Corte di Cassazione Penale sez. II, 7 luglio 2015, n. 28804 (ud. 18 giugno 2015)

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere
dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione, e non l’aff‌idamento del singolo, sicché, ai f‌ini
dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazio-
ne di una situazione tale da indurre il cliente in errore
sulla genuinità del prodotto al contrario, in presenza di
una contraffazione, i reati sono conf‌igurabili anche se il
compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso ven-
ditore della non autenticità del marchio.
Occorre infatti qui ribadire che la legge accorda una
speciale tutela al marchio registrato: e la tutela non può
essere aggirata attraverso diciture artatamente “atte-
stative” circa l’indebito uso del marchio, quali “prodotto
non originale” o simili, giacché la contraffazione è, in sé,
suff‌iciente e decisiva per la violazione del bene tutelato.
Infatti - ha avuto modo di puntualizzare questa Corte - la
confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi
e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello il-
lecitamente commercializzato in forma dichiaratamente
decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è
la riproduzione - senza averne titolo - del marchio regi-
strato su di un prodotto industriale il prodotto è quindi
il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la
legge impone che non vengano riprodotti (in modo pe-
dissequo o con modif‌iche che non ne alterino i caratteri
principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti
industriali. Dunque, si è ancora osservato, risulta inin-
f‌luente il raffronto tra i prodotti e i connotati di emula-
zione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo
ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con
quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato. In
tale quadro di riferimento, la dicitura “prodotto non ori-
ginale” non svuota pertanto di valenza penale la contraf-
fazione, restando la fattispecie integrata dalla (ontologi-
camente ingannevole) riproduzione illecita del marchio
registrato, senza che l’impiego improprio della dicitura
“prodotto non originale” (ovviamente riportata sul pro-
dotto in una posizione non immediatamente percepibile
agli osservatori terzi diversi dall’acquirente), eccentrica
rispetto alla tutela giuridica del marchio, assuma una
qualche portata legittimante, posto che - come si è detto
- la mera riproduzione è da sola suff‌iciente ad integrare
l’ipotesi delittuosa.
Del resto, il comma 2 dell’art. 21 del D.L.vo n. 30 del
2005 espressamente prevede che «Non è consentito usare
il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in
modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato
con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, pro-
dotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o prove-
nienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del con-
testo in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto
di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo
di terzi.».
Da quanto sopra consegue che il ricorso è infondato e
deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 LUGLIO 2015, N. 28804
(UD. 18 GIUGNO 2015)
PRES. FIANDESE – EST. ALMA – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. CANNELLA
Insolvenza fraudolenta y Elemento soggettivo
y Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Proprietario del veicolo y Attribuibilità del reato
y Condizioni y Onere dell’imputato di provare l’as-
senza della detenzione del veicolo al momento in
cui furono compiuti i fatti y Esclusione.
. In tema di omesso pagamento di pedaggio autostra-
dale, si conf‌igura l’attribuibilità soggettiva del reato di
insolvenza fraudolenta al proprietario dell’autoveicolo
allorquando tutte le violazioni sono state compiute in
un ristretto arco di tempo ed hanno sostanzialmente
riguardato il medesimo percorso autostradale e l’impu-
tato non ha fornito alcuna spiegazione utile a consenti-
re di supportare che egli non fosse stato alla giuda del
proprio veicolo al momento dei fatti, non richiedendosi
all’imputato di “provare” l’assenza della detenzione del
veicolo al momento in cui furono compiuti i fatti, bensì
un onere di allegazione di elementi che potevano costi-
tuire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per
i poteri off‌iciosi del giudice. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
641; c.p., art. 81) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti negli stessi termini. Per un inquadramento, in termini ge-
nerali, del reato in oggetto si veda: Cass. pen., sez. un. 31 luglio 1997,
n. 7738, in questa Rivista 1997, 675; Cass. pen., sez. II, 17 ottobre
2012, n. 44140, ivi 2013, 806, ed in termini specif‌ici: Cass. pen., sez.
II, 16 ottobre 2014, n. 45654, ivi 2015, 165.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 giugno 2014 la Corte di appello
di Ancona ha confermato la sentenza in data 28 febbraio
2012 del Tribunale di Fermo con la quale Cannella Nazario
è stato dichiarato colpevole del reato di insolvenza frau-
dolenta continuata (artt. 81 cpv. e 641 c.p.) e condannato
alla pena ritenuta di giustizia per essere transitato sulla
rete autostradale in plurime occasioni senza però paga-
re i relativi pedaggi indirizzandosi non verso le piste di
uscita abilitate al pagamento per contanti ma verso quelle
predisposte per il sistema “Viacard” dove, sprovvisto di al-
cuna carta di pagamento ometteva di pagare il pedaggio
facendosi rilasciare dall’addetto il rapporto di mancato
pagamento, il tutto per una pluralità di passaggi che de-
terminavano un’obbligazione complessiva pari a € 853,47.
I fatti risalgono in epoca compresa tra il giorno 11 giugno
ed il giorno 16 agosto 2007.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il
difensore dell’imputato, deducendo:
1. Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. - Erronea valutazio-
ne delle prove - carenza di prove - mancanza e manifesta
Illogicità della motivazione risultante dal testo della sen-
tenza impugnata.

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