Corte di Cassazione Penale sez. iv, 27 Gennaio 2015, n. 3785 (ud. 10 Ottobre 2014)

Pagine748-749
748
giur
9/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 841
del 2013), il giudizio è pendente dall’instaurazione del
procedimento di primo grado f‌ino alla def‌initività con il
passaggio in giudicato della decisione. Ne consegue che,
nella specie, il procedimento era pendente al momento
della proposizione dell’appello e doveva essere instau-
rato secondo il rito stabilito dall’art. 3 della L. n. 102 del
2006, trovando applicazione il circoscritto principio di ul-
trattività stabilito nella prima parte del secondo comma
dell’art. 53 L. n. 69 del 2009. Non può, di conseguenza,
trovare applicazione il principio contenuto nella secon-
da parte della disposizione che stabilisce, in ossequio al
principio di economia processuale, la conservazione del
rito ordinario erroneamente adottato dalla parte per l’in-
staurazione del giudizio se alla data del 4 luglio 2009 non
sia stato disposto il mutamento di rito. Nella specie siamo
del tutto fuori di tale ipotesi applicativa, essendo stato in-
staurato correttamente con il rito del lavoro il giudizio di
primo grado; essendo stato introdotto erroneamente con il
rito ordinario soltanto il secondo grado, in contrasto con
il secondo comma dell’art. 53 L. n. 69 del 2009, prima par-
te, ed essendo stato tempestivamente mutato il rito dalla
Corte d’Appello.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato dovendo
la norma transitoria essere applicata alla luce del seguen-
te principio di diritto:
“al giudizio instaurato in primo grado con il rito relati-
vo alle controversie di lavoro, ex art. 3 L. n. 102 del 2006,
ratione temporis applicabile, deve applicarsi il medesimo
rito in appello ex art. 53 secondo comma, prima parte, L.
n. 69 del 2009, anche ai f‌ini dell’applicazione dei termi-
ni perentori per il deposito del ricorso ex art. 434 ultimo
comma c.p.c., dovendosi ritenere la pendenza del giudizio
anche nella fase di quiescenza del decorso dei termini per
la proposizione delle impugnazioni”.
La peculiarità della fattispecie e la novità della con-
troversia giustif‌icano la compensazione delle spese di lite.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 27 GENNAIO 2015, N. 3785
(UD. 10 OTTOBRE 2014)
PRES. ZECCA – EST. DELL’UTRI – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. MOCELLIN
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Mancata stampa degli scontrini y Trascri-
zione dei risultati da parte degli agenti accertatori
y Legittimità y Sussistenza.
. In tema di guida in stato d’ebbrezza, l’esito della ve-
rif‌ica del tasso alcolemico può essere annotato nel ver-
bale di contestazione e può formare oggetto di testimo-
nianza da parte degli agenti accertatori, non essendo
necessario procedere alla stampa dei risultati del test.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la te-
stimonianza degli operatori di P.G., che avevano dato
atto della avvenuta omologazione e del corretto funzio-
namento dell’apparecchio utilizzato, non avendo potu-
to procedere alla stampa degli scontrini per mancanza
della disponibilità di carta). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso analogo, v. Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 18448, in
questa Rivista 2008, 947. Sull’onere della difesa dell’imputato di for-
nire prova contraria all’accertamento positivo dell’alcoltest, si veda
Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 42084, ivi 2012, 451. In dot-
trina, utile è la consultazione di L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida
in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Collana Tribuna
Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 20 febbraio 2014, la Corte
d’appello di Torino ha integralmente confermato la sen-
tenza in data 16 settembre 2010 con la quale il Tribunale
di Pinerolo ha condannato Amedeo Mocellin alla pena di
due mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in rela-
zione al reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcole-
mico compreso tra 0,80 e 1,50 g/I) commesso in Orbassano
il 13 ottobre 2009.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio di-
fensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sul-
la base di due motivi di impugnazione.
2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione,
per avere i giudici del merito attestato la responsabilità
penale dell’imputato in assenza di idonea documentazio-
ne.
In particolare, il risultato del test alcolemico effettuato
nei confronti dell’imputato non era stato trascritto negli
scontrini normalmente emessi a stampa dallo strumento
a tal f‌ine previsto dalla legge, ma era stato semplicemente
riportato sul verbale redatto dagli agenti di polizia giudi-
ziaria autori del test.
Ciò posto, l’esame delle circostanze ch’ebbero a carat-
terizzare l’esecuzione del test (mancato funzionamento,
in una prima fase, dell’apparecchiatura; mancato rilievo di
dati alveolari sul conducente in altro momento; comparsa
sul display, in un momento successivo, della dicitura “ava-
ria di alimentazione”; assoluta assenza di esperienza da
parte degli agenti accertatori nell’uso dell’apparecchiatu-
ra; mancata stampa degli scontrini), mentre avrebbe do-
vuto indurre i giudici del merito a ritenere adeguatamente
comprovato il mancato corretto funzionamento dell’appa-
recchiatura destinata alla misurazione della tasso alcole-
mico, era stato viceversa totalmente pretermesso, con la
conseguente consumazione del grave vizio di motivazione
denunciato.
Sotto altro prof‌ilo, il ricorrente si duole della violazione
di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la
corte territoriale, laddove, preso atto del mancato funzio-
namento dell’apparecchiatura destinata alla misurazione
del tasso alcolemico, ha dedotto la responsabilità dell’im-
putato sulla base di dati d’indole sintomatica, al più idonei
a comprovare la consumazione dell’ipotesi di cui all’art.
186, lett. a), c.d.s., come tale priva di rilievo penale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT