Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 13 Novembre 2015, N. 45417 (Ud. 14 Ottobre 2015)

Pagine35-36
35
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 13 NOVEMBRE 2015, N. 45417
(UD. 14 OTTOBRE 2015)
PRES. CORTESE – REL. CENTONZE – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. ARZILIERO
Misure di prevenzione y Pericolosità sociale y Ac-
certamento y Criteri di valutazione y Proposta rela-
tiva all’applicazione della sorveglianza speciale di
P.S. y Applicazione dell’obbligo di soggiorno unita-
mente alla sorveglianza speciale di P.S. y Condizio-
ni.
. In tema di misure di prevenzione personali è legitti-
ma l’applicazione dell’obbligo di soggiorno, unitamente
alla sorveglianza speciale di P.S., anche nell’ipotesi in
cui la proposta abbia avuto ad oggetto solo quest’ulti-
ma misura, in quanto la valutazione giudiziale in ordine
alla concreta pericolosità del prevenuto, ed alla conse-
guente individuazione delle misure da applicare, è del
tutto autonoma dal contenuto dell’iniziale proposta di
applicazione formulata da uno dei soggetti legittimati,
pur essendo tale proposta indispensabile per l’avvio del
procedimento. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 125; c.p.p.,
art. 191; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1) (1)
(1) Nello stesso senso, sull’autonomia di giudizio del giudice, si ve-
dano Cass. pen., sez. II, 19 giugno 2013, n. 26774, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 4668,
in questa Rivista 2014, 321.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2014 la Corte di
appello di Bologna rigettava il ricorso proposto da Roberto
Arziliero avverso il decreto emesso il 15 maggio 2014, con
cui il Tribunale di Ferrara, ai sensi degli artt. 4 e 6 del
D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, gli aveva applicato la mi-
sura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno nel Comune di Migliaro per la durata
di anni due, con relative prescrizioni.
La misura di prevenzione adottata veniva confermata
dalla Corte territoriale sulla base di un giudizio di perico-
losità sociale dell’Arziliero, espresso con riferimento alla
sua complessiva posizione anagraf‌ica, tenendo conto del
fatto che, da diversi anni, senza alcuna cesura temporale,
commetteva una molteplicità di delitti per f‌inalità di lu-
cro, mettendo in pericolo l’incolumità f‌isica delle persone
e la sicurezza pubblica.
2. Avverso tale ordinanza l’Arziliero, a mezzo del suo di-
fensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di
legge, in relazione agli artt. 5, 6, 8 del D.L.vo n. 159 del 2011.
Si deduceva, in particolare, l’illegittimità del provve-
dimento impugnato, limitatamente all’imposizione dell’ob-
bligo di soggiorno, atteso che tale obbligo non era stato
richiesto dal Questore di Ferrara al momento della formu-
lazione della proposta di misura di prevenzione nei con-
fronti dell’Arziliero - che era limitata alla sola sorveglianza
speciale - con la conseguenza che il Tribunale di Ferra-
ra, disponendone l’applicazione con decreto emesso il 15
maggio 2014, sarebbe andato ultra petitum.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento
di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto
previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n.
1423, così come richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, legge
31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione
di legge. Ne consegue che devono escludersi dall’ambito
dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste
dall’art. 606, comma l, lett. e), c.p.p., potendosi soltanto
denunciare, ai sensi della lett. c) della stessa disposizione,
la motivazione inesistente o meramente apparente, inte-
grante la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto
motivato.
In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vi-
zio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto
carente, presentando difetti tali da renderla meramente
apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando
la motivazione stessa si ponga come assolutamente ini-
donea a rendere comprensibile il percorso logico seguito
dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee ar-
gomentative del provvedimento siano talmente scoordina-
te e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare
oscure le ragioni che hanno giustif‌icato la decisione adot-
tata (cfr. sez. VI, n. 20816 del 28 febbraio 2013, Buonocore,
Rv. 257007).
Questo orientamento, da ultimo, ha ricevuto il suggel-
lo, avallato anche dalla Corte costituzionale, delle Sezioni
unite, che hanno def‌initivamente consolidato tale posizio-
ne ermeneutica (cfr. sez. un., n. 33451 del 29 maggio 2014,
Repaci, Rv. 260246).
2. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che la
proposta formulata dal Questore di Ferrara, in conseguen-
za della quale il Tribunale di Ferrara disponeva nei con-
fronti dell’Arziliero la misura della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno nel Comune di Migliaro per la

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT