Corte di cassazione penale sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6740 (ud. 3 febbraio 2015)

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
nuncia correttamente richiamata nella sentenza impugnata
(Corte cost. ord. n. 247 del 25 settembre 2013).
2.5. Sebbene sia condivisibile l’assunto del ricorrente
in base al quale la pronuncia della Consulta fosse, per così
dire, “decentrata” rispetto alla questione interpretativa
qui in esame, l’ordinanza di manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S.,
comma 9-bis, risulta tuttavia signif‌icativa anche rispetto a
tale questione perchè, nel sottolineare che la fattispecie
aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale
sia stata dal legislatore, non irragionevolmente, costruita
come limite all’applicazione della sanzione sostitutiva,
consente di escludere che vi siano dubbi interpretativi, in
ipotesi da risolvere in senso costituzionalmente orientato,
in merito all’operatività di tale limite sol perchè la circo-
stanza aggravante non sia stata in concreto applicata.
Nella pronuncia della Corte Costituzionale si legge, peral-
tro, che “la scelta di non distinguere, ai f‌ini dell’operatività
della preclusione, in funzione della gravità dell’incidente
sembra corrispondere a un criterio di prevenzione genera-
le non irragionevole”, da tale affermazione potendosi de-
sumere l’operatività della preclusione indipendentemente
dal percorso seguito dal giudice comune per pervenire,
nell’ambito di discrezionalità riconosciutogli dal legislato-
re, alla determinazione della pena in misura adeguata alle
peculiarità del caso concreto.
2.6. Il provvedimento impugnato risulta, dunque con-
forme ai principi interpretativi espressi dalla giurispru-
denza di legittimità che, in una recente pronuncia ha, in
particolare, affermato che il giudizio di bilanciamento tra
circostanze non elide “la sussistenza dei prof‌ili di partico-
lare allarme sociale” connessi all’aggravante in argomento
(Sez. IV, n. 17679 del 20 marzo 2014, Lanzo, Rv. 259232).
3. Applicando, dunque, tali principi al caso in esame e
tenuto conto della esplicita dizione normativa dell’art. 186
C.d.S., comma 9-bis, va affermata l’inequivoca volontà legi-
slativa di ricollegare l’effetto ostativo, ed analogo discorso
può farsi con riferimento all’applicazione della sanzione
amministrativa della revoca della patente, non già all’ap-
plicazione della circostanza aggravante, bensì alla sempli-
ce ricorrenza del fatto che ha dato origine alla sua conte-
stazione, a prescindere dall’evenienza che l’aggravante non
incida sul trattamento sanzionatorio (Sez. IV, n. 48534 del
24 ottobre 2013, Bondioli, Rv. 257289; Sez. IV, n. 30254 del
26 giugno 2013, Colin, Rv. 257742), risultando coerente con
il dettato normativo l’affermazione contenuta nella senten-
za impugnata secondo la quale “l’affermazione di subvalen-
za della circostanza in questione rispetto alle circostanze
attenuanti è cosa ben diversa dalla sua esclusione”. Solo
in quest’ultimo caso, alla luce dei criteri interpretativi so-
pra affermati, deve quindi ritenersi che al giudice non sia
precluso applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pub-
blica utilità e omettere l’applicazione di sanzioni ammini-
strative accessorie correlate alla predetta aggravante.
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iv, 16 febbraio 2015, n. 6740
(ud. 3 febbraio 2015)
pres. zecca – est. serrao – p.m. romano (conf.) – ric. mazzoleni
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest
y Prescrizione del reato y Conf‌isca del veicolo y Man-
cata impugnazione della parte relativa soltanto a
questo punto y Applicabilità della conf‌isca y Sus-
sistenza y Ragioni.
. L’intervenuta declaratoria di prescrizione, all’esito del
giudizio d’appello, del reato di cui all’art. 186, comma 7,
C.d.S. (rif‌iuto del conducente di sottoporsi all’accerta-
mento del tasso alcolemico), per il quale era stata pro-
nunciata sentenza di condanna in primo grado, non com-
porta la revoca della conf‌isca del veicolo, prevista come
obbligatoria dalla citata disposizione normativa, quando,
non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado
in punto di ritenuta sussistenza del reato, quest’ultima
debba essere considerata come def‌initivamente accerta-
ta. (Nella specie, l’appello proposto dall’imputato aveva
avuto ad oggetto soltanto la mancata conversione della
pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria,
ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689).
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 240; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 53) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. IV, 7 ottobre 2013, n. 41415, in questa Rivista 2014, 251.
Sulla natura della conf‌isca del veicolo per l’ipotesi qui considerata si
veda Cass. pen., sez. un., 18 giugno 2010, n. 23428, ivi 2011, 422.
svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 26
maggio 2014, ha dichiarato non doversi procedere per
estinzione del reato, in quanto prescritto, nei confronti
di Mazzoleni Pietro, imputato del reato di cui all’art. 186,
comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, commesso in data
11 ottobre 2008, e condannato dal Tribunale di Bergamo
il 16 giugno 2011 alla pena di mesi due di arresto ed euro
1.000,00 di ammenda con sanzione accessoria della so-
spensione della patente di guida per un anno e conf‌isca
del veicolo in sequestro.
2. Pietro Mazzoleni ricorre per cassazione censurando
la sentenza impugnata con unico motivo per l’omessa pro-
nuncia della restituzione all’avente diritto del veicolo tg.
CD368FM, conf‌iscato per ordine del Tribunale di Bergamo
con la sentenza di primo grado.
motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità
o meno di procedere alla revoca del provvedimento di con-
f‌isca del veicolo, disposta a seguito di condanna in primo
grado, qualora il giudizio di appello si concluda con la pro-
nuncia di estinzione del reato per decorso del termine di
prescrizione.

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