Corte di Cassazione Penale sez. iv, 13 Aprile 2015, n. 15187 (ud. 8 Aprile 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
deve ritenersi che l’esame di tale specif‌ica questione sia
precluso a questa Corte giacché “nel giudizio di legittimi-
tà non possono trovare ingresso, e perciò non sono esa-
minabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione,
il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ri-
tenute assorbite con la conseguenza che, in dipendenza
della cassazione della sentenza impugnata per l’accogli-
mento della questione ritenuta assorbente, l’esame delle
ulteriori questioni va rimesso al giudice di rinvio, salva
l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la succes-
siva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni
precedentemente ritenute superate” (Cass. n. 23558/2014,
conforme a Cass. n. 4804/2007).
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 APRILE 2015, N. 15187
(UD. 8 APRILE 2015)
PRES. ROMIS – EST. ZOSO – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. BREGOLI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Esito positivo dell’alcoltest y Rilevanza y
Prova contraria y Onere dell’imputato y Assunzione
di farmaci inf‌luenti sull’esito dell’alcoltest y Mera
allegazione y Irrilevanza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello
stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire even-
tualmente la prova contraria, che non può consistere
nella mera allegazione di certif‌icazione medica atte-
stante l’assunzione di farmaci idonei ad inf‌luenzare
l’esito del test, quando tale certif‌icazione sia sfornita
di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assun-
zione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del
rilevato tasso alcolemico a detta assunzione. (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2004, n. 45070,
in questa Rivista 2006, 279. Nel senso che l’elemento psicologico del
reato di guida in stato di ebbrezza non è escluso dall’assunzione di
farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del condu-
cente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione
stradale, v. Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2013, n. 19386, ivi 2013, 1122.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 2
dicembre 2013, riformava la sentenza del tribunale di Bre-
scia del 5 febbraio 2013, impugnata dal procuratore gene-
rale, e dichiarava Bregoli Emilio colpevole del reato di cui
all’articolo 186, comma 2 lett. b e comma 2 sexies, del codi-
ce della strada per aver circolato alla guida di autovettura
in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico di 0,90 g
per litro e 0,82 g per litro, con l’aggravante dell’ora nottur-
na. Il fatto era stato commesso in Brescia il 21 novembre
2009. Rilevava la corte d’appello che il tribunale aveva as-
solto l’imputato sulla base del fatto che egli aveva negato
di aver assunto sostanze alcoliche ed aveva prodotto una
certif‌icazione medica dalla quale risultava che all’epoca
dei fatti assumeva farmaci omeopatici ad alta concentra-
zione di alcol che avevano determinato un aumento del
livello ematico di alcol ed, altresì, un aumento del livello
di alcol espulso tramite l’espirazione. Tuttavia, da un lato
la certif‌icazione medica prodotta si limitava ad affermare
che si trattava di farmaci che potevano portare ad un au-
mento del livello ematico di alcol senza giungere ad alcu-
na certezza in merito, dall’altra, anche a voler ammettere
che l’assunzione di un farmaco determinasse un livello
non consentito di alcol nel sangue, l’assuntore avrebbe do-
vuto tenerne conto e regolare di conseguenza il consumo,
posto che la condotta che la fattispecie penale reprimeva
era la guida in stato di alterazione dovuta all’eccessiva in-
gestione di alcol, quale che fosse l’origine di tale eccessiva
ingestione e del conseguente stato di alterazione.
Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ri-
corso per cassazione Bregoli Ennio deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione in quanto la corte d’appello
aveva messo in dubbio il valore probatorio della certif‌ica-
zione medica prodotta senza addurre motivazioni tecni-
che o scientif‌iche in tal senso ed, inoltre, aveva affermato
che anche l’assunzione di farmaci integrasse la fattispecie
di reato contestata muovendo, così, un rimprovero sotto il
prof‌ilo soggettivo che non poteva essere svolto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la corte che in relazione al reato ascritto all’im-
putato, commesso il 21 novembre 2009, non è maturato il
termine di prescrizione, stanti gli eventi che hanno dato
causa alla sospensione della prescrizione dal 24 aprile
2012 al 13 dicembre 2012.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile per manifesta in-
fondatezza.
Invero è stato affermato dalla corte di legittimità il
principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrez-
za, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sus-
sistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato
fornire eventualmente la prova contraria a tale accerta-
mento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di
metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo suf-
f‌iciente allegare la circostanza relativa all’assunzione di
farmaci idonei ad inf‌luenzare l’esito del test, quando tale
affermazione sia sfornita di riscontri probatori (sez. IV,
n. 45070 del 30 marzo 2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv.
230489 ). Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato
conto del fatto che l’imputato aveva prodotto una relazio-
ne medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente
assunti potevano comportare un aumento del livello ema-
tico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tra-
mite espirazione ma ha ritenuto, con motivazione esente
da vizi logici, che ciò non provava né l’assunzione del far-
maco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico
fosse riconducibile all’assunzione di esso.
Inoltre la corte d’appello ha fatto corretta applicazione
del principio di diritto secondo cui neppure in astratto la
circostanza dell’assunzione del farmaco poteva assumere

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