Corte di cassazione penale sez. II, 9 dicembre 2013, n. 49444 (ud. 25 novembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
le stesse istanze eventualmente svolte e disattese in primo
grado, non essendovi appunto alcuna preclusione ad una
piena rivisitazione nel merito. La riproposizione delle stes-
se questioni, quindi, non può essere di per sè considerata
come genericità dei motivi di appello”.
Ritenendo di aderire all’orientamento interpretativo
così espresso, questo collegio osserva che nel caso in
esame con il primo motivo di appello si è censurata l’af-
fermazione di responsabilità dell’imputato operata dal
primo giudice sul punto dell’attribuzione a suo carico del
possesso della sostanza stupefacente, attesa la presenza di
altre persone sul posto; con il secondo motivo, si è censu-
rata inoltre la valutazione del giudice di prime cure consi-
stente nello sminuire le dichiarazioni rese dal Kalboussi di
essere assuntore di sostanze stupefacenti, nella mancata
considerazione della modestia sia della somma di denaro
trovata in suo possesso sia del quantitativo di hashish rin-
venuto (gr. 0,599), inferiore anche rispetto a quello di cui
è consentita la detenzione per uso personale.
Trattasi, come è evidente, di doglianze concernenti
punti specif‌ici della decisione impugnata, ancorchè spesi
già dinanzi al primo giudice e da questi adeguatamente
vagliati, ancorchè in senso negativo rispetto alle prospet-
tazioni difensive.
A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale ha rite-
nuto di rispondere con il richiamo dei ricordati principi in
punto d’inammissibilità dei motivi d’appello, incorrendo,
tuttavia, a parere di questo Collegio, proprio nella viola-
zione del combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1,
lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
4. In forza dei predetti rilievi la sentenza impugnata ri-
sulta affetta da vizio di violazione di legge processuale che
ne importa l’annullamento, imponendosi di conseguenza
il rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo
giudizio. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. ii, 9 dicembRe 2013, n. 49444
(ud. 25 novembRe 2013)
pRes. esposito – Rel. RaGo – p.m. stabile (diff.) – Ric. lo bue e altRo
Impugnazioni penali in genere y Effetto estensi-
vo y Portata y Ricorso per cassazione y Diritto del-
l’imputato non appellante o il cui appello sia stato
dichiarato inammissibile y Condizioni y Impugnazio-
ne accolta proposta dal coimputato y Costituzione
nel giudizio di rinvio y Ammissibilità y Presupposti.
. L’imputato non appellante o il cui appello sia stato
dichiarato inammissibile può avvalersi dell’effetto
estensivo dell’impugnazione proposta dal coimputato
solo a condizione che la stessa sia accolta. In caso
contrario egli non ha un autonomo diritto di ricorrere
per cassazione ma, ove il ricorso sia stato proposto dal
coimputato, può costituirsi nel relativo giudizio al solo
f‌ine di far valere l’effetto estensivo dell’eventuale pro-
nuncia di annullamento senza rinvio della sentenza im-
pugnata mentre, nel caso di annullamento con rinvio,
può costituirsi nel giudizio di rinvio e chiedere, in caso
di esito favorevole, che questo venga esteso anche a suo
favore. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 587) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano: Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013,
Mikulic, in questa Rivista 2013, 574; Cass. pen., sez. VI, 22 aprile
2011, ivi 2012, 445 e Cass. pen., sez. V, 12 luglio 1997, Galluccio, ivi
1998, 272.
svolGimento del pRocesso
1. Con sentenza del 24 luglio 2012, la Corte di Appello
di Caltanissetta dichiarava, da una parte, inammissibile
- per tardività - l’appello proposto da Cosenza Ornella e,
dall’altra, confermava la sentenza con la quale, in data 29
novembre 2011, il giudice monocratico del Tribunale della
medesima città, aveva ritenuto Lo Bue Caroline colpevole
del reato di rapina aggravata, perpetrata il 2 novembre
2007, nei confronti di Tabone Antonio Calogero.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambe le imputate
hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Lo Bue Caroline, a mezzo del proprio difensore, ha pro-
posto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
3.1. Violazione dell’art. 512 c.p.p. per avere la Corte
ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari dalla parte offesa Tabone Calogero
nonostante, già durante la suddetta fase, si erano eviden-
ziati tutti i presupposti dell’impedimento a testimoniare
durante il dibattimento sicché sarebbe stato onere del P.M.
richiedere l’incidente probatorio. La Corte territoriale, sul
punto, aveva, però motivato in modo illogico arrogandosi
competenze mediche che non aveva.
3.2. Violazione dell’art. 192 c.p.p. per avere la Corte
confermato il giudizio di colpevolezza sulla base delle
sole risultanze provenienti dalla lettura della querela,
non considerando che la persona offesa non era credibile
specie in ordine alla sequenza temporale dei fatti.
4. Cosenza Ornella, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
4.1 Violazione dell’art. 587 c.p.p. per avere la Corte
dichiarato l’inammissibilità del gravame senza verif‌icare
se l’impugnazione della coimputata Lo Bue potesse esten-
dersi anche alla ricorrente. La ricorrente rileva, sul punto,
che i motivi di appello della Lo Bue, relativi all’inutiliz-
zabilità delle dichiarazioni della parte offesa ex art. 512
c.p.p. e la sua mancanza di attendibilità ex art. 192 c.p.p.,
erano comuni anche ad essa ricorrente, coimputata nel
medesimo reato.
4.2. Violazione degli artt. 512-192 c.p.p.: si tratta, so-
stanzialmente, delle stesse doglianza dedotte dalla Lo Bue
illustrate supra ai §§ 3.1.-3.2.
motivi della decisione
1. Lo Bue
1.1. Violazione dell’art. 512 c.p.p.: la Corte territoriale ha
disatteso la doglianza con la quale l’imputata aveva censu-
rato la decisione del Tribunale di acquisire le dichiarazioni
del Tabone in quanto non in grado di deporre in udienza,

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