Corte di Cassazione Penale sez. IV, 1 aprile 2015, n. 13853 (ud. 4 febbraio 2015)

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
della sussistenza della suindicata aggravante, con rinvio
al giudice competente aff‌inché provveda a emendare le
individuate incompiutezze e incongruenze dell’iter argo-
mentativo svolto a fondamento del riconoscimento dell’ag-
gravante.
7. Restano assorbite nella pronuncia tutte le altre do-
glianze formulate, posto che l’eventuale esclusione dell’ag-
gravante sarebbe idonea a incidere sulla valutazione in
ordine alle medesime e importerebbe la necessità di ride-
terminare l’intero quadro sanzionatorio. L’annullamento
rende superf‌lua, altresì, la valutazione dell’istanza di pro-
duzione documentale avanzata dalla difesa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 APRILE 2015, N. 13853
(UD. 4 FEBBRAIO 2015)
PRES. D’ISA – EST. DOVERE – P.M. POLICASTRO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.M. IN
PROC. SELMI
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’a-
ver provocato un incidente stradale y Sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità. y Appli-
cabilità y Divieto y Condizioni.
. In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini
dell’operatività del divieto di sostituzione della pena
detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utili-
tà - previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada -
è suff‌iciente che ricorra la circostanza aggravante di
aver provocato un incidente stradale essendo, invece,
irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione
con circostanza attenuante, essa non inf‌luisca sul trat-
tamento sanzionatorio. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2013, n.
48534, in questa Rivista 2014, 320. Alle medesime conclusioni per-
vengono Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7969, ivi 2014, 296 e
Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47276, ivi 2013, 521.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Fi-
renze ha condannato Selmi Stefano per il reato di guida
in stato di ebbrezza aggravato ai sensi del comma 2 bis e 2
sexies dell’art. 186 c.d.s., giudicando equivalente la prima
di dette aggravanti alle riconosciute attenuanti generiche,
e sostituito la pena detentiva e quella pecuniaria ritenuta
equa con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente si duo-
le dell’errata applicazione delle legge nella quale sarebbe
incorso il giudice, avendo egli concesso le attenuanti ge-
neriche per la occasionalità della condotta; motivazione
che l’esponente denuncia come meramente apparente,
in considerazione del fatto che l’accertamento del reato
di cui trattasi non può che essere occasionale; e perchè
viola il divieto normativo di rilevanza dell’incensuratezza
ai f‌ini della concessione delle attenuanti generiche, ove
si dovesse intendere come riferita alla assenza di prece-
denti penali a carico del prevenuto. Censura, inoltre, la
statuizione con la quale è stata disposta la sostituzione
della pena principale con quella del lavoro di pubblica uti-
lità, sulla considerazione che il giudizio di bilanciamento
tra circostanze non esclude la ricorrenza dell’aggravante
ostativa a tale sostituzione, giusta previsione del comma 9
bis dell’art. 186 c.d.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato in parte.
2.1. Il primo motivo non coglie il segno, posto che l’oc-
casionalità nel reato non costituisce parafrasi dello sta-
to di incensuratezza ma piuttosto carattere del reato in
rapporto alla complessiva condotta di vita del reo; sicchè
essa può essere negata anche per il reato del soggetto in-
censurato (proprio in tema di guida in stato di ebbrezza si
può affermare non occasionale il reato di colui che risulta
etilista, pur non avendo riportato condanne in passato per
tale reato).
2.2. Per converso, è fondato il secondo motivo. Questa
Corte ha già avuto modo di affermare, proprio in tema di
reato di guida in stato di ebbrezza, che ai f‌ini dell’operati-
vità del divieto di sostituzione della pena detentiva e pe-
cuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall’art.
186, comma 9-bis, c.d.s. - è suff‌iciente che ricorra la circo-
stanza aggravante di aver provocato un incidente stradale
essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di
comparazione con circostanza attenuante, essa non in-
f‌luisca sul trattamento sanzionatorio (sez. IV, sentenza n.
48534 del 24 ottobre 2013, Bondioli, Rv. 257289).
Ed infatti, il giudizio di bilanciamento delle circostanze
di per sè non inf‌luisce sugli istituti che non si ricollegano
al quantum della pena inf‌litta e le circostanze soccomben-
ti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti
dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccom-
benza non fa venire meno la sussistenza in concreto della
circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la
rende non applicata “quoad poenam”. Non si è in presen-
za, infatti, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla
regola generale succitata, in cui già la formulazione nor-
mativa appare indiziante della volontà del legislatore di
ricollegare l’effetto della circostanza al fatto che la stessa
sia stata concretamente applicata e non meramente rite-
nuta dal giudice.
3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impu-
gnata, limitatamente alla statuizione che dispone la sosti-
tuzione della pena principale con quella del lavoro di pub-
blica utilità; ed il rigetto del ricorso nel resto. (Omissis)

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