Corte di Cassazione Penale sez. VI, 12 agosto 2015, n. 34869 (ud. 7 maggio 2015)

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
che, sebbene non menzionati specif‌icamente, sono logica-
mente incompatibili con la decisione adottata.
È, inf‌ine, noto che la Corte di Cassazione non ha il pote-
re di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il prof‌ilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice
del merito.
Da questi princìpi pacif‌ici discende che non può chie-
dersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove
ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice
di merito.
Il sindacato della Corte è limitato a valutare se la mo-
tivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coe-
rente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rile-
va che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente
valutare in altro modo.
5.3. Nel caso di specie, la Magrini UK ha dedotto in giu-
dizio che, se Andrea Magrini fosse stato sano, essa avrebbe
potuto installare un intero impianto industriale con proprio
personale non specializzato, sotto la direzione del suddetto
Magrini, ed avrebbe così evitato di pagare operai specializ-
zati, come invece fu costretta a fare a causa dell’assenza
del sig. Andrea Magrini. La Corte d’appello, a fronte di tale
allegazione, ha ritenuto implausibile che la presenza del
solo Andrea Magrini bastasse ad evitare il ricorso a mano-
dopera specializzata da parte della Magrini UK.
Si tratta di una motivazione non contraddittoria e non
illogica, e come tale insindacabile in questa sede.
6. Il quinto motivo di ricorso.
6.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano
che la sentenza impugnata sia affetta sia da una violazione
di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., sia da un vizio di motiva-
zione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Deducono che la Corte d’appello, nel riliquidare il dan-
no non patrimoniale, non ha accordato al creditore il dan-
no da mora.
6.2. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha condannato i debitori al paga-
mento del danno patrimoniale e di quello non patrimo-
niale, ma ha imposto loro il pagamento della mora solo
con riferimento al credito per danno patrimoniale (così la
sentenza impugnata, p. 10).
In tal modo la Corte d’appello ha violato gli artt. 1223
e 2043 c.c.,
trascurando di considerare che, in tema di obbligazioni
di valore (quale è l’obbligo di risarcire il danno aquiliano),
il debitore è in mora dal giorno del fatto illecito (art. 1219
c.c.) ed il ritardato adempimento comporta per il credi-
tore un pregiudizio pari al lucro f‌inanziario che, se fosse
entrato tempestivamente in possesso della somma dovu-
tagli, avrebbe presumibilmente ricavato dall’investimento
di questa.
Tale pregiudizio andrà ovviamente liquidato con i cri-
teri stabiliti da Cass. sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712.
7. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 12 AGOSTO 2015, N. 34869
(UD. 7 MAGGIO 2015)
PRES. CONTI – EST. PATERNÒ RADDUSA – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. DE
SARIO
Peculato y Elemento oggettivo y Guardia giurata y
Appropriazione effettuata senza correlazione alle
attività di custodia e vigilanza y Conf‌igurabiità del
reato di peculato y Esclusione y Ragioni y Fattispe-
cie relativa ad appropriazione da parte di una guar-
dia campestre di benzina spillata dall’autoveicolo
di servizio.
. Non integra il delitto di peculato l’azione appropria-
tiva della guardia giurata compiuta senza correlazione
alle attività di custodia e vigilanza, in quanto tale sog-
getto non riveste la qualità di pubblico uff‌iciale o di
incaricato di pubblico quando pone in essere condotte
al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali. (Nella
specie, la S.C. ha qualif‌icato come appropriazione in-
debita aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 11 cod. pen.,
l’appropriazione da parte di una guardia campestre di
benzina spillata dall’autoveicolo di servizio). (c.p., art.
61; c.p., art. 314; c.p., art. 357; c.p., art. 358; c.p., art.
646) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del reato di peculato in relazione all’ope-
rato di una guardia giurata, v. Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2011, n.
25695, in Riv. pen. 2012, 1033; Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2002,
n. 42817, ivi 2003, 791 e Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 1993, n. 650, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. De Sario Giovanni impugna per cassazione la senten-
za della Corte di Appello di Bari con la quale è stata data
conferma alla condanna emessa in primo grado nei con-
fronti del ricorrente dal G.u.p presso il Tribunale di Trani
perchè ritenuto colpevole del reato di peculato.
Tanto perchè, nella sua qualità di guardia campestre
dipendente del Consorzio Guardie Campestri di Terlizzi,
in tre diverse occasioni, ebbe ad appropriarsi di un quan-
titativo imprecisato di carburante, spillato dalle auto di
servizio all’uopo utilizzate.
2. Nel ricorso si evidenzia violazione di legge avuto
riguardo al disposto di cui all’art. 192 c.p.p. e 314 c.p. e
vizio di motivazione.
La Corte ha ritenuto adeguatamente comprovato il
dato della appropriazione sulla base del materiale indizia-
rio in atti, pur in assenza della prova dei fatti in questione
e trascurando peraltro il fatto che, con riferimento alla
condotta del 26 gennaio 2004, anche un minimo quantita-
tivo di benzina prelevato dall’auto non avrebbe consentito
alle guardie di completare il turno di riferimento.
2.1 Si contesta poi la conf‌igurabilità del peculato sotto
il versante della natura giuridica degli istituti di vigilanza,
soggetti certamente privati e non espletanti una funzione
pubblica; della natura privata del rapporto di lavoro cor-
rente tra l’ente di vigilanza e le guardie; ancora, in consi-

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