Corte di cassazione penale sez. VI, 28 gennaio 2015, n. 4197 (ud. 19 novembre 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
Legittimità
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 28 gennaIo 2015, n. 4197
(ud. 19 novembre 2014)
pres. mIlo – est. bassI – p.m. cedrangolo (conf.) – rIc. galeone
Sottrazione o danneggiamento di cose sottopo-
ste a pignoramento o a sequestro y Sottrazione
di veicolo y Circolazione abusiva con il veicolo sot-
toposto a sequestro amministrativo y Reato di cui
all’art. 335 c.p. y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il reato di cui all’art. 335 c.p. a
carico di colui il quale, nominato custode di un veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art.
213 c.d.s., abbia consentito ad altri di farne uso, po-
tendosi in tale condotta soltanto ravvisare il concorso
colposo nell’illecito amministrativo previsto dal comma
4 del citato art. 213 c.d.s. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 15;
c.p., art. 334; nuovo c.s., art. 213) (1)
(1) La pronuncia in commento si conforma all’orientamento già
tracciato sul tema da Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, che ha puntualizzato come la
norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella
penale, con la conseguenza che non può esservi concorso tra le nor-
me menzionate, se non in termini di concorso meramente apparente.
In particolare, in relazione all’ammissibilità nel nostro sistema penale
del concorso colposo nel reato doloso, sia nel caso in cui la condotta
colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento se-
condo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello
della cooperazione colposa purchè, in entrambi i casi, il reato del
partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella
sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la
f‌inalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del ri-
schio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto
del terzoto, si veda, Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4107, in
questa Rivista 2009, 1452.
svolgImento del processo
1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello
di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la
sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di
Taranto condannava Galeone Adolfo alla pena di mesi due
di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 335 c.p.,
per avere consentito a Di Fiore Giuseppe di fare uso del-
l’autovettura Fiat 500 di proprietà di Di Fiore Anna, sotto-
posta a sequestro e contestuale fermo amministrativo ed
aff‌idata in custodia allo stesso Galeone, fatto accertato in
Taranto l’11 febbraio 2005.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv.
Fabrizio Lamanna, difensore di f‌iducia di Galeone Adolfo,
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Carenza ed illogicità della motivazione svolta dalla
Corte d’appello a conferma del giudizio di penale respon-
sabilità di Galeone.
2.2. Violazione di legge penale, per avere la Corte
d’appello confermato la condanna di Galeone in ordine al
reato di cui all’art. 335 c.p. trascurando di considerare la
recente pronuncia di questa Corte di cassazione a Sezioni
Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010, secondo cui il soggetto
che circoli abusivamente con il veicolo di sua proprietà
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art.
213, comma 4, D.L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada),
commette esclusivamente la violazione amministrativa
e non anche il reato di sottrazione di cose sottoposte a
sequestro.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza
sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del
reato.
motIvI della decIsIone
1. Il primo motivo è inammissibile per totale genericità
degli argomenti svolti: il ricorrente si è limitato a conte-
stare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo
grado nel confermare la penale responsabilità di Galeone
Adolfo senza esplicitare in modo specif‌ico le ragioni per le
quali l’apparato argomentativo sia da censurare.
L’evidenziata genericità delle doglianze riverbera di per
sé in termini di inammissibilità del motivo, laddove i motivi
di ricorso in cassazione devono essere specif‌ici e quindi,
pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare
con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda-
no le censure, al f‌ine di delimitare con precisione l’oggetto
del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni ge-
neriche o meramente dilatorie (Cass. sez. VI, n. 1770 del 18
dicembre 2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
2. Il secondo motivo è invece fondato, con la conse-
guenza che la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato, ma è sanzionato solo quale illecito amministrativo.
2.1. Giova premettere che il ricorrente è stato condan-
nato per il reato di cui all’art. 335 c.p. per avere, quale
custode dell’auto di Di Fiore Anna sottoposta a fermo am-
ministrativo in data 30 gennaio 2005, consentito l’utilizzo
di tale mezzo a Di Fiore Giuseppe, il quale, in data 11 feb-
braio 2005, veniva sorpreso alla guida della vettura e, nel
frangente, spiegava che il veicolo gli era stato dato in uso
dal suo amico Galeone Adolfo.
Ritiene il Collegio che il caso in oggetto, così come rico-
struito dai giudici di merito, debba essere qualif‌icato quale
concorso colposo nella fattispecie delineata nell’art. 213,

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