Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 novembre 2015, n. 46624 (ud. 29 ottobre 2015)

Pagine16-22
16
giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CONTRASTI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 NOVEMBRE 2015, N. 46624
(UD. 29 OTTOBRE 2015)
PRES. AGRÒ – EST. PICCIALLI – P.M. P.M. ZENO (CONF.) – RIC. B.L.
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottopor-
si ai relativi accertamenti y Veicolo appartenente a
persona estranea ai reati y Sospensione della pa-
tente di guida y Raddoppio della sanzione y Applica-
bilità y Esclusione.
. Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste
dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga
a persona estranea alla violazione, contenuto nel se-
condo periodo del comma 7 dell’art. 186 c.d.s., dopo
le previsioni relative alla sospensione della patente di
guida ed alla conf‌isca del veicolo, deve intendersi limi-
tato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art.
186, comma 2, lett. c), c.d.s., che regolano il sistema
della conf‌isca del veicolo, con esclusione del rinvio alla
disciplina del raddoppio della durata della sospensio-
ne della patente di guida, qualora il veicolo apparten-
ga a persona estranea al reato; conseguentemente, la
durata della sospensione della patente di guida, quale
sanzione amministrativa che accede al reato di rif‌iu-
to, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo
periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due
anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) L’interessante questione oggetto della decisione delle SS.UU. è
stata a lungo controversa nella giurisprudenza della S.C. Secondo un
primo orientamento nel caso di rif‌iuto a sottoporsi all’esame alcole-
mico, il rinvio operato dall’art. 186, comma 7, c.s. al comma 2, lett.
c), dello stesso articolo, è limitato al trattamento sanzionatorio ivi
previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrez-
za, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il
legislatore, nel corpo del citato art. 186, comma 7, ha espressamente
disciplinato sia la sospensione della patente di guida, con autonoma
cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due
anni), sia la conf‌isca, rinviando, solo limitatamente a quest’ultima,
alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. In tal
senso si veda Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2015, n. 15184, in questa
Rivista 2015, 501. Altro orientamento, invece, sostiene che il rinvio al
trattamento sanzionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), contenuto
nell’art. 186, comma 7, legittima l’applicabilità del raddoppio della
durata della pena accessoria della sospensione della patente di gui-
da, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e
non possa quindi procedersi alla conf‌isca: ciò in ragione del fatto che
tale rinvio sarebbe da qualif‌icare come “formale” (o “dinamico”) e ciò
importerebbe la conseguenza di dover individuare la disciplina appli-
cabile per relationem avendo riguardo a quella attualmente vigente
contenuta nell’art. 186, comma 2, lett. c), che comprende l’espressa
previsione del raddoppio della durata della sospensione della paten-
te di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Così Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2015, n. 14169, ibidem, in tema di
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e Cass. pen., sez. IV, 10
novembre 2014, n. 46390, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ot-
tobre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la
pena concordata dalle parti nei confronti di B.L., chia-
mato a rispondere del reato di rif‌iuto di sottoposizione
ad esame alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.), con l’aggravante ex comma
2-sexies dello stesso articolo, nella misura di sei mesi di
arresto e 3.000 Euro di ammenda. Il giudicante sostituiva
la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.
186, comma 9-bis, c.d.s., disponendo la sospensione della
patente di guida per 4 anni. Con riferimento a tale ultimo
prof‌ilo il Tribunale rilevava che, in considerazione dell’e-
sistenza di cinque precedenti condanne per guida in stato
di ebbrezza, la durata della sospensione doveva essere de-
terminata nel massimo (anni 2) e che andava disposto il
raddoppio della sanzione così determinata, appartenendo
l’autovettura a persona estranea al reato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione l’imputato, che, nel chiederne l’annullamento, ha
dedotto con un unico motivo l’erronea applicazione delle
legge penale con riferimento alla disposizione di cui al
comma 7 dell’art. 186, c.d.s.
Il ricorrente osserva che il giudice ha erroneamente
statuito il raddoppio della durata della sospensione della
patente di guida, previsto nel caso in cui il veicolo appar-
tenga ad un terzo, come nel caso in esame.
A fondamento del ricorso si argomenta che il richia-
mo operato dall’art. 186, comma 7 al precedente comma
2, lett. c), va interpretato come riferito alla sola misura
delle sanzioni penali, ritenendosi la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente di guida
sottoposta ad un regime autonomo rispetto a quello previ-
sto dal precedente comma 2.
3. Il Procuratore generale aderisce, con le conclusioni
scritte, alla tesi del ricorrente, specif‌icando che la deter-
minazione della sanzione accessoria amministrativa della
sospensione della patente di guida è sottoposta ad un
regime autonomo in considerazione della diversa misura
del minimo edittale di sei mesi in caso di rif‌iuto all’accer-
tamento, rispetto al periodo minimo di un anno previsto
per la guida in stato di ebbrezza, di cui all’ipotesi previ-
sta dall’art. 186, comma 2, c.d.s. La clausola di esclusione
(“salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione”), legata all’appartenenza a terzi del veicolo, va
stimata, pertanto, come collegata direttamente alla sola
sanzione accessoria della conf‌isca e non anche alla so-
spensione della patente di guida, per cui non è previsto il
raddoppio della durata di tale sanzione accessoria.
4. La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso,
con ordinanza in data 10 aprile 2015, depositata il 24 apri-
le, ne ha disposto la rimessione alle sezioni unite, sulla
base di un ravvisato contrasto di giurisprudenza nel caso
in cui il veicolo appartenga ad un terzo.
4.1. Secondo un primo orientamento, richiamato dal
ricorrente e dal Procuratore generale in sede, nel caso di
rif‌iuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’art.
186, comma 7, c.d.s., il rinvio operato dalla norma all’art.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT