Corte di cassazione penale sez. fer., 23 dicembre 2014, n. 53570 (ud. 11 settembre 2014)

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il Giudice di pace di Torino, con sentenza depositata
il 17 dicembre 2010, rigettava il ricorso: considerava con-
gruamente motivata l’ordinanza-ingiunzione, e ritual-
mente notif‌icata, anche in considerazione della variazio-
ne di residenza dell’opponente; riteneva legittimamente
formato il verbale opposto, redatto con sistemi auto-
matizzati e non materialmente sottoscritto dell’agente
accertatore.
Sergio Barletta interponeva appello, reiterando le do-
glianze sulla carenza di motivazione dell’ordinanza oppo-
sta e sulla sua tardiva notif‌icazione.
Inoltre, deduceva: l’omessa pronuncia del giudice di
pace in ordine alle censure già formulate con il ricorso al
prefetto; l’errata attribuzione del verbale di contestazione
alla Polizia Municipale di Grugliasco, anzichè alla Mag-
gioli s.p.a, ente non dotato di un potere sanzionatorio; la
mancata applicazione della sanzione nel minimo edittale.
La Prefettura di Torino resisteva in giudizio, insistendo
per la conferma della sentenza impugnata.
3) Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata in
data 16 luglio 2012, respingeva il gravame; riconosceva
la paternità del verbale in capo al Polizia Municipale di
Grugliasco; confermava la legittimità del verbale stesso,
come verif‌icato dal giudice di pace attraverso l’esame
della documentazione fotograf‌ica versata in atti; ribadiva,
inoltre, che il giudice di primo grado aveva correttamente
ritenuto, da un lato, segnalata l’esistenza di un misuratore
di velocità e, dall’altro, non necessaria una taratura del
dispositivo stesso; riteneva inammissibile la censura ine-
rente l’errata qualif‌icazione della strada in cui era stata
accertata l’infrazione, stante la mancata impugnazione,
nella competente sede, del provvedimento amministrativo
di classif‌icazione.
4) Sergio Barletta ha proposto ricorso per cassazione,
aff‌idato a un unico motivo, e notif‌icato in data 1 marzo
2013 alla Prefettura di Torino, presso l’Avvocatura Distret-
tuale della medesima città. La Prefettura di Torino, per il
tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito
con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il
rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
4.1) Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art.
360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia del Tribunale di Torino
sul motivo di appello relativo alla tardiva notif‌icazione
dell’ordinanza - ingiunzione.
2.2) Il motivo di ricorso merita accoglimento.
All’interno del proprio ricorso, il Barletta trascrive
testualmente i passi dell’atto di appello in cui censurava
la statuizione del giudice di pace sulla tempestività della
notif‌icazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Invero, nell’illustrazione del secondo motivo di appello,
l’odierno ricorrente domandava la riforma della sentenza
di primo grado, in considerazione del fatto che il ritardo
nella notif‌icazione dell’ordinanza-ingiunzione, sebbene
ritenuto scusabile dal giudice di pace a causa della va-
riazione di residenza del Barletta, fosse attribuibile in via
esclusiva all’amministrazione.
Inoltre, nel rassegnare le proprie conclusioni, il Bar-
letta chiedeva l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione
“perchè notif‌icata oltre i termini di legge” (pag. 18 dell’at-
to di appello).
Il Tribunale di Torino, investito della questione, ha
omesso qualsiasi pronuncia sulla tempestività della
notif‌icazione dell’ordinanza-ingiunzione: si è limitato ad
argomentare sulle altre censure sollevate dall’appellante,
trascurando questo motivo di gravame.
Il tribunale, pertanto, è incorso in una violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
sancito dall’art. 112 c.p.c..
4.2) Va osservato che il ricorso, mirato sul punto, non è
censurabile per difetto di autosuff‌icienza (v. controricorso
pag. 2).
Esso infatti concerne questione processuale (art. 360
c.p.c., n. 4), che consente e impone la verif‌ica degli atti
di causa a condizione che siano chiaramente indicati i
presupposti di fatto della censura.
Ciò è avvenuto nella specie: il motivo elenca le con-
clusioni che parte appellante aveva assunto in sede di
precisazione delle conclusioni, tra le quali la richiesta di
annullamento dell’ordinanza ingiunzione perchè notif‌ica-
ta oltre il termine di legge.
Tale doglianza risulta svolta a pag. 18 delle conclusioni
dell’atto di citazione di appello, come è stato possibile
verif‌icare in atti.
4.3) Ne consegue che il ricorso va accolto e che la de-
cisione impugnata va, a questo riguardo, cassata e rinviata
ad altro giudice del Tribunale di Torino, che provvederà ad
esaminare il motivo di appello di cui è stato omesso l’esa-
me e a liquidare le spese di questo giudizio. (Omissis)
I
corte di cassazione penale
sez. fer., 23 dicembre 2014, n. 53570
(ud. 11 settembre 2014)
pres. cassano – est. beltrani – p.m. canevelli (diff.) – ric. colombo
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y
Istanza dell’imputato y Ammissibilità y Possibilità
dell’imputato di individuare il tipo di lavoro sosti-
tutivo applicabile y Sussistenza y Rigetto y Ragioni.
. In tema di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool, la sosti-
tuzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro
di pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre
che di uff‌icio e sempre che l’imputato non si opponga,
anche su richiesta di quest’ultimo, ma tale istanza può
essere rigettata se non consente di individuare il tipo
di lavoro sostitutivo concretamente applicabile, non
sussistendo un onere per il decidente di predisporre
il progetto relativo alle modalità di esecuzione della
sanzione sostitutiva. (nuovo c.s., art. 186) (1)

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