Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 gennaio 2016, n. 94 (ud. 11 dicembre 2015)

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
caso in esame, la vittima a bordo della sua Lancia Delta,
ha impegnato l’incrocio teatro dell’incidente ad una velo-
cità quasi doppia di quella consentita (90 K/h), omettendo
di dare la precedenza al veicolo dell’imputata, obbligo di
precedenza evidenziato sia dalla segnaletica orizzontale
che verticale. Inoltre, non allacciando la cintura di sicu-
rezza, ha determinato la espulsione del suo corpo dall’auto
dopo l’impatto con un albero, con conseguenti esiti letali.
Quanto alla condotta della vittima, come osservato dai
due giudici di merito, essa è stata esente da censure, in
quanto ha affrontato l’incrocio ad una velocità nei limiti
della norma e nessuna palese circostanza le imponeva di
mantenere un’andatura di guida inferiore ai 30 K/h.
La velocità dell’auto del F., unitamente alle altre gravi
violazioni del codice della strada, conf‌igurano pertanto la
sua condotta come causa unica del sinistro, rivestendo i
caratteri della assoluta imprevedibilità, come ha corretta-
mente ritenuto dal giudice di merito.
Irrilevante è che l’auto della Fa. non mantenesse
strettamente la destra, circostanza questa non contesta-
ta come violazione di regole di diligenza ed in ogni caso
ritenuta eziologicamente ininf‌luente.
All’infondatezza ed al rigetto dei ricorsi segue, per leg-
ge, la condanna della ricorrente R.M. al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 GENNAIO 2016, N. 94
(UD. 11 DICEMBRE 2015)
PRES. CIAMPI – EST. PICCIALLI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. C.L.G.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Esame ematico effettuato in ospedale per
ragioni sanitarie y Utilizzabilità per l’accertamento
del reato di guida in stato di ebbrezza y Consenso
dell’interessato y Necessità y Esclusione.
. È legittima l’utilizzabilità per l’accertamento del re-
ato di guida in stato di ebbrezza degli esiti dell’esame
ematico effettuato in ospedale a seguito di incidente
stradale, qualora tale prelievo sia stato effettuato per
scopi sanitari e terapeutici, a nulla rilevando l’assen-
za di consenso dell’interessato. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) Principio già più volte espresso dalla S.C. Ex multis: Cass. pen.,
sez. IV, 7 settembre 2015, 36062, in questa Rivista 2015, 811; Cass.
pen., sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1827, ivi 2010, 536; Cass. pen., sez.
IV, 6 marzo 2009, n. 10286, ivi 2009, 605; e Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre
2003, n. 37442, ivi 2004, 514. In dottrina, v. L. BENINI, G.A. DI BIASE,
La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Ed. La
Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.L.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe
che, confermando quella di primo grado, l’ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera
c) dei codice della strada, con le aggravanti di aver provo-
cato un sinistro stradale e di aver commesso il fatto dopo
le ore 22 e prima delle ore 7.
Con il ricorso ripropone, con i primi tre motivi, stretta-
mente connessi, diversi ma connessi motivi, la questione
dell’inutilizzabilità degli esiti dell’esame ematico effet-
tuato in ospedale, siccome svoltosi in assenza di consenso
dell’interessato e senza che l’esame fosse giustif‌icato da
ragioni sanitarie. Ripropone, altresì, con il quarto motivo,
la questione della inutilizzabilità del referto sanitario, ri-
portante gli esiti del prelievo ematico, siccome non sotto-
scritto dal medico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze, pur ampiamente motivate, sono in realtà
generiche perché si limitano a riproporre le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
con ampi argomenti, giuridicamente corretti e in fatto non
rinnovabili.
Vale allora il principio secondo cui è da considerare
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenu-
te infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi
considerarsi non specif‌ici: la mancanza di specif‌icità del
motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la
sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’im-
pugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecif‌icità
conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera
c), c.p.p., all’inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009,
Cannizzaro).
Mentre la sentenza impugnata appare in linea con la
disciplina di settore, applicata attraverso una ricostruzio-
ne della vicenda che non è di per sé censurabile.
È infatti pacif‌ico, in giurisprudenza, che è legittimo
acquisire ed utilizzare il certif‌icato medico relativo all’ac-
certato tasso di alcol nel sangue dell’interessato, se e qua-
lora l’analisi del sangue sia stata effettuata dal personale
ospedaliero, non a richiesta specif‌ica degli agenti di poli-
zia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo
curativo delle lesioni riportate dal predetto nell’incidente
stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante,
Sez. IV, 4 novembre 2009, Boraco).
Per converso, tale accertamento “invasivo” sarebbe il-
legittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della
sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238) se
e solo effettuato, in assenza del consenso dell’interessato,
ad iniziativa dell’organo di polizia a f‌ini processuali.
Ne discende che il “consenso” dell’interessato può rile-
vare - per escludere la possibilità di effettuare il prelievo
ematico - solo nel caso si tratti di accertamento richiesto
dalle forze di polizia con l’unico f‌ine di accertare l’even-
tuale stato di ebbrezza. Ciò che qui, in fatto, non risulta
essere stato, a fronte del riferito coinvolgimento dell’im-
putato in un incidente, con lesioni traumatiche subite,
trasferimento con il 118 in ospedale per le cure.

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