Corte di Cassazione Penale sez. IV, 29 ottobre 2015, n. 43624 (ud. 18 settembre 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 29 OTTOBRE 2015, N. 43624
(UD. 18 SETTEMBRE 2015)
PRES. BIANCHI – EST. DOVERE – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. F.P.
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Obbligo di fermarsi y Inottemperanza y Sosta breve
e momentanea y Sussistenza del reato.
Soccorso all’investito y Inottemperanza y Dolo
eventuale y Conf‌igurabilità.
. Risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto
(in relazione al comma primo) nuovo c.s., il soggetto
che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone,
effettui soltanto una sosta momentanea, insuff‌iciente
a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e
di fornire le proprie generalità ai f‌ini del risarcimento.
(Nella specie, la Corte ha affermato la responsabilità
di un conducente che, pur arrestatosi, si era tuttavia
alllontanato dopo un diverbio con la persona investita)
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 189)
. La consapevolezza che la persona coinvolta nell’inci-
dente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto
il prof‌ilo del dolo eventuale, che si conf‌igura normal-
mente in relazione all’elemento volitivo, ma che può at-
tenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente
consapevolmente rif‌iuti di accertare la sussistenza de-
gli elementi in presenza dei quali il suo comportamen-
to costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esi-
stenza. (Nella fattispecie l’imputato aveva avuto sicura
consapevolezza dell’attitudine del sinistro di produrre
danni al pedone investito, sì che, allontanandosi sen-
za prestare soccorso, aveva manifestato l’accettazione
dell’eventualità della necessità di un soccorso) (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 189)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F.P. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato
quella pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluo-
go, con la quale egli é stato giudicato responsabile dei rea-
ti di cui rispettivamente all’art. 189, comma 1 e 6 e all’art.
189, comma 1 e 7 c.s.
Con il ricorso, proposto personalmente, articolando tre
motivi, i primi due denuncianti violazione di legge, l’im-
putato si duole del fatto che la Corte di appello non abbia
dato rilievo al comportamento tenuto subito dopo il sini-
stro, essendosi egli fermato ad aiutare la persona offesa a
rialzarsi e poi si era allontanato credendo in buona fede
che dall’incidente stradale non fossero scaturite conse-
guenze lesive ad altri, non avendo avuto nell’immediato
cognizione di quali fossero le reali condizioni di salute
della persona offesa.
Con il terzo motivo egli deduce vizio motivazionale per-
ché la Corte é incorsa nel travisamento della prova, atteso
che dalle risultanze probatorie non emerge alcuna con-
dotta omissiva del ricorrente, ed ha redatto una carente
e contraddittoria motivazione, in merito alla circostanza
che l’imputato si era allontanato immediatamente a tutta
velocità; ciò perché nella sentenza non si fa alcun riferi-
mento alle risultanze probatorie dalle quali si è dedotta
tale circostanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L’antefatto é indiscusso: il F., alla guida di un veico-
lo, investiva il pedone A.C. mentre attraversava la strada
sulle strisce pedonali; a seguito dell’impatto la donna ca-
deva al suolo; riusciva a rialzarsi ed aveva un alterco con il
F.. Il ricorrente invero asserisce che la Corte distrettuale
ha travisato la prova; in realtà manifesta di voler afferma-
re che i giudici hanno malamente valutato i materiali di-
sponibili, asserendo un’omissione di soccorso ed una fuga
che il F. non avrebbe commesso. Giova rammentare, al
proposito, che con ‘travisamento della prova’, quale vizio
deducibile con il ricorso per cassazione, si intende l’erro-
re sul signif‌icante e non quello sul signif‌icato. Peraltro,
si tratta di un vizio che richiede la specif‌ica indicazione
della dichiarazione o dei documento erroneamente assun-
to; e ciò é mancato nel ricorso in esame.
2.2. La Corte di appello ha ritenuto che il F. non si fosse
fermato perché pur arrestatosi si era subito dopo il diver-
bio allontanato, tanto che i testi presenti non avevano rile-
vato la targa dei veicolo; ed ha rammentato che ‘Il dovere
di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il
tempo necessario all’espletamento delle prime indagini”.
Orbene, tale assunto in sostanza non é negato neppure dal
ricorrente, il quale lamenta che gli sia stato ascritto di es-
sersi allontanato a tutta velocità, ma non di esser stato af-
fermato che egli non era rimasto sul posto. Va quindi ram-
mentato che il giudizio espresso dalla Corte di Appello é
in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale
risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in
relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un
sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta
momentanea, insuff‌iciente a garantire l’adempimento de-
gli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai

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