Corte di Cassazione Penale sez. I, 4 giugno 2015, n. 24055 (c.c. 15 aprile 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
so - per cassazione (confr. Cass. civ. sez. un. 5 luglio 2011;
Cass. civ. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. civ. 16 gennaio
2006, n. 700).
Peraltro, essendo stato il ricorso proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 è qui necessario dare atto
dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore
letterale della disposizione, il rilevamento della sussisten-
za o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulterio-
re contributo unif‌icato costituisce un atto dovuto, poiché
l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla
condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto
oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del
rigetto integrale o della def‌inizione in rito, negativa per
l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella so-
stanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale
ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giu-
diziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate,
risorse a sua disposizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 4 GIUGNO 2015, N. 24055
(C.C. 15 APRILE 2015)
PRES. CORTESE – EST. LOCATELLI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. APICELLA
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
y Accertamento y Rif‌iuto di sottoporsi all’accerta-
mento y Decreto penale di condanna y Istanza di
applicazione della pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità successiva all’emissione del decre-
to y Proponibilità nell’ambito del giudizio di oppo-
sizione y Ammissibilità y Proponibilità di istanza di
modif‌ica del decreto penale y Esclusione.
. Quando è stato emesso decreto penale di condanna,
la successiva richiesta del difensore del condannato di
applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubbli-
ca utilità prevista dall’art. 187, comma ottavo bis D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell’ambito
dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può co-
stituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per
ottenere la modif‌ica del decreto, da parte del giudice
per le indagini preliminari, poichè questi, una volta
emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori
sul merito dell’azione penale. (Fattispecie in tema di
reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti relati-
vi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
(c.p.p., art. 459; c.p.p., art. 461; c.p.p., art. 568; nuovo
c.s., art. 187) (1)
(1) Nel senso che l’adozione del provvedimento di sostituzione della
pena (se non vi è opposizione dell’imputato) può avvenire anche in
sede di emissione del decreto penale di condanna, ma non legittima
il giudice che ha emesso il decreto ad apportarvi successive modif‌ica-
zioni, dovendosi applicare il principio che, una volta emesso il decre-
to penale di condanna, il giudice delle indagini preliminari si spoglia
dei poteri decisori sul merito dell’azione penale, essendo vincolato
in tale fase alla sola adozione dei atti di impulso previsti dall’art. 464
c.p.p., v. Cass. pen., sez. un., 4 giugno 2010, n. 21243, in Arch. nuova
proc. pen. 2011, 68, con nota di ANNA MARIA SIAGURA, Abnormità
della sentenza di proscioglimento emessa dal Gip a seguito dell’op-
posizione a decreto penale di condanna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto penale di condanna del 14 maggio 2014 il
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Saler-
no irrogava a Apicella Michele, imputato del reato previsto
dall’art. 187 comma 8 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (rif‌iuto
di sottoporsi all’accertamento per guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti), la pena di euro 500 di ammenda e
giorni 60 di arresto, convertita nella pena pecuniaria com-
plessiva di euro 15.500.
Con istanza depositata il 6 giugno 2014 il difensore di
Apicella Michele chiedeva in via principale di disporre,
a norma dell’art. 187 comma 8 bis D.L.vo 30 aprile 1992
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, la sostituzione della pena
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità presso la sede
di Maiori della Croce rossa; in caso di mancato accogli-
mento della richiesta di sostituzione della pena, chiedeva
di intendere l’istanza come opposizione al decreto penale.
Con provvedimento del 9 giugno 2014 il Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Salerno rigettava la
richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubbli-
ca utilità, dando corso all’istanza di opposizione al decreto
penale.
Avverso la parte del provvedimento con cui è stata ri-
gettata la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica
utilità, il difensore dichiara di proporre ricorso per cassa-
zione ai sensi dell’art. 568 comma 2 c.p.p., trattandosi di
provvedimento in materia di libertà personale per il quale
non è previsto altro mezzo di impugnazione; eccepisce la
violazione dell’art. 187 comma 8 bis D.L.vo 30 aprile 1992
n. 285 nella parte in cui il Giudice delle indagini prelimi-
nari ha rigettato la richiesta di applicazione della pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Con successiva
memoria replica alla requisitoria del Procuratore gene-
rale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio
di tassatività del mezzo di impugnazione previsto dall’art.
568 comma 1 c.p.p.
1. Avverso il decreto penale di condanna l’ordinamen-
to giuridico appresta l’apposito rimedio della opposizione
(art. 461 c.p.p.) con cui l’imputato è posto nella condizio-
ne di provocare un riesame integrale di merito avvalendo-
si delle forme ordinarie di giudizio. Ne deriva che, avendo
l’imputato proposto rituale opposizione al decreto penale
di condanna, la richiesta di applicazione della pena sosti-
tutiva del lavoro di pubblica utilità deve trovare la propria
collocazione all’interno del giudizio originato dalla pre-
sentazione dell’opposizione, e non può costituire oggetto
di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede
processuale propria.

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