Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 novembre 2015, n. 46625 (ud. 29 ottobre 2015)

Pagine11-15
11
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 NOVEMBRE 2015, N. 46625
(UD. 29 OTTOBRE 2015)
PRES. AGRÒ – EST. PICCIALLI – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. Z.A.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Re-
ato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento y Cir-
costanza aggravante di aver causato un incidente y
Conf‌igurabilità y Esclusione.
. La circostanza aggravante di aver provocato un in-
cidente stradale non è conf‌igurabile rispetto al reato
di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per la verif‌ica
dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di
tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di gui-
da in stato di ebbrezza. (Nel caso di specie la senten-
za impugnata, nell’applicare la pena concordata dalle
parti, per il reato di cui al comma 7 dell’art. 186, con
l’originaria contestazione dell’aggravante specif‌ica di
cui al comma 1-bis del medesimo articolo, ha corretta-
mente disposto la sostituzione della pena con il lavoro
di pubblica utilità ai sensi dell’art. 86, comma 9-bis,
c.d.s.) (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale relativo all’applicabilità o meno della circostanza
aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, c.s. in ipotesi di rif‌iuto
di sottoporsi all’accertamento per la verif‌ica dello stato di ebbrezza.
Secondo un primo orientamento, al quale aderisce la sentenza de
qua, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente strada-
le non è conf‌igurabile rispetto al reato di rif‌iuto di sottoporsi all’ac-
certamento per la verif‌ica dello stato di ebbrezza, stante la diversità
ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida
in stato di ebbrezza. In tal senso, v. Cass. pen. sez. IV, 12 dicembre
2014, n. 51731, in questa Rivista 2015, 357 e Cass. pen., sez. IV, 30
maggio 2014, n. 22687, ivi 2014, 811. Secondo difforme orientamento
la circostanza aggravante predetta è conf‌igurabile anche rispetto al
reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per le verif‌ica dello sta-
to di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall’art. 186, comma
settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a
sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l’aggra-
vante in oggetto. Così, si vedano: Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2015, n.
9170, ivi 2015, 518; Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 43845, ivi
2015, 150 e Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 9318, ivi 2014, 478.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Macerata, con sentenza in data 4 novembre 2014, resa
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata
dalle parti nei confronti di Z.A., chiamato a rispondere del
reato di cui all’art. 186, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285 (c.d.s.), con le aggravanti di cui al comma 2-sexies e
2-bis dello stesso articolo. La pena irrogata veniva dal giu-
dicante sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi
dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s..
Il Giudice, nel dare atto della corretta qualif‌icazione
giuridica del fatto e della congruità della pena indicata dal-
le parti, osservava che non era applicabile al caso di specie
il divieto di sostituzione di cui al comma 9-bis dell’art. 186
c.d.s., sul duplice rilievo che non era compiutamente dimo-
strato lo stato di ebbrezza del conducente che aveva procu-
rato il sinistro stradale e che il rinvio effettuato dal comma
7 al comma 2, lett. c), deve ritenersi solo quoad poenam.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Macerata, che, con un unico motivo, ha denunciato la
violazione di legge ed il vizio motivazionale.
Il ricorrente osserva che il giudice ha disposto la so-
stituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
nonostante la sussistenza della condizione ostativa data
dall’aggravante di aver provocato un incidente stradale ex
art. 186, comma 2-bis, c.d.s.. La norma di cui all’art. 186,
comma 9-bis, esclude l’ammissione al benef‌icio nel caso in
cui sussista l’aggravante di aver provocato l’incidente stra-
dale e, ad avviso dell’Uff‌icio ricorrente, il responsabile del
reato ex art. 186, comma 7, c.d.s., è da considerarsi “condu-
cente in stato di ebbrezza” ex lege, tanto che è assoggettato
alle pene previste dal comma 2, lett. c), dell’art. 186 citato.
Erroneamente, pertanto, il giudice aveva considerato
che non risultasse dimostrata la sussistenza dello stato di
ebbrezza in cui versava lo Z., al momento del fatto, poiché
il prevenuto si era rif‌iutato di sottoporsi all’accertamento
per la verif‌ica dello stato di ebbrezza.
3. La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso,
con ordinanza in data 9 aprile 2015, depositata il 15 aprile,
lo ha rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 c.p.p.,
sulla base di un ravvisato contrasto di giurisprudenza.
3.1. Preliminarmente, nella citata ordinanza, il Col-
legio, ribadendo precedente giurisprudenza conforme,
afferma che il giudizio di comparazione tra circostanze
opera solo ai f‌ini della quantif‌icazione della pena e che
detto bilanciamento non consente di escludere la rile-
vanza della circostanza oggetto di valutazione, qualora
la legge riconnetta all’esistenza della stessa determinati
effetti. Al riguardo si è osservato che il giudizio di com-
parazione tra le circostanze, che conduca alla esclusione
di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venire
meno la conf‌igurazione giuridica del reato aggravato e,
di conseguenza, la procedibilità di uff‌icio eventualmente
prevista per lo stesso (sez. II, n. 24862 del 29 maggio 2009,
Randazzo, Rv. 244340).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT