Corte di Cassazione Penale sez. III, 30 settembre 2015, n. 39368 (ud. 2 luglio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
nel ritenere tardivamente prodotto, in appello, il rapporto
della polizia municipale dal quale risultava la scopertura
assicurativa. In realtà quel documento era producibile in
appello.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato, giusta la
chiara previsione dell’art. 345 c.p.c..
5. La decisione nel merito.
5.1. L’accoglimento del primo motivo di ricorso non im-
pone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Nessuna delle parti, infatti, ha impugnato le statuizioni
della Corte d’appello in merito alla responsabilità nella
causazione del sinistro, ed alla liquidazione del danno.
Pertanto, una volta rilevato che l’allegazione di scopertu-
ra assicurativa non fu validamente contestata dalla Fon-
diaria-Sai e deve quindi darsi per ammessa, non resta che
condannare quest’ultima, in solido con A. e S. G., al paga-
mento in favore di M. R. e S. R. degli importi liquidati dalla
Corte d’appello, con gli accessori ivi previsti. Non è luogo
a provvedere sulla domanda di regresso formulata dalla
Sai s.p.a. nei confronti dei responsabili civili A. G. e S. G.,
in quanto non riproposta con l’atto d’appello (nemmeno
in via subordinata), e quindi da ritenersi abbandonata ai
sensi dell’art. 346 c.p.c..
6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico
della soccombente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
Le spese del giudizio dei gradi precedenti di merito
vanno poste a carico della soccombente, ai sensi dell’art.
91 c.p.c..
Poiché la Corte d’appello ha già condannato A. e S. G.
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in
favore degli odierni ricorrenti, la condanna della Fondia-
ria-Sai alle spese dei gradi di merito deve avvenire nella
medesima misura, ed in solido con gli altri convenuti.
Va da sé che, trattandosi di obbligazione solidale, l’e-
ventuale avvenuto adempimento, da parte dei responsa-
bili civili, dell’obbligo di rifusione agli attori delle spese di
lite, avrà effetto liberatorio nei confronti della Fondiaria-
Sai. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 30 SETTEMBRE 2015, N. 39368
(UD. 2 LUGLIO 2015)
PRES. FRANCO – EST. GRAZIOSI – P.M. ROMANO (DIFF.) – RIC. LA BELLA
Violazione di sigilli y Cose sottoposte a sequestro
y Veicolo y Asportazione del foglio di segnalazione
di sequestro y Integrazione del reato y Esclusione
y Ragioni.
. Non integra il reato di violazione di sigilli, l’asporta-
zione da veicolo assoggettato a sequestro amministra-
tivo del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e
recante l’indicazione del disposto sequestro a norma
dell’art. 394, comma nono, reg. cod. strad. (In motiva-
zione, la Corte ha osservato che la segnalazione dello
stato di sequestro amministrativo, di cui alla disposi-
zione citata, non costituisce un vincolo equivalente
ai “sigilli”, distintamente apponibili, secondo quanto
previsto dal comma quinto dello stesso articolo, solo in
caso di necessità). (c.p., art. 349; d.l.vo 16 dicembre
1992, n. 495, art. 394) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2012, n.
20869, in questa Rivista 2012, 1102.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 settembre 2014 la Corte d’ap-
pello di Genova, a seguito di appello proposto da La Bella
Francesco avverso sentenza del 21 aprile 2010 con cui il
Tribunale di Genova lo aveva condannato alla pena di un
anno e sei mesi di reclusione e € 300 di multa per i reati
di cui agli articoli 334 e 349 c.p. - per avere, in qualità di
custode giudiziale di una vettura sottoposta a sequestro
amministrativo, non ottemperato agli obblighi di legge,
rimuovendo arbitrariamente il sigillo apposto nella parte
anteriore del parabrezza e circolando con il veicolo anco-
ra colpito dal fermo amministrativo: capo A - e 116 c.d.s.
(D.L.vo 285/1992) perchè si poneva alla guida dell’auto
senza averne mai conseguito il titolo: capo B - dichiara-
va non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione
per reato di cui al capo B e rideterminava la pena per il
capo A in un anno e quattro mesi di reclusione e € 200
di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando
quale primo motivo la carenza di motivazione quanto alla
prova del reato di violazione dei sigilli e, quale secondo, la
violazione degli articoli 133 e 349 c.p. con correlato vizio
motivazionale in ordine alla determinazione della pena
per il reato residuo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Nel primo motivo il ricorrente deduce che nei motivi
d’appello era stato evidenziato il mancato raggiungimento
di una prova certa sulla condotta di rimozione del sigil-
lo, questione che la corte territoriale non aveva adegua-
tamente affrontato, limitandosi ad asserire che, essendo
stato visto l’imputato alla guida della vettura, “è ovvio che
solo l’odierno appellante aveva interesse a rimuovere dalla
stessa il contrassegno attestante il sequestro”.
La motivazione fornita in tal modo dal giudice d’appel-
lo non può, invero, considerarsi congrua per dimostrare
la sussistenza del reato. È stato infatti affermato dalla
giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass.
sez. III, 11 gennaio 2012 n. 20869) che, nella ipotesi di
veicolo assoggettato a sequestro amministrativo - che cor-
risponde al caso in esame -, il reato di violazione dei sigil-
li non può essere integrato dall’asportazione del relativo
contrassegno, cioè del foglio o cartello adesivo apposto
sul veicolo e recante l’indicazione del sequestro ammini-
strativo ex articolo 394, comma nono, D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495 (regolamento del codice della strada). Tale
foglio, infatti, non costituisce un vincolo equivalente ai
sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto

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