Corte di cassazione penale sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 1829 (ud. 14 ottobre 2014)

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il presente ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vi-
gore della L. n. 228 del 2012, e pertanto ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, deve essere dichia-
rata la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo del contributo
unif‌icato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello
stesso art. 13. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iV, 15 Gennaio 2015, n. 1829
(ud. 14 ottobre 2014)
pres. sirena – est. doVere – p.m. delehaye (diff.) – ric. fortunato
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Luogo
di esecuzione y Comune della provincia di residenza
del condannato y Indicazione diversa da parte del
condannato y Ammissibilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la pena sostitu-
tiva del lavoro di pubblica utilità deve essere eseguita
in un Comune della Provincia di residenza del condan-
nato, a meno che quest’ultimo abbia esplicitamente
indicato un luogo diverso, nel qual caso la sostituzione
della pena non può essere negata, spettando al giudice
stabilire le modalità di esecuzione della sanzione so-
stitutiva. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) La sentenza in epigrafe aderisce all’orientamento espresso da
Cass. pen., sez. IV, 8 agosto 2014, n. 35278, in questa Rivista 2015,
347; Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2013, n. 15563, ivi 2013, 1060 e Cass.
pen., sez. IV, 20 marzo 2013, n. 12926, ivi 2013, 1060. Nel senso invece
che la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre che di uff‌icio
e sempre che l’imputato non si opponga, anche su richiesta di que-
st’ultimo, ma tale istanza può essere rigettata se non consente di
individuare il tipo di lavoro sostitutivo concretamente applicabile,
non sussistendo un onere per il decidente di predisporre il progetto
relativo alle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, si
vedano Cass. pen., sez. fer., 23 dicembre 2014, n. 53570, ivi 2015, 346
e Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30198, ivi 2014, 528.
sVolGimento del processo
1.1. Fortunato Antonio ricorre avverso la sentenza indi-
cata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronun-
cia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale
di Milano, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida
in stato di ebbrezza [art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s.]
aggravato dall’esser stato commesso tra le ore 22,00 e le
ore 7,00. Si duole del diniego delle circostanze attenuan-
ti generiche, per aver la Corte di Appello fatto leva sul
ravvisato precedente penale, così violando il principio di
diritto, formulato da Cass. n. 6724/1989, secondo il quale
le dette circostanze possono essere negate sulla scorta
di elementi positivi di giudizio ma non per la presenza
di elementi negativi ed altresì omettendo di considerare
gli elementi deponenti per la diminuente, rappresentati
dalla collaborazione prestata dal Fortunato agli operanti e
l’immediata ammissione di aver bevuto una birra.
1.2. Con un secondo motivo censura il diniego di so-
stituzione della pena principale con quella del lavoro di
pubblica utilità, motivato sulla base della circostanza che
il lavoro non poteva essere eseguito in un Comune di pro-
vincia diversa da quella in cui risiede l’imputato.
1.3. Con un terzo motivo si investono nuovamente di
critica le statuizioni sopra rammentate, tuttavia articolata
in relazione al vizio motivazionale.
motiVi della decisione
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento. A
fronte dell’evocazione fatta dal ricorrente di un remoto
precedente giurisprudenziale (così massimato: “In tema
di circostanze attenuanti, l’applicazione delle attenuanti
generiche può essere rif‌iutata per la assenza di elementi
positivi di giudizio, ma non per la presenza di elementi
negativi, specie se questi attengono al fatto-reato”: sez.
VI, n. 6724 del 1 febbraio 1989, Ventura, Rv. 181253),
vale rammentare che il consolidato indirizzo del giudice
di legittimità insegna che nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, ma è suff‌iciente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sez.
VI, n. 34364 del 16 giugno 2010 - dep. 23 settembre 2010,
Giovane e altri, Rv. 248244). Ciò in quanto la ragion d’es-
sere della previsione normativa recata dall’art. 62 bis c.p.,
è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso
più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla
legge, in considerazione di peculiari e non codif‌icabili con-
notazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso
si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata
o per presunta, si da dar luogo all’obbligo, per il giudice,
ove questi ritenga invece di escluderla, di giustif‌icarne
sotto ogni possibile prof‌ilo, l’affermata insussistenza. Al
contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa
stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita mo-
tivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi
che sono stati ritenuti atti a giustif‌icare la mitigazione del
trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione
risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola
condizione che il giudice, a fronte di specif‌ica richiesta
dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in
questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del
rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia
la stretta necessità della contestazione o della invalida-
zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda
(in tali termini già sez. I, n. 11361 del 19 ottobre 1992,
Gennuso, Rv. 192381).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto che il
grave precedente penale non rendesse il Fortunato meri-
tevole di una pena più lieve.

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