Corte di Cassazione Penale sez. iv, 8 Aprile 2015, n. 14166 (ud. 6 Marzo 2015)

Pagine726-727
726
giur
9/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale
spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza po-
tersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso
contrario in colpa, della compatibilità dell’assunzione del
farmaco con la circolazione stradale al momento di met-
tersi alla guida (cfr. sez. IV, n. 19386 del 5 aprile 2013, De
Filippo, Rv. 255835).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa
del ricorrente (Corte cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),
consegue la condanna del ricorrente medesimo al paga-
mento delle spese processuali e di una somma, che con-
gruamente si determina in mille euro, in favore della cassa
delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 APRILE 2015, N. 14166
(UD. 6 MARZO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. MARINELLI – P.M. FRATICELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. MUGELLI
Velocità y Gare di velocità y Divieto di gareggiare
in velocità y Reato di cui all’art. 9 ter c.s. y Veicoli a
motore y Illecito amministrativo di cui all’art. 141
c.s. y Conf‌igurabilità y Esclusione y Ragioni.
. In tema di circolazione stradale, la conf‌igurabilità del
reato previsto dall’art. 9 ter cod. strada, che punisce
la violazione del divieto di gareggiare in velocità con
riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude
l’applicazione della disposizione sanzionatoria ammi-
nistrativa di cui all’art. 141, comma nono, cod. strada
per effetto del principio di specialità, posto che la
fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella
costitutiva dell’illecito amministrativo, l’elemento spe-
cializzante dell’utilizzo di un veicolo a motore. (nuovo
c.s., art. 9 ter; nuovo c.s., art. 141) (1)
(1) Conformemente si veda Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2014, n.
17811, in questa Rivista 2014, 596.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 giugno 2012 il Tribunale di Firenze
sezione distaccata di Pontassieve - dichiarava Vicino Ro-
meo e Mugelli Massimiliano responsabili in ordine al reato
di cui all’art. 9 ter commi primo e secondo del Codice della
Strada e in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p. e li con-
dannava rispettivamente, il primo, alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione, il secondo alla pena di anni due e
mesi due di reclusione, oltre al pagamento pro quota delle
spese processuali.
Avverso tale sentenza il difensore degli imputati ha
proposto appello.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 gen-
naio 2014, in parziale riforma della sentenza emessa nel
giudizio di primo grado, concesse a Mugelli le attenuanti
generiche e a Vicino l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.,
attenuanti dichiarate equivalenti all’aggravante prevista
dall’art. 9 ter comma 2 c.d.s., esclusa la recidiva contestata
a Mugelli, rideterminava la pena irrogata agli imputati in
mesi 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza Mugelli Massimiliano, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per cassazione per otte-
nerne l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per mancanza della moti-
vazione e violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.e)
c.p.p.. Lamentava la difesa che la Corte territoriale non
si era pronunciata sui motivi di appello in cui era stata
sostenuta l’erronea interpretazione della fattispecie di cui
all’art. 9 ter commi 1 e 2 del Codice della Strada e in cui
era stato affermato che nella fattispecie che ci occupa sa-
rebbe stata sussistente la fattispecie amministrativa di cui
all’art. 141 commi 5 e 9 del Codice della Strada.
2) Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b c.p.p.
con riferimento agli articoli 9 ter, commi 1 e 2 del Codice
della Strada. Sosteneva la difesa che l’art. 9 ter del Codi-
ce della Strada sanziona tutte quelle “competizioni” che
non siano caratterizzate da un previo accordo tra i parte-
cipanti, “competizioni” non autorizzate, né programmate,
ma che possono nascere spontaneamente tra utenti della
strada a bordo di veicoli a motore. È pertanto necessaria
la sussistenza del dolo in tutti i partecipanti. Invece, se-
condo la difesa, nella fattispecie che ci occupa, sarebbe
applicabile l’art. 141, comma 5, del Codice della Strada,
norma che proibisce al “conducente” di gareggiare in velo-
cità, la cui violazione è punita solo con una sanzione am-
ministrativa, dal momento che l’intenzione di gareggiare
non era condivisa da tutti i partecipanti, ma era propria
di un solo soggetto.
3) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.. Se-
condo la difesa il Mugelli non aveva aderito all’invito del
Vicino di partecipare alla competizione. Né, come ritiene
la sentenza impugnata, le dichiarazioni dei testi Barzagli
e Cantini portavano a tale conclusione. Anzi la manovra
posta in essere dal Mugelli tesa ad ostacolare il sorpasso
da parte del Vicino evidenzierebbe una condotta di guida,
probabilmente imprudente e inopportuna, ma tesa piutto-
sto a scoraggiare le velleità di gareggiare del coimputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non meritano accoglimento il primo e il secondo mo-
tivo.
La difesa lamenta l’erronea qualif‌icazione della con-
dotta del ricorrente nell’ambito di operatività dell’articolo
9 ter del Codice della Strada, anziché in quello dell’art.
141 c.d.s., comma 9. Tanto premesso si osserva che è ne-
cessario stabilire in primo luogo se i due illeciti possano
concorrere. Analogamente a quanto previsto dall’art. 9,
comma 8 (fuori dei casi...), che consente l’irrogazione
della sanzione amministrativa a chi organizzi competizio-
ni sportive su strada non autorizzate purchè la condotta
non concreti violazione dell’art. 9 bis, il tenore letterale
dell’art. 141, comma 9 (salvo quanto previsto...), consen-
te di escludere il concorso tra l’illecito amministrativo ivi
sanzionato e l’illecito penale contemplato dall’art. 9 ter,
nel caso in cui la gara si svolga tra veicoli a motore.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT