Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 14 Ottobre 2015, N. 41360 (C.C. 16 Settembre 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
LEGITTIMITÀ
Se pur secondario e subordinato all’impossibilità di
procedere in forma ripristinatoria e riparatoria, il risar-
cimento pecuniario è, però, previsto dalla norma, per cui,
in sede cautelare, non può certo escludersi il ricorso agli
strumenti consentiti dall’ordinamento per evitare che si
disperdano le garanzie per il risarcimento del danni ca-
gionati.
In tale fase non è, infatti, ancora possibile stabilire se si
farà ricorso al ripristino in forma specif‌ica.
Peraltro, come ha osservato il Tribunale, l’interpreta-
zione prospettata dalla difesa, renderebbe inapplicabile il
sequestro conservativo nelle ipotesi di danno ambientale.
Né risolutivo appare il richiamo dell’art. 320 c.p.p.,
secondo cui il sequestro conservativo si converte in pi-
gnoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di
condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero
quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’im-
putato e il responsabile civile al risarcimento del danno in
favore della parte civile.
La conversione, come risulta dal dettato normativo,
non è invero automatica, verif‌icandosi solo quando sia
divenuta irrevocabile la condanna al risarcimento dei
danni. Sicchè in presenza di una condanna al ripristino
in forma specif‌ica non potrebbe aversi detta conversione.
Tantè che, come affermato con la sentenza n. 9851 del
19 gennaio 2015 della quinta sezione, la conversione del
sequestro conservativo in pignoramento, può aversi solo
se la pronuncia di condanna abbia dichiarato l’esistenza
di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire
titolo esecutivo; di talchè, nel caso di condanna generica,
detta conversione si verif‌ica solo in seguito al passaggio in
giudicato della sentenza del giudice civile, il quale sulla
base della certezza del danno cagionato acquisita in sede
penale, abbia proceduto alla sua liquidazione.
2. È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso.
2.1. La motivazione dell’ordinanza in ordine alla quan-
tif‌icazione del danno è meramente apparente, facendosi
ricorso a clausole di stile e rinviandosi al calcolo effet-
tuato dalla parte civile. Per di più, come hanno rilevato
i ricorrenti, il Tribunale si è attestato, senza alcuna argo-
mentazione, sui valori più alti, pur essendovi nella stessa
richiesta della parte civile un’oscillazione notevole tra
minimi e massimi.
Sia pure con specif‌ico riferimento ai reati tributari, è
stato affermato che il Tribunale del riesame debba ade-
guatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in
rapporto all’importo del credito che giustif‌ica l’adozione
del sequestro f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente
(art. 322 ter c.p.) al f‌ine di evitare che la misura cautela-
re si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Cass.
pen. sez. III n. 17465 del 22 marzo 2012).
2.2. Quanto al “periculum in mora”, il Tribunale, equi-
vocando i rilievi difensivi, si è limitato ad ovvie considera-
zioni in tema di obbligazione solidale in capo agli imputati
ed al responsabile civile.
Pur dando atto che si era ritenuto di dover applicare il
sequestro conservativo sui beni degli imputati nonostan-
te che il patrimonio del responsabile civile, Sacal, fosse
astrattamente in grado di soddisfare le pretese creditorie
della parte civile (tanto che era stata rigettata la richie-
sta di sequestro preventivo nei confronti della medesima
Sacal), non motiva minimamente sulla esistenza del peri-
culum nei confronti degli imputati.
Avrebbe, invero, dovuto spiegare le ragioni per cui,
nonostante la piena disponibilità f‌inanziaria del respon-
sabile civile (società di considerevoli dimensioni, con ver-
samento di un capitale sociale di euro 10.600,00, come si
afferma nell’ordinanza impositiva del vincolo) sussistesse,
comunque, il pericolo di dispersione delle garanzie, per
cui si rendeva necessario disporre il sequestro conservati-
vo in relazione a beni appartenenti agli imputati.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata sul pun-
to, con rinvio al Tribunale di Vercelli. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 OTTOBRE 2015, N. 41360
(C.C. 16 SETTEMBRE 2015)
PRES. GENTILE – EST. RECCHIONE – P.M. PINELLI (DIFF.) – RIC. PETTINARI
Prova penale y Sequestri y Oggetto y Indicazione
analitica dei beni sottoposti al vincolo y Ex art. 81
disp. att. c.p.p. y Obbligatorietà y Esclusione.
Prova penale y Sequestri y Oggetto y Sussistenza
delle f‌inalità investigative y Onere della motivazio-
ne y Ricorso a formule sintetiche o approfondite y
Condizioni.
. La mancata, analitica indicazione, nel verbale di se-
questro, delle cose sequestrate, in difformità di quanto
previsto dall’art. 81 disp. att. c.p.p., non assume rilievo
qualora al compimento dell’atto sia stato presente l’in-
dagato, il quale abbia quindi avuto piena conoscenza
dell’estensione del vincolo, con conseguente possibili-
tà di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, an-
che chiedendo la restituzione dei beni. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 125; c.p.p., art. 253) (1)
. In tema di sequestro probatorio, la motivazione, co-
munque necessaria, in ordine alla ritenuta sussistenza
delle f‌inalità investigative per le quali il vincolo è di-
sposto dev’essere calibrata coerentemente alle caratte-
ristiche del caso concreto, per cui, quando il nesso tra
l’imposizione del vincolo e le f‌inalità investigative ab-
bia le connotazioni dell’evidenza, l’onere motivazionale
può ritenersi assolto anche con il mero ricorso a formu-
le sintetiche, dovendosi invece postulare l’esigenza di
una motivazione più specif‌ica e approfondita quando
non sussista la condizione anzidetta. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 125; c.p.p., art. 253) (2)
(1) Nello stesso senso, ma con esclusivo riferimento all’ipotesi di
conf‌isca dei beni aziendali, si vedano Cass. pen., sez. II, 6 ottobre
2014, n. 41435, in questa Rivista 2015, 357 e Cass. pen., sez. III, 7
marzo 2013, n. 10567, ivi 2014, 403. Avvalora il principio espresso
nella pronuncia in commento anche Cass. pen., sez. V, 15 marzo 1995,
n. 373, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Cfr. sull’argomento
Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2013, n. 28336, in questa Rivista 2015, 181

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