Corte di cassazione penale sez. V, 13 novembre 2014, n. 47079 (ud. 24 giugno 2014)

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
gravante medesima e rinvio per la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio alla Corte d’Appello di Milano,
restando privi di rilievo gli altri prof‌ili di doglianza formu-
lati in ricorso, i quali investono questioni attinenti a fatti-
specie di reato non costituenti oggetto di contestazione,
né di condanna. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. v, 13 novembre 2014, n. 47079
(ud. 24 giugno 2014)
pres. marasca – est. oldi – p.m. volpe (diff.) – ric. badalamenti
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Contrassegno invalidi y Riproduzione
fotostatica di contrassegno con autorizzazione al
parcheggio di autoveicoli per invalidi y Esposizione
all’interno della propria autovettura y Integrazione
del reato di cui agli artt. 477 - 482 c.p. y Sussisten-
za.
. Integra il reato di falsif‌icazione materiale commessa
dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477-
482 c.p.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.),
la condotta di colui che espone all’interno della pro-
pria autovettura una riproduzione fotostatica a colori
di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al
parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale -
nell’interesse proprio - del documento falso consente
di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o
ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffa-
zione. (c.p., art. 477; c.p., art. 482; c.p., art. 489) (1)
(1) In senso difforme dalla pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. V, 7 luglio 2009, n. 27915, in questa Rivista 2010, 650 e Cass.
pen., sez. V, 24 marzo 2006, n. 10391, ivi 2006, 1160 che considerano
reato di uso di atto falso la condotta di colui che esponga sul cruscot-
to dell’auto una riproduzione fotostatica di contrassegno per invalidi
con autorizzazione al parcheggio, in quanto l’imitazione fraudolenta
di documento con caratteristiche tali da farlo apparire come origina-
le integra attività di contraffazione.
svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 23 maggio 2013 la Corte d’Ap-
pello di Palermo, confermando la decisione assunta dal
locale Tribunale, ha riconosciuto Pietro Badalamenti re-
sponsabile del delitto di cui agli arti. 482 e 477 c.p., per
avere formato una falsa copia fotostatica a colori di un
pass per invalidi rilasciato a Giuseppa Fiore, esponendola
all’interno dell’autovettura da lui usata e così dandole
l’apparenza dell’originale.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che l’imputato avesse con-
corso nella falsità del documento autorizzativo, traendone
argomento dal fatto che l’avesse utilizzato nell’interesse
proprio, essendo l’unico soggetto interessato alla con-
traffazione; e che non fossero attendibili le dichiarazioni
scagionanti del teste Filippo Ballotta, marito della Fiore,
la cui denuncia di smarrimento dell’originale era stata
presentata solo dopo l’accertamento della falsif‌icazione.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione
l’imputato, aff‌idandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia illogicità
della motivazione e violazione dei criteri di valutazione
della prova. Sostiene di non aver avuto contezza della
falsità del documento, che aveva utilizzato soltanto nelle
occasioni in cui trasportava sul proprio veicolo la zia Giu-
seppa Fiore, titolare dell’autorizzazione in quanto affetta
da grave invalidità. Si richiama alla deposizione testimo-
niale dello zio Giuseppe Ballotta, che aveva dichiarato di
aver formato una copia del pass per esporla sul lunotto
posteriore, e di averla poi consegnata al nipote per con-
sentirgli di accompagnare la zia, senza comunicargli che
si trattava di una copia e che, nel frattempo, l’originale
era andato smarrito. Lamenta che tali dichiarazioni siano
state ingiustif‌icatamente ritenute inattendibili.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando
carenza motivazionale ed errata qualif‌icazione del fatto,
lamenta che gli si sia immotivatamente attribuito il con-
corso nella falsità, fra l’altro in assenza di specif‌ica conte-
stazione sul punto, atteso che l’imputazione si riferiva
soltanto all’uso del documento contraffatto.
motivi della decisione
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. Le dichiarazioni rese in sede testimoniale da Giu-
seppe Ballotta, zio dell’imputato e marito della titolare
del permesso di parcheggio originale, sono state giudicate
inattendibili in base a motivazione congrua e immune da
vizi. Ha rilevato, infatti, la Corte territoriale che la de-
nuncia di smarrimento era stata presentata solo il giorno
successivo all’accertamento della falsità del contrassegno
esposto sulla vettura del Badalamenti: il che mal poteva
conciliarsi con l’importanza dell’autorizzazione ammini-
strativa, della quale il Comune aveva vietato l’esibizione
di fotocopie, rendendo obbligatorio il rilascio di un nuovo
originale in caso di smarrimento; inoltre ha osservato che
la natura posticcia del pass - privo del timbro a secco del
Comune - non poteva essere sfuggita al Badalamenti, che
conosceva l’originale per averne fatto uso in altre occasio-
ni; e ha valorizzato altresì il fatto che sul veicolo, all’atto
della contestazione, non vi fosse la presenza dell’invalida e
ciò nonostante l’imputato si fosse avvalso del permesso per
posteggiare irregolarmente il proprio veicolo; da tutto ciò
quel collegio ha tratto la conclusione che il Badalamenti
avesse consapevolmente utilizzato la fotocopia, spaccian-
dola per l’originale, in contrasto con le dichiarazioni rese
dal Ballotta allo scopo di scagionarlo.
Tale modo di argomentare rende pienamente conto
della ratio decidendi adottata e mostra una tenuta logica
che resiste al controllo di legittimità.
1.2. Anche l’attribuzione al Badalamenti della respon-
sabilità per la falsif‌icazione, e non già per il solo uso del
documento contraffatto, è sorretta da motivazione con-
grua, conforme ai canoni della logica e del diritto. Essa,
invero, si basa sull’incontrastata considerazione che solo
al Badalamenti faceva capo l’interesse a disporre di un
falso duplicato del permesso di parcheggio, per farne uso

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