Corte di Cassazione Penale sez. IV, 10 agosto 2015, n. 34712 (c.c. 5 maggio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
LEGITTIMITÀ
derazione del fatto che le guardie campestre, al pari delle
guardie giurate, possono al più essere considerate inca-
ricate di pubblico servizio solo quando svolgano attività
complementare a quella loro istituzionalmente aff‌idata
si che, quando intervengono fuori dalle loro attribuzio-
ni, deve escludersi la posizione qualif‌icata; inf‌ine perchè
il bene oggetto di appropriazione è certamente estraneo
alla pertinenzialità della pubblica amministrazione, si che
l’appropriazione non dà luogo ad alcun pregiudizio per la
P.A.
3. Il ricorso merita l’accoglimento in punto alla esatta
qualif‌icazione del fatto, da ricondurre all’egida della ap-
propriazione indebita aggravata ex art. 61 nr. 11 c.p.; re-
ato procedibile d’uff‌icio, dunque, ma nel caso estinto per
intervenuta prescrizione.
4. Quanto al primo motivo, se ne deve evidenziare la
infondatezza.
Per come emerge dalle decisioni di merito, la respon-
sabilità del ricorrente risulta cristallizzata dalle immagi-
ni che lo descrivono nel mentre spilla dal serbatoio delle
auto di servizio la benzina, riponendola attraverso un
tubo, in una tanica.
È dunque probatoriamente incontroverso il dato della
appropriazione, potendo rimanere incerto semmai quello
afferente la quantità della benzina della quale ebbe ad
appropriarsi nelle diverse occasioni oggetto di contesta-
zione.
La contestazione relativa al solo episodio del 26 genna-
io si fonda, poi, su una mera asserzione verbale (se avesse
effettivamente spillato benzina non sarebbe stato possibi-
le completare il turno perchè l’equipaggio non fece mai
rifornimento né prima ne dopo), non confortata dal tenore
della sentenza né dalla indicazione degli elementi in fatto
che, pretermessi dai giudici del merito, potrebbero nella
specie supportarla.
5. Coglie, invece, nel segno, nei termini precisati di
seguito, il tema afferente la conf‌igurabilità del peculato
avuto riguardo alla condotta a giudizio.
5.1. I Giudici distrettuali, compulsati sul punto dalla
difesa dell’imputato hanno, infatti, fatto applicazione non
puntuale e corretta dei principi espressi in materia da
questa Corte di legittimità.
5.2. Si afferma in genere - ed in sentenza a tale orien-
tamento si fa esplicito riferimento pur non traendosi, da
tale sviluppo interpretativo, le giuste conseguenze in tema
di conf‌igurabilità del peculato - che le guardie giurate,
categoria cui può ricondursi quella di appartenenza del
ricorrente, anche se in servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, in quanto destinate alla vigilanza e alla custo-
dia di entità patrimoniali, rivestono la qualità di pubblici
uff‌iciali o incaricati di pubblico servizio esclusivamente
in relazione allo svolgimento di attività che possano ri-
tenersi ricomprese o comunque complementari a quelle
istituzionalmente a loro aff‌idate (sez. VI, n. 46744 del 6
novembre 2013 - dep. 22 novembre 2013, Cammarota, Rv.
257277; sez. VI, n. 45444 del 14 novembre 2008, dep. 5 di-
cembre 2008, Rv. 241765; v., inoltre, sez. I, n. 8532 del 24
giugno1996, dep. 19 settembre 1996, Rv. 205627). Siffatti
soggetti, dunque, non rivestono la qualità di pubblici uff‌i-
ciali o di incaricati di pubblico servizio avuto riguardo alle
condotte poste in essere al di fuori delle loro attribuzioni
istituzionali, con la conseguenza che non è conf‌igurabile,
in siffatta ipotesi, il reato di cui all’art. 314 c.p. quando,
come nella specie, l’azione appropriativa venga posta sen-
za alcuna correlazione alle attività di custodia e vigilanza,
non potendosi ascrivere all’agente la qualif‌ica che ne co-
stituisce l’indefettibile presupposto soggettivo.
6. Il fatto, in coerenza, andava quindi ricondotto all’e-
gida dell’art. 646 c.p., fermi i prof‌ili in fatto destinati a cri-
stallizzare la condotta appropriativa non qualif‌icata.
E tanto avrebbe imposto l’annullamento con rinvio
della decisione impugnata per la rideterminazione della
pena alla luce dei parametri edittali di riferimento della
corretta ipotesi di reato da attagliare alla specie; rinvio
nel caso precluso dalla intervenuta prescrizione del reato
(l’ultima delle condotte portate a giudizio risale al febbra-
io 2004 si che ad oggi i reati possono certamente ritenersi
estinti per il decorso del tempo). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 10 AGOSTO 2015, N. 34712
(C.C. 5 MAGGIO 2015)
PRES. ZECCA – EST. D’ISA – P.M. RIELLO (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. BELLINATI
Obblighi del conducente in caso di incidente
y Obbligo di fermarsi y Inottemperanza y Arresto
avvenuto oltre le ventiquattro ore y Legittimità y
Ragioni.
. In caso di incidente stradale con danno alle persone,
la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facol-
tativo fuori f‌lagranza del conducente che non ha ot-
temperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato
previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strada, anche
dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro,
avendo il legislatore conf‌igurato per detta fattispecie
incriminatrice uno stato di quasi f‌lagranza temporal-
mente dilatato ed esteso. (Nella fattispecie l’arresto
era avvenuto a circa trentaquattro ore dal verif‌icarsi
del sinistro stradale). (nuovo c.s., art. 189; c.p.p., art.
380; c.p.p., art. 381; c.p.p., art. 382) (1)
(1) Sulla nozione di "stato di f‌lagranza" v. Cass. pen., sez. III, 27 mag-
gio 2015, n. 22136, in Ius&Lex divd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Sulla
possibilità per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto facolta-
tivo fuori f‌lagranza del conducente che non abbia ottemperato all’ob-
bligo di fermarsi, si veda Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2007, n. 2574,
in questa Rivista 2007, 1053.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indi-
cata in epigrafe, del Giudice per le indagini preliminari
del medesimo Tribunale con la quale provvedeva sulla
richiesta di convalida dell’arresto e applicazione della mi-
sura cautelare avanzata dal P.M. nei confronti di Bellinati

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