Corte di cassazione penale sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49735 (ud. 13 novembre 2014)

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
per “rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore
ai f‌ini dell’opponibilità all’assicurato dell’accertamento
della responsabilità”.
2.5. Così statuendo, il Tribunale ha violato l’art. 18 L.
990/69, oltre che alcune elementari nozioni di diritto as-
sicurativo.
La partecipazione del contraente la polizza (che il
Tribunale designa con l’erronea dizione di “assicurato”)
al giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell’as-
sicuratore del responsabile è infatti del tutto inutile, giac-
ché mai il contraente, quando non sia stato proprietario o
conducente del veicolo, può trovarsi esposto all’azione di
regresso dell’assicuratore.
Il regresso, infatti, è accordato dall’art. 18 L. 990/69
all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. “Assicurato”,
ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse espo-
sto al rischio.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’inte-
resse protetto dal contratto è quello a non patire un de-
pauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di
domande risarcitorie proposte da terzi.
Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione
dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere
rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile
potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo:
e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone
indicate dal terzo comma dell’art. 2054 c.c.
Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il con-
tratto di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo
premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato
un’assicurazione per conto altrui se non prevede di con-
durre giammai il mezzo assicurato; ed un’assicurazione
per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi
con altri conducenti.
Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sini-
stro il veicolo era condotto da persona diversa dal con-
traente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità
civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo
responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di
“assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi
esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.
V’è da aggiungere, per completezza, che in teoria il con-
tratto di assicurazione potrebbe espressamente attribuire
all’assicuratore un diritto di “regresso” nei confronti del
contraente, anche quando la polizza sia stata stipulata
per conto altrui: tale pattuizione, ovviamente lecita ex art.
1322 c.c., non avrebbe però nulla a che vedere con l’istituto
di cui all’art. 18 L. 990/69, e costituirebbe una garanzia ati-
pica assimilabile alla f‌ideiussione: con la conseguenza che
il contraente, in quanto coobbligato solidale con la persona
responsabile ad assicurata rispetto alla pretesa di regresso
dell’assicuratore, in mancanza di una norma ad hoc non
potrebbe mai essere ritenuto litisconsorte necessario.
2.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tri-
bunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, il
quale nel decidere la controversia si atterrà al seguente
principio di diritto:
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla
vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicura-
tore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi del-
l’art. 18 L. 24 dicembre 1969 n. 990 (ovvero, oggi, dell’art.
144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che
ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di as-
sicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona
diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 28 novembre 2014, n. 49735
(ud. 13 novembre 2014)
pres. brusco – est. Iannello – p.m. stabIle (conf.) – rIc. J.v.
Concorso di persone nel reato y Cooperazione
nei delitti colposi y Reciproca consapevolezza y
Necessità y Fattispecie in tema di omicidio colposo
per guida in stato di ebbrezza.
. La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal
concorso di cause colpose indipendenti per la neces-
saria reciproca consapevolezza dei cooperanti della
convergenza dei rispettivi contributi all’incedere di
una comune procedura in corso, senza che, peraltro,
sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo
dell’altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvol-
gimento integrato di più soggetti sia imposto dalla
legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla
gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza
oggettivamente def‌inita della quale gli stessi soggetti
risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie in cui è
stata ritenuta responsabile di omicidio colposo a titolo
di cooperazione la madre della vittima, la quale era
salita a bordo dell’autovettura guidata dal coniuge, che
versava in evidente stato di ebbrezza alcolica, senza
preoccuparsi di collocare nel seggiolino di sicurezza
il f‌iglio, che rimaneva ucciso nell’incidente stradale
causato dalla condotta di guida del padre). (c.p., art.
113; c.p., art. 589) (1)
(1) Negli stessi termini si esprimono: Cass. pen., sez. IV, 14 giugno
2013, n. 26239, in Riv. pen. 2014, 332 e Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio
2012, n. 1428, ivi 2013, 1064.
svolgImento del processo
1. Con sentenza dell’11 giugno 2013 la Corte d’appello
di Milano confermava quella resa in primo grado dal Tribu-
nale della stessa città in data 4 novembre 2011 che aveva
dichiarato J.V.Y. colpevole del delitto di omicidio colposo,
aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, ai danni del proprio f‌iglio S.E.
di otto mesi e, per l’effetto, concesse le attenuanti generi-
che ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva
condannata alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione.

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