Corte di Cassazione Penale sez. iv, 8 Aprile 2015, n. 14140 (ud. 12 Novembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
In quest’ultima ipotesi infatti la condotta, la cui perico-
losità è desumibile in generale anche per l’illecito ammi-
nistrativo dal fatto che chi gareggia in velocità utilizza la
sede stradale in maniera impropria rispetto alla f‌inalità di
circolazione, è stata conf‌igurata dal legislatore come ipo-
tesi delittuosa, non potendosi escludere che tale condotta
sia assistita, oltre che dalla consapevolezza dell’agente di
porsi in una situazione pericolosa per la sicurezza strada-
le, anche dalla volontà di assumere tale rischio.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Cor-
te, infatti, (cfr., Cass., sez. IV, sent. n. 17811 del 21 mar-
zo 2014, Rv. 258911) in tema di circolazione stradale, la
conf‌igurabilità del reato previsto dall’art. 9 ter c.d.s., che
punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità
con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude
l’applicazione della disposizione sanzionatoria ammini-
strativa di cui all’art. 141, comma nono, del Codice della
Strada per effetto del principio di specialità, posto che la
fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella co-
stitutiva dell’illecito amministrativo, l’elemento specializ-
zante dell’utilizzo di un veicolo a motore. Correttamente
quindi i giudici della Corte di appello di Firenze hanno
ritenuto applicabile alla fattispecie che ci occupa l’artico-
lo 9 ter del Codice della Strada. Infondato è poi il secondo
motivo di ricorso in punto di responsabilità.
Si osserva (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 4842 del 2 dicem-
bre 2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustif‌icazione, ma deve li-
mitarsi a verif‌icare se questa giustif‌icazione sia compatibi-
le con il senso comune e con i limiti di una plausibile opi-
nabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606, comma
1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa
lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione
delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il
controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto
ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impu-
gnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di
questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte
di appello di Firenze hanno infatti chiaramente eviden-
ziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della
responsabilità del Mugelli in ordine al reato ascrittogli. In
particolare hanno evidenziato che era emerso, sulla base
delle dichiarazioni rese dai testi Barzagli e Cantini, che i
due imputati (sia il Mugelli che il Vicino), dopo essersi
per caso trovati sulla medesima strada alla guida di due
autovetture sportive dello stesso tipo, hanno ingaggiato
una “gara” di velocità, sia pure in modo del tutto estempo-
raneo e senza che sussistesse un preventivo accordo. A tal
proposito i giudici della Corte territoriale hanno osservato
che il Barzagli aveva potuto vedere le due autovetture gui-
date da Vicino e da Mugelli che si allontanavano a forte
velocità perchè la strada era rettilinea ed egli si trovava in
una posizione favorevole perchè lievemente sopraelevata,
come emergeva dalle fotograf‌ie in atti. Quindi le manovre
con chiarezza riferite dal Barzagli potevano spiegarsi solo
con una competizione, alla quale entrambi gli imputati
volevano partecipare. Tale gara di abilità era compatibile
anche con momenti di lieve rallentamento. In tal modo,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, veniva
spiegata la manovra del Mugelli (consistente nel “toccare”
leggermente i freni) che aveva ostacolato il sorpasso da
parte del Vicino. Secondo i giudici di appello non si trat-
tava tanto di ostacolare l’occasionale avversario, quanto di
dimostrare di essere in grado di controllare l’autovettura
meglio di lui e di restare sempre davanti rispetto a lui, an-
che con manovre rivolte ad impedire il sorpasso.
D’altra parte, osservavano i giudici di appello, era ben
diff‌icile sostenere che il Mugelli, pilota professionista, non
sarebbe stato in grado di spostarsi sulla destra e lasciare
che il Vicino lo superasse, in considerazione anche della
larghezza della strada che entrambi stavano percorrendo.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 APRILE 2015, N. 14140
(UD. 12 NOVEMBRE 2014)
PRES. ROMIS – EST. ESPOSITO – P.M. RIELLO (CONF.) – RIC. RAVICHANDRAN
Patente y Guida senza patente y Cittadino stranie-
ro privo di patente y Obbligo di accertamenti del
P.M. sul rilascio del titolo abilitativo alla guida y
Esclusione.
. In tema di guida senza patente da parte di cittadino
straniero, non spetta al P.M. eseguire accertamenti cir-
ca l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo nello Stato di
origine dell’imputato, spettando a quest’ultimo dimo-
strare di essere in possesso di una patente in corso di
validità. (nuovo c.s., art. 116) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47294, in
questa Rivista 2013, 519. Per utili ragguagli v. Cass. pen., sez. IV, 12
febbraio 2014, n. 6798, ivi 2014, 838, che, per il caso di soggetto stra-
niero residente in Italia da oltre un anno che guidi un’autovettura
con patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato non apparte-
nente all’Unione europea o allo spazio economico europeo, prevede
una sanzione esclusivamente amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ravichandran Kanagasutharan, a seguito di rito ab-
breviato, era ritenuto responsabile dal Tribunale di Roma
del reato di cui all’art. 116, comma 13 c.d.s, perchè circo-
lava alla guida di un autocarro senza aver conseguito la
patente di guida. All’udienza del 15 marzo 2013 l’imputato
aveva formulato istanza di rito abbreviato subordinato a
produzione documentale, producendo modulo di patente
apparentemente rilasciato all’imputato dal Canada, Paese
di residenza della famiglia. Era disposta, quindi, un’inte-
grazione istruttoria con accertamento peritale volto a ve-
rif‌icare l’autenticità del documento prodotto in atti, cui era
stata subordinata la scelta del rito. A seguito di indagine

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