Corte di cassazione penale sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36456 (ud. 3 giugno 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
dell’operazione non può evidentemente mai legittimare
processi concettuali di revisione o formulazione ex novo
della volontà giudiziale, non per questo debbono conside-
rarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente
previste, interventi correttivi di automatica applicazione
di quanto sia imposto dall’ordinamento (e non sia stato,
beninteso, deliberatamente disatteso dal giudice). L’uni-
ca verif‌ica da compiere è quella relativa all’insussistenza
delle condizioni preclusive previste dall’art. 130 c.p.p.. Si
può anzi affermare, riprendendo un rilievo già sopra ac-
cennato, che la previsione di tali preclusioni acquista un
senso concreto proprio in relazione alle situazioni di cui
conferma così sistematicamente la compatibilità con la
procedura in esame che non si risolvono nella mera espli-
citazione della volontà effettiva del giudice enucleabile
dallo stesso atto. Appare indubitabile che non possano,
per coerenza del sistema, determinare nullità e attenere
a componenti essenziali dell’atto quelle omissioni per le
quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità me-
diante la procedura di cui all’art. 130 c.p.p. Il riferimento
è in particolare alle ipotesi di cui all’art. 535, comma 4,
c.p.p. e al coordinato disposto dell’art. 536, comma 3,
c.p.p. e art. 547 c.p.p.. Analoghe ragioni sistematiche
impongono di ritenere quindi insussistenti le condizioni
preclusive di cui all’art. 130 c.p.p. anche per quelle omis-
sioni in ordine alle quali sia previsto un automatico in-
tervento integrativo da parte del giudice dell’esecuzione,
come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta
consapevole del giudice) la statuizione di pena accesso-
ria obbligatoria o di conf‌isca obbligatoria. L’elemento che
accomuna le situazioni descritte è all’evidenza la realiz-
zabilità dell’integrazione dell’atto mediante operazioni
meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale.
Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto
sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di
non essenzialità della componente dell’atto omessa e di
esclusione del carattere invalidante dell’omissione. Ad
esso, peraltro, al di fuori delle omissioni previste come
specif‌icamente rimediabili dal giudice dell’esecuzione, se
ne aggiunge un altro, in relazione alle ipotesi di correg-
gibilità di cui all’art. 535, comma 4, c.p.p. e al coordinato
disposto dell’art. 536, comma 3, c.p.p. e art. 547 c.p.p.:
quello della natura accessoria, rispetto al thema deciden-
dum, della (obbligatoria) statuizione omessa. Dal com-
plesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emer-
gere, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti
doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e
comparativa, il principio minimo per il quale la omissione
di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a
contenuto predeterminato non determina nullità e non
attiene a una componente essenziale dell’atto, onde ad
essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di
cui all’art. 130 c.p.p..
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ne conse-
gue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
processuali. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iv, 1 settembre 2014, n. 36456
(ud. 3 giugno 2014)
pres. zecca – est. d’isa – p.m. geraci (diff.) – ric. scrignari
patente y Revoca e sospensione y Revoca per guida
in stato di ebbrezza y Recidiva nel biennio y Com-
missione del medesimo reato y Necessità.
. In tema di revoca della patente per guida in stato
di ebbrezza, per la realizzazione della condizione di
“recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma
secondo, lett. c.) cod. strad., è necessario che la stessa
abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida
in stato di ebbrezza. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che ai f‌ini della realizzazione della condizione di
“recidiva nel biennio”, rileva la data di passaggio in giudicato della
sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si pro-
cede e non la data di commissione dello stesso, v. Cass. pen., sez.
IV, 20 gennaio 2014, n. 2386, in questa Rivista 2014, 503; Cass. pen.,
sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15913, ivi 2013, 714 e Cass. pen., sez. IV, 13
dicembre 2012, n. 48276, ivi 2013, 518. In senso contrario si esprime
Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2009, n. 27985, ivi 2010, 338, che considera
rilevante, ai f‌ini della realizzazione della “recidiva nel biennio”, la
data di commissione del fatto per cui si procede.
svolgimento del processo
Scrignari Andrea ricorre per cassazione avverso la senten-
za, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Trieste che, su
gravame del Procuratore generale e del ricorrente, in parziale
riforma della sentenza del locale Tribunale del 23 febbraio 2011
ha sostituito la pena detentiva inf‌litta con quella di mesi dieci e
giorni venti di libertà controllata, ha revocato la patente di gui-
da ed ha disposto la conf‌isca del motociclo Kimco Tg BB81951.
Il Ricorrente denuncia violazione di legge con riferi-
mento alla disposta revoca della patente. La Corte, su ap-
pello del P.G., ha disposto la revoca della patente di guida
ritenendo sussistenti gli estremi della “recidiva nel bien-
nio” con riferimento ad un decreto penale di condanna
emesso dal GIP in data 1 settembre 2009, esecutivo il 17
aprile 2010, facendo decorre da tale data il biennio per la
recidiva, andando dal diverso avviso della giurisprudenza
della Cassazione secondo cui “la recidiva nel biennio” non
è riferibile alla data di passaggio in giudicato della senten-
za, bensì al momento cronologico della commissione del
reato. Inoltre, il decreto cui si è fatto riferimento riguarda
l’ipotesi di cui dell’art. 186, comma 7, C.d.S. vale a dire la
condotta di rif‌iuto di sottoporsi al test alcolimetrico, per
cui, per quanto attiene lo stato di ebbrezza, si fa riferimen-
to all’art. 186, comma 2, lett. a) che risulta depenalizzata e
non può avere alcuna rilevanza in materia di recidiva.
motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Dagli atti emerge che la pena accessoria della revoca
della patente, in accoglimento dell’appello del Procuratore
Generale, è stata applicata in quanto ritenuta sussistente
l’ipotesi della c.d. recidiva nel biennio di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), C.d.S. (recita:

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