Corte di Cassazione Penale sez. I, 16 settembre 2015, n. 37606 (ud. 26 marzo 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
Una tale interpretazione, con l’addossare come detto
alla comunità le conseguenze della condotta non dili-
gente, imprudente, imperita del privato nell’ambito dei
comuni rapporti della vita di relazione si appaleserebbe
invero eccentrica rispetto alle f‌inalità della normativa co-
munitaria de qua più sopra esposte, nonché suscettibile di
vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e
possibili frodi.
La prospettata richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia risulta a tale stregua infondata e va per-
tanto rigettata.
Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza grava-
ta rilevanti sotto i ricordati prof‌ili, le deduzioni dell’odier-
na ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un mo-
dello difforme da quello delineato all’art. 366, n. 4, c.p.c.,
si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta
erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli
elementi valutati di un valore ed un signif‌icato difformi
dalle sue aspettative (v. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322),
e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici
di merito (cfr. Cass., 18 aprile 2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza
per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in
realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali
del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in
contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo
cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito
di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzio-
ne dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto
già considerati dai giudici del merito, al f‌ine di pervenire
ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14
marzo 2006, n. 5443).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue
il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soc-
combenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 SETTEMBRE 2015, N. 37606
(UD. 26 MARZO 2015)
PRES. GIORDANO – EST. BONITO – P.M. D’AMBROSIO (CONF.) – RIC. E.M.H.
Guida in stato di ebbrezza y Omessa fermata a
posto di blocco y Conseguente inseguimento da par-
te della polizia e investimento mortale di pedone y
Omicidio volontario con dolo eventuale y Conf‌igu-
rabilità.
. L’investimento mortale di pedone da parte di condu-
cente in stato di ebbrezza deve essere qualif‌icato come
omicidio volontario sorretto da dolo eventuale quando
l’agente si sia chiaramente rappresentata la signif‌icati-
va possibilità di verif‌icazione dell’evento concreto e ciò
nonostante, dopo aver considerato il f‌ine perseguito e
l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agi-
re comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo.
Per la conf‌igurabilità del dolo eventuale occorre prova-
re la difformità della condotta tenuta da quella dovero-
sa; la personalità e le pregresse esperienze dell’agente;
la durata e la ripetizione dell’azione; il comportamento
successivo al fatto; il f‌ine della condotta e la compatibi-
lità con esso delle conseguenze collaterali; la probabili-
tà di verif‌icazione dell’evento; le conseguenze negative
anche per l’autore in caso di sua verif‌icazione; il con-
testo lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché
la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete ac-
quisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trat-
tenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto
contezza della sicura verif‌icazione dell’evento. (Nella
fattispecie il conducente in stato di ebbrezza dopo aver
ignorato un posto di blocco della polizia municipale
aveva proseguito la corsa ad alta velocità in centro abi-
tato investendo un pedone che attraversava la strada
per poi scendere dall’auto e darsi alla fuga) (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 189; c.p., art.
589; c.p., art. 337; c.p., art. 337) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe la S.C. fa proprio l’insegnamento
della recente pronuncia delle SS.UU. pen. 18 settembre 2014, n.
38343, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, nella quale viene
chiarita la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. In tema
di omicidio commesso in violazione delle regole sulla circolazione
stradale, si soffermano sugli elementi soggettivi del dolo eventuale
e della colpa cosciente Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2015, n. 8561,
in questa Rivista 2015, 644; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2014, n.
43348, ivi 2015, 27 e Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612, ivi
2014, 696.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Poco dopo le ore 17,00 del 2 dicembre 2011 E.M.H. ,
dopo aver trascorso il pomeriggio in un bar insieme a tale
G.M., in stato di ubriachezza si poneva alla guida della
autovettura di proprietà del fratello, tipo Suv Mercedes
ML, accompagnato dal predetto G.; a cagione della guida
gravemente imprudente, della velocità data all’automezzo
e di alcune manovre palesemente imprudenti, due agenti
della polizia municipale di Bolzano, impegnati in compi-
ti di istituto, gli intimavano l’alt; l’imputato, anziché fer-
marsi, accelerava puntando l’automezzo verso gli agenti i
quali, per evitare l’investimento, si buttavano l’uno da una
parte l’altro dall’altra, ponendosi subito dopo all’insegui-
mento dell’autovettura; l’imputato proseguiva la sua corsa
a forte velocità, superando un semaforo rosso, oltrepas-
sando un dosso dissuasore ed un incrocio f‌ino ad immet-
tersi in una strada ad una corsia ed a senso unico, dove
investiva il pedone A.G. mentre questi stava attraversando
la strada; l’imputato, senza frenare, aveva tentato di evita-
re il pedone, sordo agli inviti del passeggero che gli urlava
di fermarsi; in seguito all’urto la vittima veniva sbalzata
con violenza contro un cassone ed il cordolo del marcia-
piede e le lesioni provocate per questo ne cagionavano la
morte pressoché immediata; il guidatore, dopo aver urta-
to contro i veicoli parcheggiati sulla via spostandone sei,
scendeva dall’auto dandosi alla fuga e veniva trovato pochi

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