Corte di Cassazione Penale sez. IV, 12 ottobre 2015, n. 40957 (c.c. 18 settembre 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
(a) se l’urto avvenne sulla mezzerìa riservata a Sergio
Lanino, Rosanna Benvenuti era in colpa per averla invasa;
(b se, come accertato dalla Corte d’appello, l’urto av-
venne sulla mezzeria riservata a Rosanna Benvenuti, que-
sta avrebbe avuto ogni agio di avvistare l’avvicinarsi del
motociclo, ed avrebbe dovuto concedergli la prescritta
precedenza prima di effettuare la svolta a destra.
È, infatti, pacif‌ico nella giurisprudenza di questa Corte
che la responsabilità del conducente onerato dalla prece-
denza non può essere esclusa per il solo fatto che l’altro
conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la
carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inver-
so (ex multis, sez. III, sentenza n. 4046 del 21 settembre
1977, Rv. 387728, in seguito sempre conforme).
Né rilevava, ai f‌ini di di escludere la colpa di Rosanna
Benvenuti, l’elevata velocità tenuta da Sergio Lanino; an-
che in questo caso è infatti pacif‌ico che in caso di concor-
so tra condotte colpose, di cui l’una integri la violazione
dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbli-
go di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è
idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra
il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla
precedenza e l’incidente (ex multis, sez. VI, ordinanza n.
15504 del 20 giugno 2013, Rv. 627008).
La Corte d’appello, in def‌initiva, ha violato l’art. 2054,
comma 2, c.c., per avere condannato al risarcimento in via
esclusiva uno solo dei conducenti coinvolti, sebbene essa
stessa avesse accertato in facto che anche l’altro tenne
una condotta non esente da responsabilità.
3.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Cor-
te d’appello di Firenze, la quale nel riesaminare il caso si
atterrà al seguente principio di diritto:
È in colpa il conducente che, nell’approssimarsi ad un
crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevede-
re l’approssimarsi dalla propria destra d’un veicolo mar-
ciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che,
una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di
merito non è consentito ritenere superata la presunzione
di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo con-
ducente.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene
che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c ..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello, nell’affer-
mare la sua responsabilità esclusiva, avrebbe malamente
valutato le prove.
3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Il ricorrente infatti non denuncia alcun vizio logico
della motivazione, ma sollecita da questa Corte una nuova
e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella com-
piuta dal giudice di merito.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene
che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione,
ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Espone, al riguardo, la Corte d’appello avrebbe rico-
struito la condotta di guida di Sergio Lanino senza dispor-
re di valide prove.
4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per le
medesime ragioni indicate al § 3.2.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno
liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385,
comma 3, c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 OTTOBRE 2015, N. 40957
(C.C. 18 SETTEMBRE 2015)
PRES. BIANCHI – EST. PEZZELLA – P.M. SELVAGGI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. CONTI
Guida in stato di ebbrezza y Veicolo in compro-
prietà con persona estranea al reato y Conf‌isca del
veicolo y Ammissibilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il veicolo “con
il quale è stato commesso il reato” è conf‌iscabile an-
che se risulta in comproprietà tra l’imputato e persona
estranea al reato. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso sostanzialmente conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 11
giugno 2009, n. 24015, in questa Rivista 2010, 246. Sulla nozione di
“appartenenza” del veicolo, ai f‌ini della conf‌isca dello stesso previ-
sta dall’art.186, comma secondo, lett. c), c.s., v. Cass. pen., sez. IV, 5
settembre 2013, n. 36425, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444
e ss. c.p.p. il G.i.p. di Terni applicava nei confronti di Conti
Duilio, su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. la
pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda
per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 2, lett. c) e comma
2-bis D.L.vo 285/1992, come novellato dalla L. 120/2010,
perchè guidava l’autovettura Nissan tg. B.1295VM in stato
di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche,
accertato con alcoltest da cui risultava un tasso alcolemi-
co di 2,62 g/l e provocava un incidente stradale. Accertato
in Terni (TR), il 12 ottobre 2012.
Il giudicante nulla disponeva in ordine alla conf‌isca
dell’autovettura.
2. Contro il provvedimento ricorre in Cassazione, il
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Perugia,
deducendo come unico motivo:
- Erronea applicazione della legge penale
Il P.G. ricorrente lamenta l’omessa pronuncia circa la
pena accessoria della conf‌isca dell’autovettura - risultata
essere in comproprietà tra l’imputato e Conti Maria nata
a Terni e residente a Ferentino - ricordando che, ai sensi
dell’art. 186 comma 2 lett. c) sesto periodo c.d.s. “Con la
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a
richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospen-
sione condizionale della pena, è sempre disposta la con-
f‌isca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai

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