Corte di Cassazione Penale sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132 (ud. 9 settembre 2015)

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il danneggiato che agisca in giudizio non assolve agli
oneri su di lui incombenti qualora si limiti a richiamare
l’offerta stragiudiziale, anche per la parte in cui la ricono-
sca come congrua, ma dovrà dedurre e provare l’esisten-
za dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, di cui
chiede il risarcimento, nonché, il nesso causale tra questi
ultimi ed il sinistro.
L’onere di contestazione dell’impresa convenuta va ri-
ferito ai fatti posti dall’attore a fondamento di tutte quan-
te le sue pretese risarcitorie.
L’attore è esonerato dall’onere della prova soltanto
qualora le sue allegazioni, in punto di danni e di nesso
eziologico, non siano contestate dalla compagnia di as-
sicurazione convenuta, alla stregua del principio di non
contestazione, come sopra inteso.
5.2. - Venendo al caso di specie, la sentenza da conto
della contestazione da parte di Fondiaria - Sai degli impor-
ti richiesti dall’attore, anche a titolo di danni patrimoniali,
in quanto eccessivi e non supportati da idonea documen-
tazione (cfr. pag. 4 della sentenza).
Corretto è allora il giudizio che ne ha tratto in punto di
onere della prova delle corrispondenti voci di danno. In pre-
senza di contestazione, sarebbe stato onere del danneggiato
fornire la prova del nesso causale tra le spese mediche e di
cura contestate ed il sinistro (cfr. pag. 6 della sentenza),
nonché la prova dell’entità delle spese relative al veicolo e
dell’esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante per
perdita di reddito (cfr. pag. 7 della sentenza). In mancanza,
non avrebbe certo la Corte potuto ritenere suff‌iciente - con-
trariamente a quanto si assume in ricorso - il contenuto
dell’offerta stragiudiziale, pur se condiviso dall’attore.
Il secondo motivo e la prima delle censure esposte nel
quarto motivo vanno perciò rigettati.
5.3. - Fondata appare invece la censura di cui al quarto
motivo concernente la mancata considerazione da parte
del giudice di merito della non contestazione di Fondiaria-
Sai in punto di spese sostenute dal danneggiato per l’assi-
stenza stragiudiziale, documentate dalla parcella emessa
dal legale incaricato.
A fronte della produzione della parcella, della quale pe-
raltro è detto anche in sentenza, quest’ultima non appare
suff‌icientemente motivata laddove non riconosce come do-
vuta, nemmeno in parte, la somma richiesta, senza tenere
conto, per un verso, del motivo di gravame proposto contro
il rigetto in primo grado (assumendo - in contrasto col dato
processuale, quale emerge dalla riproduzione dell’atto di
appello, contenuta nel ricorso - che non vi sarebbe stata
una specif‌ica censura della sentenza del Tribunale) e, per
altro verso, non dà conto di alcuna specif‌ica contestazio-
ne da parte della compagnia convenuta (e malgrado ciò
fa gravare sull’attore l’onere di provare l’aff‌idamento al
professionista dell’assistenza stragiudiziale ed il suo com-
pimento). Limitatamente perciò al rigetto della domanda
concernente il ristoro delle spese legali stragiudiziali la
sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla
Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, sia per
la decisione su tale domanda che per la regolamentazione
delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 NOVEMBRE 2015, N. 44132
(UD. 9 SETTEMBRE 2015)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. BALDI (PARZ. DIFF.) – RIC. LONGONI
Guida in stato di ebbrezza y Non punibilità per
particolare tenuità del fatto y Applicabilità y Soglie
di rilevanza penale del fatto y Rilevanza y Esclu-
sione.
Guida in stato di ebbrezza y Non punibilità per
particolare tenuità del fatto y Sospensione della pa-
tente di guida y Necessità y Ragioni.
. La causa di non punibilità della particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. è applicabile
anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essen-
do incompatibile con il giudizio di particolare tenuità
la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all’in-
terno della fattispecie tipica. (nuovo c.s., art. 186; c.p.,
art. 131 bis) (1)
. In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclu-
sione della punibilità per particolare tenuità del fatto,
sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospen-
sione della patente di guida atteso che l’applicazione
della causa di non punibilità presuppone l’accerta-
mento del fatto cui consegue, ai sensi dell’art. 186 cod.
strada, l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria. (c.p., art. 131 bis; nuovo c.s., art. 186) (2)
(1) Si richiamano, nel medesimo senso di cui in massima, Cass. pen.,
sez. IV, 31 luglio 2015, n. 33821, in questa Rivista 2015, 817, in fatti-
specie relativa al reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alco-
limetrici, e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449, pubblicata
in Riv. pen. 2015, 529, con nota di FEDERICO PICCICHÈ, La prima
pronuncia della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto. In
dottrina, v. G. AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità del fatto,
in questa Rivista 2015, 796.
(2) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
Per utili riferimenti dottrinali si rinvia alla nota precedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Longoni Davide ricorre, a mezzo del difensore, avver-
so la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte
di appello di Milano, confermando quella pronunciata dal
Tribunale di Como, lo ha condannato alla pena ritenuta
equa, giudicandolo responsabile di guida in stato di eb-
brezza alcolica, con l’aggravante di aver guidato tra le ore
22,00 e le ore 7,00, commesso il 13 settembre 2010.
2.1. Con un primo motivo l’esponente denuncia viola-
zione di legge, per essere stata ritenuta regolare la notif‌ica
all’imputato del decreto di giudizio immediato a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna nonostante
essa fosse avvenuta presso il difensore ai sensi dell’art.
148, comma 2 bis e 157, comma 8 bis c.p.p. e non nel domi-
cilio eletto dall’imputato e fosse stato utilizzato allo scopo
il telefax.
Egualmente viziata, e per le medesime ragioni, la no-
tif‌ica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo
grado e della citazione per il giudizio di appello.

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