Corte di Cassazione Penale sez. IV, 26 ottobre 2015, n. 43003 (ud. 17 settembre 2015)

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 OTTOBRE 2015, N. 43003
(UD. 17 SETTEMBRE 2015)
PRES. ROMIS – EST. MASSAFRA – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. PIREDDA
Guida in stato di ebbrezza y Estinzione del reato
y Prescrizione y Sanzioni amministrative accessorie
y Applicabilità da parte del giudice penale y Esclu-
sione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia
della sentenza di estinzione del reato per prescrizione
preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative
accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal
caso la competenza al prefetto. (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 221; nuovo c.s., art. 224; c.p., art. 157)
(1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 39878,
in questa Rivista 2013, 833 e Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2011, n.
5049, ivi 2011, 697.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorre per cassazione il difensore di f‌iducia di Pired-
da Antonio avverso la sentenza emessa in data 28 maggio
2014 dalla Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata
di Sassari che in riforma di quella in data 8 marzo 2012
del Tribunale di Sassari, dichiarava non doversi procedere
nei confronti del predetto in ordine al reato ascrittogli di
cui all’art. 186 commi 2 lett. c) c.d.s. (fatto del 14 marzo
2009), perchè estinto per intervenuta prescrizione con ri-
getto nel resto, in tal modo mantenendo ferme le disposte
pene amministrative accessorie della revoca della patente
di guida e della conf‌isca dell’autoveicolo.
2. Deduce la violazione di legge in ordine alle sanzioni
accessorie della revoca della patente e della conf‌isca del
veicolo che, a seguito dell’estinzione del reato per prescri-
zione, avrebbero dovuto essere escluse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Invero, sia la revoca della patente sia la conf‌isca
dell’autoveicolo costituiscono sanzioni amministrative ac-
cessorie alla condanna per il reato contestato, ma l’inter-
venuta estinzione di tale reato per prescrizione, preclude
l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie
da parte del Giudice penale. Infatti, il codice della stra-
da subordina l’applicazione delle sanzioni accessorie al-
l’“accertamento del reato (la revoca) e “con la sentenza
di condanna” (la conf‌isca), come espressamente prevede
il comma secondo dell’art. 186 di detto codice. (Tale prin-
cipio trova altresì conferma nel comma secondo dell’art.
221 del codice della strada che, nell’ipotesi di def‌inizione
del processo penale per estinzione del reato o per difet-
to di una condizione di procedibilità, stabilisce espressa-
mente la cessazione della competenza del giudice penale
in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa,
che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell’art. 224,
comma terzo codice della strada). (Cass. pen. sez. IV, n.
34293 del 16 marzo 2004, Rv. 229384; conforme a Cass. pen.
sez. IV, n. 39878 del 20 gennaio 2012, Rv. 254958; sez. IV,
nn. 24392/2003, 25457/2003, 460561/2003, non massimate).
5. Consegue l’annullamento senza rinvio della senten-
za impugnata limitatamente alle sanzioni accessorie della
revoca della patente e della conf‌isca dell’autovettura con
trasmissione degli atti al Prefetto di Sassari per quanto di
competenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 22 OTTOBRE 2015, N. 21547
PRES. FINOCCHIARO – EST. RUBINO – RIC. MASTRO C. TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
Competenza civile y Competenza per materia y
Determinazione y Criterio y Individuazione da parte
dell’attore y Riferimento all’originaria “causa pe-
tendi” y Necessità y Fattispecie in tema di domanda
avanzata da due carabinieri per il risarcimento dei
danni subiti in servizio a causa di un sinistro stra-
dale.
. La competenza per materia deve essere determinata
“a priori” in base all’originaria prospettazione conte-
nuta nella “causa petendi” posta a fondamento della
domanda attorea, senza che rilevino le scelte pro-
cessuali successive all’introduzione del giudizio. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la
competenza del giudice di pace, e non già del tribunale
quale giudice delle controversie individuali di lavoro,
in relazione alla domanda avanzata da due carabinieri
per il risarcimento dei danni subiti in servizio a causa
di un sinistro stradale, negando rilievo alla successiva
chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice cui
fa capo l’Arma dei Carabinieri per gli infortuni sul lavo-
ro). (c.c., art. 2054; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 409; c.p.c.,
art. 442) (1)
(1) Utili riferimenti in argomento si trovano in Cass. civ. 26 marzo
2014, n. 7182, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, secondo cui
“La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell’art. 10
c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda,
senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Ne consegue che,
ove l’attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusi-
vo scelto in un accordo concluso dalle parti, deducendone la sussi-
stenza dei presupposti di operatività, ed il convenuto la contesti, la
competenza resta radicata presso il giudice indicato in esclusiva in
tale accordo poiché è riservata alla cognizione sul merito ogni conte-
stazione o eccezione relative all’accordo stesso.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mastro Savino e Volgare Giovanni con distinti ricorsi in
riassunzione a seguito della sentenza del Giudice di pace
di Venosa in data 21 novembre 2013, con la quale il predet-
to giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per
materia rimettendo le parti dinanzi al giudice del lavoro,
chiedevano al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice
del lavoro, che Pezzolla Prospero e Rubino Maria Rosaria,
unitamente alle compagnie Tua Ass.ni S.p.a. e Genera-
li Italia S.p.a. fossero condannati a risarcire loro i danni

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