Corte di Cassazione Penale sez. IV, 10 settembre 2015, n. 36777 (ud. 2 luglio 2015)

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
previsto e, nel caso in questione, con l’appello (restando
fuori da tale generale rimedio il solo caso della sentenza
non sottoscritta dal giudice, che qui non interessa).
3.8 - Ultima questione da affrontare è quella della qua-
lif‌icazione giuridica dell’“ordinanza fuori udienza” resa dal
giudice, che tale qualif‌icazione ha adottato. Al riguardo,
ritiene il Collegio suff‌iciente rilevare che il provvedimento
adottato (pronuncia di inammissibilità), adottata quando
ormai era certamente decorso il termine per una ulteriore
opposizione tempestiva, def‌iniva il giudizio, rendendo in-
dispensabile una impugnazione. Il provvedimento, quindi,
ai f‌ini che qui interessano, era certamente decisorio, re-
stando ininf‌luente la forma adottata. Resta solo da vedere
se il provvedimento impugnato possa essere qualif‌icato
come abnorme.
Questa Corte, con riguardo ad un provvedimento adot-
tato con ordinanza emessa ex art. 23, comma 1, della L. n.
689 del 1981, ha affermato, anche di recente, che «In tema
di opposizione a sanzioni amministrative, è abnorme e,
quindi, impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 111,
settimo comma, Cost., il provvedimento qualif‌icato come
“ordinanza”, che abbia dichiarato inammissibile l’opposi-
zione per genericità dei motivi, trattandosi di provvedi-
mento emesso ai di fuori di alcuna previsione normativa,
in ipotesi neppure astrattamente riconducibile ai moduli
processuali previsti dalle norme sul giudizio di opposizio-
ne e, tuttavia, incidente su posizioni di diritto soggettivo e
idoneo, per il suo carattere di decisorietà, al passaggio in
giudicato). (Cass. n. 5237 del 1 marzo 2013, Rv. 625517).
Nel caso in esame, come si è detto, la norma dell’art. 23
non era più applicabile. Conseguentemente ogni pronun-
cia emessa, una volta iniziato il procedimento, non può
essere ritenuta come emessa del tutto al di fuori di «alcu-
na previsione normativa, in ipotesi neppure astrattamente
riconducibile ai moduli processuali previsti dalle norme
sul giudizio di opposizione», risultando invece, nel caso in
esame, emessa in palese violazione della nuova normativa,
e di conseguenza affetta da nullità, sottoposta al regime
impugnatorio dell’art. 161 c.p.c.
9. In def‌initiva, per quanto su esposto, il provvedimento
impugnato era soggetto ad appello, e, di conseguenza, il
proposto ricorso per cassazione è inammissibile.
10. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa
sede della parte intimata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 10 SETTEMBRE 2015, N. 36777
(UD. 2 LUGLIO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. GRASSO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. SCUDIERO
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Aggravante di aver causato un incidente y Conf‌igu-
rabilità y Nozione di incidente.
. In tema di guida in stato di alterazione psicof‌isica
per uso di sostanze stupefacenti, per la conf‌igurabilità
della circostanza aggravante di aver causato un inci-
dente, è suff‌iciente che si verif‌ichi l’urto del veicolo
contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede
stradale, senza che sia necessaria la constatazione di
danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, pur-
ché signif‌icativa, turbativa del traff‌ico, potenzialmente
idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha
sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizio-
ne contenuta nell’art. 187, comma primo bis, a quella
di cui all’art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che
prevede la medesima circostanza aggravante per il re-
ato di guida in stato di ebbrezza). (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Conformemente v. Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 42488,
in questa Rivista 2013, 391.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14 lu-
glio 2014, confermò quella emessa il 25 maggio 2013 dal
Tribunale di Avellino, con la quale Scudiero Giovanni,
giudicato colpevole del reato di cui all’art. 187, commi 1
e 8 del c.d.s., era stato condannato alla pena stimata di
giustizia.
2. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per
cassazione allegando plurimi motivi di censura.
2.1. Con i primi due motivi, denunzianti violazione di
legge e vizio motivazionale, si assume quanto segue: la
Corte di merito aveva errato nell’aver considerata provata
l’attuale presenza ematica dei principi attivi della cocaina
e dei cannabinoidi, in quanto al test qualitativo effettuato
presso struttura ospedaliera sarebbe stato necessario far
seguire altro accertamento che, oltre al referto di mera
positività, fosse stato in grado di indicare le quantità pre-
senti nel sangue.
Inoltre, l’indicazione annotata a verbale di “agitato”
non poteva considerarsi univoca e, sul punto, la testimo-
nianza del militare operante, articolata e precisa, poiché
in contrasto con la sintesi di quanto verbalizzato, appariva
sospetta.
Inf‌ine, la Corte napoletana era incorsa in travisamento
della prova: non era vero che la testimonianza del mare-
sciallo De Vito aveva confermato quella resa dall’altro mi-
litare (Scudiero), che non era stato affatto visto dal primo.
Per contro, soggiunge il ricorrente, lo stato di alterazione
avrebbe dovuto essere supportato da valutazioni cliniche,
a conferma di analisi di secondo livello. Lo stato di agita-
zione, poi, era ampiamente giustif‌icato dalla disperazione
che si era impadronita dello Scudiero poiché la neonata
che prendeva posto sull’autovettura da costui condotta, a
cagione dell’impatto dovuto all’incidente, era stata sbalza-
ta fuori dal f‌inestrino, e, nell’immediatezza, non era stata
ancora rinvenuta.
2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, anch’essi denun-
zianti violazione di legge e vizio motivazionale, l’imputato
si duole della pena, f‌issata quasi nella misura massima,
nonostante la presenza di soli precedenti contravvenzio-
nali; né avrebbe potuto farsi pesare il coinvolgimento della
minore nell’incidente, non trattandosi di reato di lesioni.

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