Corte di Cassazione Penale sez. V, 19 febbraio 2015, n. 7738 (ud. 4 febbraio 2015)

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
viste - in quella stessa occasione, e percepita la presenza
delle forze dell’ordine - allontanarsi rapidamente verso il
lato opposto della carreggiata ove sono salite a bordo della
vettura guidata dal Semeraro, immediatamente controlla-
ta dagli stessi operanti, con la conseguente identif‌icazione
di tutti gli occupanti.
Oltre a ciò, le indagini immediatamente esperite han-
no fatto emergere l’ulteriore circostanza, estremamente
signif‌icativa, dell’essere risultata, la vettura oggetto delle
attenzioni dei due individui, appena sottoposta a attività
indubbiamente diretta al compimento del relativo furto.
Non emergono, in conclusione, fondate ragioni per cen-
surare il ragionamento probatorio del giudice del merito,
al riguardo.
Ugualmente non apprezzabile è la censura sulla pre-
tesa inidoneità assoluta del tentativo e sulla conseguente
impossibilità del reato, per la presenza, nella vettura, di
una centralina che rendeva impossibile l’attivazione dei
circuiti elettrici se non in presenza della chiave originale
oppure di altra centralina da sostituire alla prima.
Per la conf‌igurabilità del reato impossibile, l’inidoneità
deve essere assoluta per ineff‌icienza strutturale e stru-
mentale del mezzo usato tale da non consentire neppu-
re in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso
(Rv. 228557).
Nel caso della autovettura dotata di accensione elet-
tronica mediante centralina, l’attivazione di circuiti è
consentita anche mediante apparecchiature capaci di
interfacciarsi con l’elettronica come fanno le case auto-
mobilistiche quando replicano una card o una chiave elet-
tronica dopo che è stato smarrito l’originale.
Il fatto che imputati non siano risultati in possesso di
tali apparecchiature, data la concitazione della azione
che ha portato al loro arresto, non implica anche la dimo-
strazione che non ne fossero in possesso oppure che non
fossero in grado di procurarseli nel giro di poco tempo.
Non può comunque trascurarsi che nei reati di danno l’i-
doneità degli atti nel tentativo va riferita all’insieme com-
plessivo dell’attività posta in essere dal soggetto, tenendo
conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa
nell’ambito della situazione contingente, e va ritenuta
sussistente se risultino dotati di oggettiva pericolosità in
concreto rispetto all’interesse protetto, con valutazione,
quindi, “ex ante”, anche se la prognosi è necessariamen-
te postuma rispetto all’attività svolta (sez. I, sentenza n.
17787 del 3 novembre 1988 ud. (dep. 28 dicembre 1989)
Rv. 182929).
Inf‌ine la idoneità del tentativo e la insussistenza della
ipotesi del reato impossibile deriva anche dal rilievo che
l’auto ben si prestava ad uno spostamento manuale, a
motore spento, in luogo vicino ove la persona offesa non
avrebbe potuto rintracciarla mentre gli agenti avrebbero
potuto perfezionare la loro condotta delittuosa.
Inf‌ine è inammissibile l’ultimo motivo di ricorso, non
fondato su ragioni di fatto capaci di sostenere la doglian-
za, diversamente da quanto preteso dall’articolo 581 c.p.p.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 FEBBRAIO 2015, N. 7738
(UD. 4 FEBBRAIO 2015)
PRES. ED EST. PALLA – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. GIANNELLA
Circostanze del reato y Attenuanti y Danno patri-
moniale di speciale tenuità y Criteri di accertamen-
to y Riferimento al valore della cosa sottratta ed
all’entità complessiva del pregiudizio arrecato con
l’azione criminosa y Necessità y Fattispecie in tema
di sottrazione della patente di guida.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità della circostanza atte-
nuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ri-
levano, oltre al valore economico del danno, anche gli
ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona
offesa dalla condotta delittuosa complessivamente va-
lutata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l’ap-
plicabilità dell’attenuante alla sottrazione di una pa-
tente di guida in base al complessivo danno subito dalla
persona offesa per l’abusivo utilizzo e per ottenere il
duplicato). (c.p., art. 62; c.p., art. 624) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2014, n. 24003,
in Riv. pen. 2015, 372 e Cass. pen., sez. VI,, 12 luglio 2013, n. 30177, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Nel senso, invece, di escludere
la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire
per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti, v. Cass. pen., sez. V,
23 febbraio 2006, n. 6770, in Riv. pen. 2007, 322.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Giannella Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza
25 marzo 2014 della Corte d’appello di Trieste con la quale,
in parziale riforma di quella in data 22 maggio 2012 del
locale tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato,
ritenute le concesse attenuanti generiche con riferimento
a tutti i reati contestati (furto, guida senza patente e vio-
lazione dell’art. 495 c.p.), unif‌icati dal vincolo della con-
tinuazione, è stata rideterminata la pena in mesi dieci di
reclusione. Deduce il ricorrente violazione di legge, in re-
lazione all’art. 62 n. 4 c.p., per non avere la Corte triestina
riconosciuto l’attenuante specif‌ica in questione in ordine
alla sottrazione della patente di guida, essendo modesto
sia il valore economico di detto documento che l’esborso
necessario per richiedere il duplicato della patente, lad-
dove poi la sanzione amministrativa conseguente al man-
cato uso da parte dello Giannella delle cinture di sicurezza
del veicolo alla cui guida era stato fermato dai carabinieri,
non era riferibile alla parte lesa Muscas, titolare della pa-
tente di guida oggetto del furto.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato. Corretta-
mente, infatti, i giudici di appello, nel negare la ricorren-
za, nella specie, delle condizioni per l’applicazione dell’at-
tenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. al reato di furto della
patente di guida di cui al capo 1), hanno fatto riferimento
non al solo valore cartaceo del documento sottratto, ma al
complessivo pregiudizio patito dalla p.o. Muscas Peppino.
Per la sussistenza dell’attenuante in esame è necessa-
rio, infatti, che il danno arrecato alla parte lesa sia non

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