Corte di Cassazione Penale sez. ii, 9 Marzo 2015, n. 9951 (c.c. 13 Febbraio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 9 MARZO 2015, N. 9951
(C.C. 13 FEBBRAIO 2015)
PRES. PETTI – EST. GALLO – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. CORISIO
Falsità in atti y In atti pubblici y False dichiarazio-
ni di invalidi allegate a ricorso al prefetto avverso
verbali di accertamento di violazioni al c.d.s. y Rea-
to conf‌igurabile y Falsità in scrittura privata.
Truffa y Estremi y Violazione di norme sulla circo-
lazione stradale y Opposizione al prefetto y Falsa
documentazione di invalidi y Presentazione y Sussi-
stenza del reato y Esclusione.
. In tema di falso documentale, il soggetto che nel ri-
corso al prefetto avverso i verbali di accertamento di
violazioni al codice della strada prospetta falsamente
di aver trasportato persone titolari di contrassegno per
invalidi, di cui allega le false dichiarazioni, risponde
del reato di falso in scrittura privata e non di falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (c.p.,
art. 483; c.p., art. 485; nuovo c.s., art. 203) (1)
. Non integra il delitto di truffa la condotta di chi allega
false dichiarazioni di invalidi al ricorso al Prefetto av-
verso verbali di accertamento per violazioni al Codice
della Strada, nel quale prospetta falsamente di aver
trasportato persone titolari di contrassegno per disa-
bili, in quanto l’eventuale decisione favorevole non dà
luogo ad un atto di disposizione patrimoniale. (nuovo
c.s., art. 203; c.p., art. 640) (2)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. Sulla conf‌igurabilità del
reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico), v. Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2014, n. 18279, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 30 maggio
2013, n. 23587, in Riv. pen. 2014, 434.
(2) Per fattispecie analoga si veda Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2009,
n. 17472, in questa Rivista 2010, 147.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 8 maggio 2014, il G.u.p. di Mi-
lano dichiarava non doversi procedere nei confronti di Co-
risio Giuseppe imputato di falso in atto pubblico e truffa
aggravata con la formula perchè il fatto non sussiste con
riferimento al reato di cui all’art. 640, 2° comma, c.p. e per
difetto di querela con riferimento al reato di falso, riquali-
f‌icato ex art. 485 c.p.
2. I fatti in contestazione riguardavano la presenta-
zione di una serie di ricorsi al Prefetto avverso verbali di
accertamento di violazioni al c.d.s. in cui si prospettava
falsamente di aver trasportato un soggetto titolare di pass
per invalidi e si allegavano false dichiarazioni degli inva-
lidi.
3. Il G.u.p. escludeva che il fatto materiale di presenta-
re ricorsi al Prefetto con motivazioni pretestuose e fondati
su documenti falsi potesse integrare l’elemento oggettivo
del reato di truffa evidenziando due prof‌ili fra loro colle-
gati: da un lato il fatto che i raggiri fossero destinati ad
incidere su una attività tipicamente inerente all’esercizio
di una pubblica funzione e dall’altro il fatto che il soggetto
raggirato (il Prefetto) non coincideva con il soggetto dan-
neggiato (il Comune), non avendo il primo alcun potere di
disposizione sul patrimonio del secondo.
4. Quanto al reato di falso il G.u.p. riqualif‌icava il fatto
come falso in scrittura privata, non punibile per mancanza
di querela.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. dedu-
cendo violazione di legge ed osservando che la condotta
contestata comportava l’annullamento di sanzioni già irro-
gate, venendo così ad incidere sul patrimonio dell’organo
competente. Eccepiva inoltre che la struttura del delitto
di truffa non postula l’identità fra la persona offesa e quel-
la indotta in errore. Quanto al reato di falso, contestava la
riqualif‌icazione del fatto come falso ex art. 485, insistendo
per la tesi della falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Sezione, in un caso analogo al presente ha
statuito che non integra il delitto di tentata truffa la con-
dotta costituita dalla produzione di falsa documentazione
a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-
ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrati-
va per violazione delle norme sulla circolazione stradale,
perchè l’eventuale decisione favorevole non dà luogo ad
un atto di disposizione patrimoniale (Cass. sez. II, senten-
za n. 17472 del 24 marzo 2009 ud. (dep. 23 aprile 2009 ) Rv.
244349) In motivazione la Corte ha osservato: «il reato di
truffa è un reato contro il patrimonio la cui ratio consiste
nella tutela della libertà di determinazione negoziale che,
per essere tale, dev’essere assunta in assenza di qualsiasi
atto fraudolento; - il reato in questione, è caratterizzato,
sotto il prof‌ilo dell’elemento materiale, dai seguenti ele-
menti: a) gli artif‌izi o raggiri; b) l’incidenza sul patrimonio
della vittima; - secondo, poi, il consolidato indirizzo di que-
sta Corte, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso
dal soggetto danneggiato, ai f‌ini della conf‌igurabilità del
reato, è indispensabile che fra i due sussista un rapporto
di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il sogget-
to che subisce il comportamento dell’agente abbia la pos-
sibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rap-
presentato nel senso che il rappresentante abbia il potere
di compiere l’atto di disposizione destinato eff‌icacemente
a incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di
una libera scelta negoziale: in altri termini, l’induzione in
errore ed il conseguente danno non possono derivare da
qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto
raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rappor-
to qualif‌icato per cui il rappresentante abbia il potere di
compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul
patrimonio del danneggiato: ex plurimis Cass. 37409/2001,
rv 220307; sulla base di tale osservazione, questa Corte,
ha tratto la conclusione che non è conf‌igurabile il reato
di truffa, tutte le volte in cui la frode (rectius: gli artif‌izi
o raggiri) sia destinata ad incidere sulla determinazione

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