Corte di Cassazione Penale sez. I, 5 agosto 2015, n. 34234 (c.c. 29 maggio 2015)

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Roberto, in ordine ai delitti di omicidio colposo con viola-
zione della disciplina stradale ed inosservanza dell’obbli-
go di fermarsi ed omissione di soccorso, non convalidando
l’arresto ed applicando la misura cautelare in carcere.
Si premette che il G.i.p. ha ritenuto l’arresto eseguito
illegittimamente dagli operanti poiché adottato fuori dai
casi di f‌lagranza, arresto operato a circa trenta quattro ore
dal verif‌icarsi del sinistro stradale.
Si denuncia violazione di legge. In fatto si assume che
la polizia giudiziaria interveniva nell’immediatezza dei
fatti e accertava che nel luogo del sinistro giaceva la sal-
ma della vittima - che al momento dell’impatto viaggia-
va a bordo di un motorino - e a breve distanza il veicolo
investitore (una Fiat Croma targata DD858CS), che in
ragione dei danni riportati era per diretta percezione de-
gli operanti quello coinvolto nel sinistro per cui si stava
indagando. I militari interrogando la banca dati interforze
appuravano nell’immediatezza che l’auto era normalmen-
te nella disponibilità dell’indagato, che seppure non pre-
sente sui luoghi era immediatamente ricercato. Si richia-
ma sul punto quanto riferito dallo stesso decidente circa
l’individuazione del Bellinati Roberto e il sequestro delle
sue calzature sporche di fango fresco, rinvenute presso la
casa di residenza, trovata dagli operanti chiusa e priva di
familiari e prossimi congiunti del prevenuto.
Tali elementi - direttamente percepiti da chi avrebbe
proceduto in seguito all’arresto - consentivano di indivi-
duare nell’indagato il responsabile dei fatti già nell’imme-
diatezza. Gli atti documentano che le ricerche sono prose-
guite nelle ore successive senza soluzione di continuità,
cessando solo quando Bellinati Roberto decideva di con-
segnarsi presso la Stazione CC. di San Lazzaro di Savena,
dopo circa trentaquattro ore dal verif‌icarsi del sinistro.
L’attività di polizia giudiziaria è quindi stata eseguita
nel rispetto delle norme di legge, in ipotesi di c.d. f‌lagran-
za differita o prolungata.
Per il ricorrente Procuratore, ragionando diversamente
e richiedendo per la sussistenza della condizione di f‌la-
granza che gli operanti abbiano una diretta percezione
del sinistro stradale e della conseguente fuga del respon-
sabile, si svuoterebbe di ogni senso il disposto normativo
introdotto dall’art. 189 comma 8 bis del c.d.s..
Il ricorso va accolto.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa Cor-
te, l’inseguimento del reo, utile per def‌inire il concetto
di quasi f‌lagranza, deve essere inteso in senso più ampio
di quello strettamente etimologico di attività di chi cor-
re dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita.
Esprime, cioè, un concetto comprensivo anche dell’azione
di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non imme-
diatamente conclusa, purché protratta senza soluzione
di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente
predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime,
dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L’in-
seguimento può quindi avvenire anche dopo un periodo
di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per giunge-
re sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare
le ricerche. Ed è stato altresì chiarito che il concetto di
“inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende
ogni attività di indagine e ricerca f‌inalizzata alla cattura
dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca in-
terruzioni dopo la commissione del reato, anche se si pro-
tragga per più tempo (Cass. n. 2738/99; Cass. n. 23560/06;
Cass., sez. IV, n. 4348/2003)
Nel caso di specie, alla stregua degli elementi esposti
dal P.M. ricorrente, è indubbio che gli operanti interven-
nero subito dopo la commissione del fatto e da quel mo-
mento non risulta alcuna interruzione nelle ricerche del
responsabile del sinistro stradale, sicché l’inseguimento
(inteso nel senso sopra specif‌icato) non poteva ritenersi
concluso con la identif‌icazione del responsabile.
Tale principio, come rileva il Procuratore Generale re-
quirente, va applicato anche nel caso di specie poiché il
dettato di cui all’art. 189 c.d.s., comma 8 bis che prevede
per coloro che, dopo essersi dati alla fuga si pongano a di-
sposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore succes-
sive al fatto (e tale termine non può essere inteso in un’ac-
cezione elastica pena la sua inutilità), la non applicabilità
delle “disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6”
della stessa norma (cioè di procedere all’arresto, ai sen-
si dell’art. 381 c.p.p.), rende evidente come il legislatore
abbia previsto la possibilità di procedere da parte della
p.g. all’arresto anche dopo un periodo considerevolmente
lungo, così recependo un concetto di quasi f‌lagranza tem-
poralmente “dilatato” ed esteso»
Pertanto, rilevato che, alla stregua delle circostanze
delineate dal ricorrente, erroneamente il giudice non ha
convalidato l’arresto con la conseguenza che l’ordinanza
deve essere, sul punto, annullata, e ciò può aver luogo sen-
za rinvio, stante l’inutilità di sollecitare al giudice a quo
una pronuncia che - essendo possibile già riconoscere la
legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, in base
alle recepite argomentazioni sviluppate in ricorso - avreb-
be valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di
effetti giuridici al riguardo (cfr. Cass, sez. I, n. 25142 del
2007; sez. VI, n. 16798 del 2007); che il G.i.p. si è, comun-
que, pronunciato sulla richiesta di misura cautelare for-
mulata dal P.M.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 5 AGOSTO 2015, N. 34234
(C.C. 29 MAGGIO 2015)
PRES. CORTESE – EST. LOCATELLI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. FERRARI
Guida in stato di ebbrezza y Sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità y Revoca y Violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro
y Nozione.
. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.
può essere disposta, non solo in caso di violazione de-
gli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento
del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevo-
li dell’agente, che, pur essendo formalmente estranei

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