello di giorni trenta,
non ha però tenuto conto che, alla stregua di tale indirizzo, il
deposito della sentenza oltre il termine di giorni quindici in
virtù dell’illegittima autoassegnazione di un termine mag-
giore da parte del giudice di pace, deve considerarsi tardivo
con conseguente diritto delle parti alla notif‌ica dell’avviso
di deposito della pronuncia e decorrenza dalla data della
notif‌ica del termine di trenta giorni per impugnare.
9. Evidente quindi la violazione di legge laddove il tri-
bunale ha ritenuto inammissibile il ricorso della parte ci-
vile in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni
dalla scadenza di quello di trenta giorni autoassegnatosi
dal giudice, giacchè, invece, la ritenuta illegittimità di tale
autoassegnazione avrebbe imposto la notif‌ica del deposito
della sentenza - per quanto sopra tardivo - con decorrenza
del termine per impugnare dalla data di tale notif‌ica.
10. Notif‌ica che, dagli atti, non risulta effettuata al Car-
dosi il cui appello è quindi tempestivo.
11. Segue l’annullamento della sentenza con rinvio al
giudice a qua per la celebrazione del giudizio di appello.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 23 NOVEMBRE 2015, N. 46348
(UD. 5 NOVEMBRE 2015)
PRES. ROTUNDO – EST. BASSI – P.M. ORSI (DIFF.) – RIC. VERTERAMO
Sentenza penale y Requisiti y Sottoscrizione y
Mancata sottoscrizione del presidente y Per impe-
dimento di carattere assoluto ex art. 546, comma 2
c.p.p. y Correlazione y Esclusione y Assenza generica
y Successiva sottoscrizione del Presidente y Sanato-
ria y Inammissibilità.
. Costituisce causa di nullità della sentenza collegiale
la mancata sottoscrizione del Presidente, non dovuta
a morte o ad altro impedimento di carattere assoluto

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