Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 999 (ud. 29 settembre 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 GENNAIO 2016, N. 999
(UD. 29 SETTEMBRE 2015)
PRES. D’ISA – EST. IZZO – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. R.M.
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Obbligo di prevedere le imprudenze
altrui y Imprevedibilità della condotta della vittima
y Responsabilità del conducente investitore y Esclu-
sione y Limiti.
. In tema di omicidio colposo in seguito a sinistro stra-
dale è esclusa la responsabilità del conducente inve-
stitore quando l’imprevedibilità e la pericolosità della
condotta della vittima è stata da sola suff‌iciente a pro-
vocare l’evento. (Nella fattispecie la vittima aveva im-
pegnato un incrocio ad alta velocità omettendo di dare
la precedenza ad altro veicolo e, inoltre, non aveva al-
lacciato la cintura di sicurezza) (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 40; c.p., art. 589) (1)
(1) Il principio espresso dalla sentenza in commento trova conferma
in numerose pronunce della S.C. Ex multis: Cass. pen., sez. IV, 31
luglio 2013, n. 33207, in questa Rivista 2013, 1107; Cass. pen., sez. IV,
20 agosto 2010, n. 32202, ivi 2011, 234 e Cass. pen., sez. IV, 29 luglio
2005, n. 28615, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza dei 14 maggio 2004 il Tribunale di For-
lì, sez. dist. di Cesena, assolveva con formula piena Fa.
C. dal delitto di omicidio colposo in danno di F.T. (fatto
acc. in Cesena il 7 ottobre 2000). All’imputata era stato
addebitato di non avere regolato la velocità della sua auto
Opel Corsa al momento di affrontare un incrocio, così
scontrandosi con altra auto (Lancia Delta) condotta dalla
vittima che era sopraggiunta, omettendo di dare la prece-
denza alla velocità di circa 90 K/h. A seguito dell’urto il F.,
che non allacciava la cintura di sicurezza, veniva espulso
dall’abitacolo dopo l’impatto del suo veicolo con un albero.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte
di appello di Bologna in data 9 dicembre 2014. Osservava
la Corte di merito che dall’istruttoria svolta non emergeva
la sussistenza del nesso causale tra la condotta di guida
dell’imputata e l’evento.
Invero la vittima aveva posto in essere plurime viola-
zioni delle norme del codice stradale, impegnando l’incro-
cio a velocità doppia del limite vigente il loco; senza dare
la precedenza al veicolo condotto dall’imputata e senza
allacciare la cintura di sicurezza, tanto da essere espul-
so dall’abitacolo dopo l’urto della sua auto con un albe-
ro. Nessuna incidenza aveva avuto la condotta della Fa.,
considerato che dagli accertamenti tecnici risultava che
lo scontro tra i veicoli non si sarebbe determinato solo se
avesse impegnato l’incrocio ad una velocità non superiore
ai 30 K/h, ampiamente al di sotto del limite consentito.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione il Procuratore Generale preso la Corte di appello
di Bologna e della parte civile R.M., lamentando
2.1. Il P.G.: la erronea applicazione della legge per non
avere tenuto conto il giudice di merito del consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui il conducen-
te di un veicolo favorito dalla precedenza non può fare af-
f‌idamento sul rispetto delle regole della circolazione da
parte dei conducenti degli altri veicoli, sicché deve mo-
derare la velocità in modo prudenziale. Nel caso in esame
la Fa. avrebbe dovuto mantenere una velocità prossima ai
30 K/h.
2.2. La parte civile: il difetto di motivazione per non
avere adeguatamente valutato il giudice di merito che
l’urto era avvenuto nel quadrante inferiore destro dell’in-
crocio di pertinenza della Lancia della vittima; pertanto se
l’imputata con il suo veicolo avesse mantenuto la destra,
lo scontro non si sarebbe verif‌icato.
Con memoria del 9 dicembre 2014 il difensore della Fa.
chiedeva il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECSIONE
1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Questa Corte di legittimità, con plurime pronunce
ha affermato il principio che nei reati colposi conseguenti
a incidenti stradali è esclusa la responsabilità del condu-
cente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della
vittima, conf‌iguri per le sue caratteristiche una vera causa
eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola
suff‌iciente a provocare l’evento (Cass. Sez. IV, Sentenza
n. 9992 del 3 giugno 1988 Ud. (dep. 17 ottobre 1988), Rv.
179423; Cass. Sez. IV, Sentenza n. 28615 del 14 giugno 2005
Ud. (dep. 29 luglio 2005), Rv. 232445; Cass. Sez. IV, Sen-
tenza n. 33207 del 2 luglio 2013 Ud. (dep. 31 luglio 2013),
Rv. 255995). Vero è che questa Corte ha anche ripetuta-
mente affermato che le norme sulla circolazione stradale
impongono doveri di prudenza e diligenza proprio per far
fronte a situazioni di pericolo determinate anche da com-
portamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (ex pluri-
mis, Cass. Sez. IV, Sentenza n. 32202 del 15 luglio 2010 Ud.
(dep. 20 agosto 2010), Rv. 248354), ma quando tali vio-
lazioni sono plurime, gravi e concomitanti, f‌iniscono per
connotare la condotta della vittima di tale imprevedibilità
da renderla l’unica causa determinante dell’evento. Nel

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