Corte di Cassazione Penale sez. v, 3 Marzo 2015, n. 9268 (ud. 2 Dicembre 2014)

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giur
9/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di un organo che esercita un potere di natura pubblicisti-
ca, proprio perchè manca l’elemento costitutivo del reato
ossia l’atto di disposizione patrimoniale di natura privati-
stica: ex plurimis Cass. 37409/2001, rv 220307 fattispecie,
come quella in esame, in tema di frode sia destinata a inci-
dere sull’autorità amministrativa tenuta ad accertare una
violazione amministrativa nell’ambito di un procedimento
destinato alla verif‌ica della sussistenza delle condizioni
per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione di cui alla
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 Cass. 21868/2002, Rv
221842 - Cass. 29929/2007, Rv 237699 fattispecie in tema
di ed truffa processuale - Cass. 6022/2008, Rv 239506 fatti-
specie in tema di decisione favorevole ottenuta con artif‌izi
e aggiri in un procedimento arbitrale.»
3. Non c’è motivo di cambiare tale orientamento che il
Collegio condivide. Di conseguenza nessuna censura può
essere mossa alla sentenza del G.u.p. che legittimamente
ha dichiarato non doversi procedere perchè il fatto non
sussiste.
4. Ugualmente infondate sono le censure in punto di
falso. Le false dichiarazioni degli invalidi costituiscono
falso materiale in scrittura privata, perchè tale è la natura
delle scritture allegate ai numerosi ricorsi al Prefetto pre-
sentati dall’imputato. Tali scritture non sono destinate ad
essere trasfuse in alcun atto pubblico destinato a provare
la verità dei fatti attestati. Sul punto la giurisprudenza di
questa Corte ha precisato che il delitto previsto dall’art.
483 c.p. sussiste qualora l’atto pubblico, nel quale la di-
chiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare
la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giu-
ridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando
specif‌ici effetti all’atto-documento nel quale la dichiara-
zione è inserita dal pubblico uff‌iciale ricevente. (In appli-
cazione del principio, la Corte ha escluso la conf‌igurabilità
del delitto in questione nel caso di falsa dichiarazione di
distruzione di documentazione contabile e societaria ri-
lasciata al curatore fallimentare e ad un organo di polizia
giudiziaria). (Cass. sez. V, sentenza n. 18279 del 2 aprile
2014 ud. (dep. 30 aprile 2014) Rv. 259883). Pertanto legit-
timamente il G.u.p. ha derubricato il reato contestato in
falso in scrittura privata, dichiarando non doversi proce-
dere per difetto di querela. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 3 MARZO 2015, N. 9268
(UD. 2 DICEMBRE 2014)
PRES. ED EST. DEMARCHI – P.M. SCARDACCIONE (DIFF.) – RIC. NDIAYE
Patente y Rilasciata all’estero y Validità nel territo-
rio dello Stato italiano y Condizioni y Falsif‌icazione
del documento y Sussistenza del reato previsto da-
gli artt. 477 e 482 c.p. y Condizioni.
. La falsif‌icazione non grossolana della patente di gui-
da rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a
norma degli art. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano
le condizioni di validità di tale documento ai f‌ini della
conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come
f‌issate dagli artt. 135 e 136 C.d.S. (c.p., art. 477; c.p.,
art. 482; nuovo c.s., art. 135; nuovo c.s., art. 136) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2007, n. 12693,
in questa Rivista 2007, 780.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ndiaye Abdoulaye è imputato del reato di cui agli artt.
477 e 482 c.p. perché formava una falsa patente di guida ap-
parentemente rilasciata dalle autorità senegalesi, nonché
del reato di cui all’art. 116 C.d.S. per guida senza patente. Il
tribunale di Bergamo ha dichiarato l’imputato colpevole di
entrambi i reati e lo ha condannato alla pena complessiva di
mesi quattro di reclusione. La corte d’appello ha dichiarato
la prescrizione del reato di guida senza patente, conferman-
do per il resto la sentenza di condanna di primo grado.
2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per
cassazione Ndiaye Abdoulaye per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione degli artt. 477 e 482 c.p. in quan-
to la patente di guida senegalese non ha valore giuridico
in Italia se non esibita con la patente internazionale (art.
135 del nuovo C.d.S.), per cui da solo tale documento non
può rientrare nella nozione di “certif‌icati o autorizzazioni
amministrative”. Si contesta, poi, la motivazione della corte
d’appello, secondo cui la patente senegalese poteva essere
utilizzata al f‌ine di attestare le proprie generalità, in quanto
apodittica e comunque sulla considerazione che l’identità
personale era stata correttamente riportata sulla patente,
per cui in caso di utilizzo del documento ai f‌ini identif‌icati-
vi, non vi sarebbe stata alcuna alterazione della realtà.
b. Erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dell’a-
zione; si lamenta l’esclusione della grossolanità del falso,
risultando dalle dichiarazioni delle forze dell’ordine che
la falsità del documento era stata individuate immedia-
tamente, chiedendosi un ulteriore accertamento solo per
scrupolo. In ogni caso il falso, oltreché grossolano, sarebbe
inutile, in quanto la patente senegalese non poteva essere
usata per circolare in Italia.
c. Erronea qualif‌icazione del reato contestato, per non
esservi alcuna prova che l’imputato abbia effettivamente
contribuito alla contraffazione; nel caso di specie andava
punito il semplice uso del documento contraffatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è fondato, in relazione al mancato
accertamento in ordine all’idoneità della patente senega-
lese ad autorizzare l’imputato alla guida in Italia (cfr. pag.
3, primo cpv.).
2. Questa stessa sezione si è occupata di un caso ana-
logo nel 2007 (Sez. V, n. 12693 del 8 marzo 2007, Aghoha-
wa, Rv. 236180), confermando, in diritto, la sentenza di
appello nella parte in cui affermava che la falsif‌icazione
non integrava il reato contestato laddove il documento
non avesse alcuna validità nel territorio italiano, nè sotto
il prof‌ilo della legittimazione alla guida di autovettura, nè
tanto meno sotto il prof‌ilo della identif‌icazione della per-

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