Corte di cassazione penale sez. V, 14 maggio 2014, n. 19890 (ud. 28 novembre 2013)

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Un passaggio motivazionale, quello or ora richiamato,
che fonda una diversa valutazione delle medesime risul-
tanze probatorie già vagliate nella, più ampia ed artico-
lata, motivazione della pronuncia del Giudice di primo
grado, che, nel dar conto delle ragioni giustif‌icative della
soluzione poi adottata, ha invece escluso che l’azione degli
imputati sia stata preceduta da un reale consenso da parte
della La Sorda, all’epoca ancora proprietaria dell’immobi-
le per avere ella sottoscritto unicamente il preliminare di
compravendita. Al riguardo si evince, infatti, dalla motiva-
zione che la predetta “ha categoricamente escluso di aver
acconsentito all’apposizione delle f‌ioriere e, più in genera-
le, all’interclusione della zona destinata a transito”.
Concludeva, dunque, il primo Giudice rilevando, al
riguardo, che “tra le sorelle Campanella e la La Sorda vi
furono dei contatti per decidere la chiusura con un can-
cello del passo carrabile, ma tali accordi non condussero
ad alcun assenso da parte della La Sorda”. Sui punti ora
evidenziati, ed in relazione ai numerosi aspetti e prof‌ili ad
essi fattualmente correlati e, come tali, investiti dal moti-
vato convincimento espresso nella pronunzia del Giudice
di primo grado, nonché riguardo ai diversi temi di prova
oggetto di insuff‌iciente vaglio delibativo per effetto delle
incongruenze motivazionali partitamente evidenziate in
narrativa, la Corte territoriale ha omesso di confutare
appieno la consistenza e la linearità del ragionamento
probatorio sviluppato dal primo Giudice, trascurando la
necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è
stata fondata la precedente decisione.
6. Conclusivamente, all’accoglimento del ricorso
proposto dalla parte civile La Sorda Concetta, consegue
l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al
giudice civile competente per valore in grado di appello,
che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua
competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze mo-
tivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto
sopra indicati.
Alla declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi
consegue, di contro, la condanna dei ricorrenti al paga-
mento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle ammende di una somma che, in ragione delle que-
stioni dedotte, si stima equo quantif‌icare nella misura di
Euro mille. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. v, 14 maggio 2014, n. 19890
(ud. 28 novembRe 2013)
pRes. oldi – est. micheli – p.m. cedRangolo (paRz. diff.) – Ric. pobochij
Assicurazione obbligatoria y Assicuratore y Re-
sponsabilità dell’assicuratore y Estensione ai fatti
illeciti dolosi y Sussistenza.
. In tema di assicurazione obbligatoria per la circola-
zione dei veicoli, la responsabilità civile dell’assicura-
tore nei confronti del danneggiato si estende anche al
danno derivante da fatto illecito doloso. (d.l.vo 7 set‑
tembre 2005, n. 209, art. 122; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 144; c.c., art. 1900; c.c., art. 1917; c.c., art.
2054) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2009, n. 44165, in
questa Rivista 2010, 629.
svolgimento del pRocesso
1. Con sentenza del 6 luglio 2012, la Corte di appello di
Napoli confermava la condanna di Pobochij Andrij (di cui
alla pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 28
aprile 2011) alla pena di anni 5 di reclusione per il delitto
di cui agli artt. 81, 582 e 583 c.p., così derubricata una ori-
ginaria contestazione di tentato omicidio: il Pobochij era,
in particolare, accusato di avere investito con la propria
auto Medele Elizabeth ed Brown Happiness, due giovani
nordafricane dedite all’esercizio della prostituzione, dopo
avere intenzionalmente orientato la propria direzione di
marcia verso le due persone offese, salendo con la vettura
sopra il marciapiede dove queste si trovavano o comunque
andando ad attingerle mentre stazionavano sul ciglio della
sede stradale.
1.1 Quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto,
la Corte territoriale riconosceva particolare rilevanza alla
deposizione di due testimoni oculari (tali Aprea e Mosca,
peraltro agenti di Polizia Ferroviaria e dunque da conside-
rare soggetti di qualif‌icata attendibilità), i quali avevano
dichiarato di avere assistito all’episodio, offrendone una
versione sostanzialmente concorde, con marginali discra-
sie: prima vi era stato un lancio di oggetti da parte di alcu-
ne ragazze in direzione dell’auto dell’imputato, poi questi
aveva “inseguito” la Medele e la Brown, f‌ino a scaraventare
la prima in avanti e ad investire l’altra - che riportava feri-
te assai più gravi - con tutte e quattro le ruote.
Alla ricostruzione illustrata facevano da riscontro le
certif‌icazioni mediche rilasciate alle due donne, attestan-
ti le rispettive lesioni, ed i rilievi effettuati in loco dalla
Polizia Scientif‌ica, da cui erano emerse tracce di sangue
sia sulla parte bassa dell’auto condotta dal Pobochij che
sulla pavimentazione stradale.
1.2 La sentenza di primo grado era tuttavia parzialmente
riformata in punto di statuizioni civili: la Corte territoria-
le, su impugnazione proposta dalla Generali Assicurazioni
s.p.a., citata quale impresa designata per la gestione del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e condannata
dal Tribunale al risarcimento dei danni quale responsabi-
le civile, in solido con l’imputato, disponeva l’esclusione
della società de qua dalla condanna anzidetta. I giudici
di appello rilevavano che l’impresa, pure chiamata a ri-
spondere ai sensi del D.L.vo n. 209 del 2005, doveva in-
tendersi titolata ad opporre ai soggetti danneggiati tutte
le eccezioni afferenti le normali ipotesi di responsabilità
civile per la circolazione di autoveicoli e natanti, ivi com-
presa l’impossibilità di dover rifondere danni procurati
da una condotta dolosa, come certamente era necessario
considerare quella posta in essere dal Pobochij.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, aff‌idan-
dolo a sei motivi.

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