Corte di cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2013, n. 45915 (ud. 21 febbraio 2013)

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
incontrovertibilmente dal riferimento all’art. 10 stesso
decreto). Ed in termini inequivoci si richiama ai soli prov-
vedimenti indicati nel primo comma, con conseguente
esclusione della possibilità di interporre appello per quelli
ivi non espressamente elencati.
Da qui la non appellabilità della detta decisione in ra-
gione della natura tassativa degli atti impugnabili imposta
dall’art. 568 c.p.p., comma 1.
5. Non erra poi la Corte distrettuale, quantomeno nella
conclusione assunta, nel ritenere che ad una soluzione
opposta possa pervenirsi sul piano della mera interpre-
tazione estensiva della norma in disamina, costituzional-
mente orientata in linea anche con le osservazioni rese,
nella presente fase di legittimità, anche dalla Procura
Generale.
Prescindendo dal fatto che una siffatta scelta ermeneu-
tica f‌inirebbe per incidere sulle prerogative sostanziali e
processuali del prevenuto, modif‌icandone negativamente
l’assetto garantito dalla tassativa della indicazione degli
atti impugnabili, resta da dire che nella specie la scelta di
limitare l’appellabilità dei provvedimenti negativi rispetto
alla richiesta di conf‌isca alle sole decisioni precedute
dalla concessione del sequestro trova una sua logica giu-
stif‌icativa proprio nella valutazione originariamente resa
in occasione della concessione del provvedimento antici-
patorio.
Valutazione che, nell’intenzione del legislatore, f‌ini-
sce per giustif‌icare, tramite l’appello, le prospettive di un
possibile maggiore approfondimento nel merito, dei temi
legati alla denegata conf‌isca; approfondimento valutativo
per altri versi ritenuto non confacente all’interesse della
collettività là dove, per l’appunto, neppure nella con-
siderazione sommaria che accompagna la concessione
del provvedimento anticipatorio siano stati riscontrati
siccome sussistenti i presupposti utili alla adozione del
provvedimento ablativo.
6. Tanto precisato, va poi ribadito come, a fronte della
affermata non appellabilità del provvedimento negativo
sulla richiesta di conf‌isca non anticipata dal sequestro,
resta comunque ferma la possibilità di impugnare siffatta
decisione in sede di legittimità e per prof‌ili inerenti alla
mera violazione di legge.
Lo impone al f‌ine il combinato disposto di cui al D.L.vo
n. 159 del 2011, art. 23, comma 1 e art. 7, comma 4 non-
chè dell’art. 666 c.p.p., comma 6. La prima disposizione,
per le misure patrimoniali, richiama, quanto alle norme
destinate a regolare il procedimento applicativo diverse
da quelle espressamente previste, la disciplina dettata
dall’art. 7 per quelle personali; quest’ultima norma, al
comma 9, a sua volta si rifà in via di integrazione alla di-
sciplina dettata per gli incidenti di esecuzione dall’art.
666 c.p.p., il cui comma 6, inf‌ine, prevede espressamente
il ricorso in Cassazione.
Di talchè, del tutto correttamente, la Corte territoriale,
a fronte dell’appello proposto dalla Procura di Savona,
ha convertito il relativo atto di impugnazione in ricorso
per cassazione giusta il disposto di cui all’art. 568 c.p.p..
(Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. iv, 15 novembRe 2013, n. 45915
(ud. 21 febbRaio 2013)
pRes. d’isa – est. savino – p.m. policastRo (conf.) – Ric. c.a.
Indagini preliminari y Attività del P.M. y Accer-
tamenti tecnici non ripetibili y Atti compiuti dal
C.T. del P.M. y Ricostruzione di sinistro stradale y
Accertamenti tecnici ripetibili ex art. 359 c.p.p. y
Sussistenza.
. In tema di ricostruzione di sinistri stradali, il C.T. del
P.M. che, basandosi su atti della Polizia Giudiziaria, ab-
bia verif‌icato le caratteristiche della strada e lo stato
dei mezzi incidentati e sequestrati svolge un’attività su
elementi non soggetti a modif‌icazione. Pertanto, tali
atti rientrano negli accertamenti tecnici ripetibili di
cui all’art. 359 c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 359;
c.p.p., art. 360)
svolGimento del pRocesso
Con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato
in data 13 dicembre 2006 il Gup di Lucera dichiarava C.A.
colpevole del reato di omicidio colposo avendo lo stesso
causato la morte di R.P., per inosservanza delle regole del-
la circolazione stradale. In particolare, il giudice di prime
cure ravvisava la penale responsabilità del C. sulla base
delle seguenti circostanze fattuali.
Nel pomeriggio del (omissis) il C., alla guida di un
autocarro con rimorchio percorreva la SSV del (omissis)
trasportando un carico di barbabietole da zucchero. La
SSV del (omissis) è una strada a doppio senso di marcia,
con un’unica corsia per ogni senso di marcia; quindi per
effettuare un sorpasso è necessario collocarsi nell’opposta
semicarreggiata.
Orbene all’altezza del KM (omissis) il C. intraprendeva
una manovra di sorpasso di un altro autocarro che lo pre-
cedeva spostandosi sulla semicarreggiata di senso oppo-
sto. In fase di aff‌iancamento all’altro automezzo, però, si
rendeva conto del sopraggiungere di una colonna di mac-
chine in senso opposto e tentava di rientrare nella propria
semicarreggiata con una repentina azione di frenatura e
sterzatura.
A seguito della brusca manovra il rimorchio veniva a
collocarsi in posizione orizzontale occupando l’intera se-
micarreggiata contromano.
Successivamente il rimorchio si ribaltava schiacciando
solo parzialmente una prima autovettura (Volvo) e del tutto
un secondo veicolo: la Fiat multipla sulla quale viaggiava
R.P., morto nell’incidente. Inoltre il rimorchio ribaltandosi
riversava l’intero carico di barbabietole sulla sede stradale
determinando danni anche ad altre vetture e, comunque, co-
stringendo altri utenti della strada a fermarsi. Molti di questi
sono stati sentiti dalla P.G. intervenuta sul luogo e le loro di-
chiarazioni sono state acquisite agli atti ed utilizzate anche
dal C.T. del P.M. per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Di conseguenza il Gup di Lucera condannava il C. alla
pena di anni 2 di reclusione ed al pagamento delle spese

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