Corte di Cassazione Penale sez. II, 27 gennaio 2015, n. 3718 (ud. 16 dicembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
solo lieve, ma lievissimo, ossia di rilevanza economica mi-
nima ed è necessario considerare il valore complessivo del
pregiudizio arrecato con l’azione criminosa. Pertanto, nel
valutare, ai f‌ini che qui interessano, anche le conseguen-
ze derivanti dall’aver l’imputato fatto uso della patente di
guida sottratta alla p.o., non certo illogicamente la Corte
di merito ha evidenziato come il Muscas sia stato inizial-
mente chiamato a rispondere, in solido con l’imputato,
dell’illecito amministrativo commesso dallo Giannella
il 26 dicembre 2009, per aver cioè quest’ultimo circolato
senza fare uso delle prescritte cinture di sicurezza, per €
85,20, con la decurtazione di 5 punti dalla propria patente
di guida. Inoltre - hanno sottolineato ancora i giudici di
merito - a tale pregiudizio era da aggiungere l’esborso ne-
cessario al Muscas per ottenere il duplicato della patente
di guida e pertanto il danno complessivamente arrecato
dallo Giannella con la propria azione furtiva legittima-
mente è stato ritenuto non di particolare tenuità ai f‌ini
della concessione dell’invocata attenuante ex art. 62 n. 4
c.p. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 GENNAIO 2015, N. 3718
(UD. 16 DICEMBRE 2014)
PRES. ESPOSITO – EST. RECCHIONE – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
MONTEVERDI ED ALTRI
Falsità in atti y In atti pubblici y Certif‌icazioni
sanitarie y Accertamento diagnostico, effettuato
in forma prognostica, anziché, come richiesto, in
relazione alle condizioni attuali dell’interessato y
Elemento soggettivo y Sussistenza y Ragioni y Fatti-
specie relativa al rilascio del certif‌icato per richie-
dere il contrassegno degli invalidi.
. Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all’area
del dolo e non a quella dell’errore professionale, la
condotta del medico che, ai f‌ini del rilascio del certif‌i-
cato relativo alla capacità a deambulare delle persone
richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi
preferenziali, invece di effettuare un accertamento
diagnostico sulla "attuale" capacità di deambulazione
del soggetto interessato, in coerenza con quanto pre-
visto dall’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, effettua
una valutazione in forma prognostica sul decadimento
futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione
della differenza tra i due accertamenti (quello attua-
le e quello prognostico) non necessita di particolari
competenze specialistiche e non richiede l’esercizio di
alcuna discrezionalità tecnica. (c.p., art. 480; d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495, art. 381) (1)
(1) Nel senso che la diagnosi riportata nel certif‌icato ha natura di
fede privilegiata, essendo preordinata alla certif‌icazione di una si-
tuazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume an-
che un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o
terapeutica, si vedano Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2014, n. 12213,
in Riv. pen. 2015, 375, in relazione a referto attestante traumi da
falsi sinistri stradali, e Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2011, n. 12401,
ivi 2012, 556.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Bologna in riforma della senten-
za del Tribunale di Piacenza del 23 gennaio 2013 assolveva
gli imputati Monteverdi Silvi, Monteverdi Manuel, Barbaco-
vi Lorenzo, Rigoni Giuliano per reati di falso e truffa. Gli
stessi erano accusati di avere formato con il contributo del
Rigoni, dirigente medico presso l’AUSL di Piacenza falsi cer-
tif‌icati attestanti la presenza handicap motori per ottenere
il contrassegno utile per i parcheggi preferenziali, così po-
nendo in essere una truffa ai danni del comune di Piacenza.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassa-
zione il Procuratore generale di Bologna deducendo due
motivi di ricorso:
2.1. erronea applicazione della legge penale in relazio-
ne agli articoli 480 e 640 c.p. Gli elementi di prova rac-
colti consentivano di ritenere che i certif‌icati attestanti
l’invalidità fossero ideologicamente falsi e f‌inalizzati alla
consumazione della truffa poiché attestavano una “attua-
le” incapacità di deambulazione risultata inesistente; tali
attestazioni non potevano essere il frutto di un errore dia-
gnostico, come ritenuto dalla Corte di appello ma di una
condotta dolosa inquadrabile nel reato di falso.
2.2. Manifesta contraddittorietà ed illogicità della mo-
tivazione si evidenziava l’incongruità della assoluzione ri-
spetto alle emergenze processuali; in particolare dal pro-
cesso era emerso che gli imputati Monteverdi, Barbacovi
e Belloni si erano rivolti solo al Rigoni e non ad un altro
medico per la certif‌icazione di invalidità, che i permessi
erano temporanei e dunque venivano continuamente rin-
novati con tecnica utile ad eludere i controlli della com-
missione preposta e che la documentazione relativa era
custodita nello studio di Rigoni.
3. Ricorreva per cassazione anche la parte civile, co-
mune di Piacenza, deducendo due motivi di ricorso:
3.1. erronea applicazione della legge penale con riferi-
mento agli articoli 480 e 640 c.p. Il ricorrente evidenziava
come il Rigoni avesse attestato una invalidità attuale e che
la Corte d’appello aveva valutato tale condotta come mero
errore professionale malgrado, ai f‌ini della certif‌icazione
per l’ottenimento del contrassegno, non fosse consentita
alcuna prognosi di circa il possibile futuro decadimento
delle condizioni f‌isiche dei coimputati, ma fosse necessa-
rio un accertamento attuale della disabilità.
3.2. Manifesta contraddittorietà ed illogicità della mo-
tivazione. Si evidenziava come le emergenze processuali
fossero univocamente indicative della responsabilità degli
imputati; in particolare si rimarcava come la Corte terri-
toriale non avesse giustamente valorizzato il fatto che i
certif‌icati avessero una validità limitata e che quindi gli
stessi non fossero sottoposti al controllo della commissio-
ne medica; né la circostanza che il Rigoni non avesse la-
sciato traccia presso l’AUSL di appartenenza dei permessi
rilasciati a Monteverdi, Barbacovi ed alla moglie Belloni,
diversamente da quanto faceva per gli altri pazienti.

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