Corte di cassazione penale sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 2195 (ud. 10 dicembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penale
sez. iV, 16 Gennaio 2015, n. 2195
(ud. 10 dicembre 2014)
pres. brusco – est. dell’utri – p.m. salzano (conf.) – ric. bosso
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Rilevazione del tasso alcolemico
y Funzione y Indicazione.
. L’indicazione in sede normativa del metodo scientif‌i-
co per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il
ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova
legale ma si giustif‌ica in relazione alla necessità di do-
tare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal
minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà.
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Secondo il consolidato orientamento della S.C., espresso da Cass.
pen., sez. 16 novembre 2011, n. 42084, in questa Rivista 2012, 451e
da Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463, ivi 2012, 30, qualora
l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato
fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio,
la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di
una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non limi-
tandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la
regolarità dell’etilometro. In dottrina, v. L. BENINI, La guida in stato
di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Collana Tribuna Juris, ed.
La Tribuna, Piacenza 2015.
sVolGimento del processo
1. Con sentenza resa in data 27 ottobre 2011, il Tribu-
nale di Bergamo ha assolto Nicola Bosso dall’imputazio-
ne relativa al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica
(aggravato dalla commissione del fatto in ora notturna)
dallo stesso asseritamente commesso in Bergamo, il 12
dicembre 2009.
A sostegno della pronuncia assolutoria, il giudice di
primo grado ha ritenuto insuff‌icienti gli elementi di prova
acquisiti, atteso lo scarto minimale del tasso alcolemico
riscontrato sulla persona dell’imputato per mezzo dell’eti-
lometro in uso alla polizia giudiziaria (0,82 g/l), rispetto
ai limiti minimi di legge (0,80 g/l), con la conseguente
impossibilità di escludere un eventuale margine di errore
nella misurazione effettuata mediante il predetto etilome-
tro, tale da indurre a ritenere ragionevolmente possibile
il mancato raggiungimento, nell’organismo dell’imputato,
di un livello del tasso alcolemico penalmente rilevante al
momento del fatto.
Su appello del pubblico ministero, con sentenza in data
15 aprile 2014, la Corte d’appello di Brescia, in riforma
della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la respon-
sabilità del Bosso in relazione al reato allo stesso ascritto,
condannandolo alla pena di 15 giorni di arresto ed Euro
1.200,00 di ammenda.
A fondamento della decisione adottata, in contrasto
con quanto sostenuto dal primo giudice, la corte d’appello
ha evidenziato come la strumentazione posta a disposi-
zione della polizia giudiziaria fosse già originariamente
strutturata in modo da tener conto degli eventuali mar-
gini di errore nella misurazione del tasso alcolemico dei
soggetti sottoposti ad esame; margini di errore a loro volta
scongiurati dalla rigorosa previsione dei periodici con-
trolli qualitativi di detta strumentazione specif‌icamente
previsti per legge.
Sotto altro prof‌ilo, la corte territoriale ha escluso la
sussistenza della nullità denunciata dall’imputato in or-
dine al preteso mancato avvertimento della facoltà di farsi
assistere da un avvocato in occasione degli accertamenti
urgenti effettuati per la rilevazione del tasso alcolemico,
avendo lo stesso Bosso sottoscritto il verbale contenente
la dichiarazione di non volersi avvalere della presenza di
alcun difensore.
2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato sulla base di quattro motivi
d’impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione,
per avere la corte territoriale richiamato a fondamento
della condanna pronunciata a carico dell’imputato il prin-
cipio secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente deve
ritenersi accertato mediante le rilevazioni dell’etilometro;
e tanto, in contrasto con il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento
mediante etilometro può essere disatteso dal giudice di
merito, laddove lo stesso, con congrua motivazione, riten-
ga opportunamente di discostarsene.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della vio-
lazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe
incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui attesta
che l’esito dell’esame condotto mediante etilometro sia
già di per sè comprensivo dello scarto corrispondente al
margine percentuale di errore implicito nella modalità di
misurazione osservata dall’apparecchio, là dove la disci-
plina regolamentare richiamata dalla corte territoriale
(comprensiva degli allegati tecnici) non presuppone affat-
to tale rilievo, limitandosi a prevedere che eventuali mar-
gini percentuali di errore superiori a quelli espressamente
considerati impediscono l’omologazione dell’apparecchio,
in tal modo implicitamente ammettendo che, in sede di
esercizio, l’apparecchio sia potenzialmente destinato a ri-
produrre margini di errore di entità anche superiori.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per vizio di motivazione, con particolare ri-
guardo all’argomentazione seguita dalla corte d’appello
nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l’esito espresso
dall’alcoltest trovasse la propria giustif‌icazione nella pre-
cedente assunzione di bevande alcoliche da parte dell’im-
putato, benchè l’istruzione dibattimentale non fosse stata
in alcun modo condotta su tale punto, con la conseguente
palese contraddittorietà della motivazione su tale punto
elaborata dal giudice a quo.
Da ultimo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione
in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella parte in
cui ha omesso di verif‌icare, sul piano soggettivo, l’effettiva
consapevolezza dell’imputato di aver dato corso a un’as-
sunzione di bevande alcoliche tale da comportare il supe-
ramento della soglia della rilevanza penale.

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